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L'ambito di applicazione del modello camerale, art. 737-742


Ambito di applicazione:

Tesi di CARRATTA:
Il legislatore non individua le ipotesi in cui il procedimento camerale descritto si applica, l'unica norma che si occupa del suo ambito applicativo è l'art 742 bis secondo cui la disciplina sul processo camerale si applica in tutte le ipotesi in cui il legislatore lo indica espressamente.
Tuttavia sarebbe la stessa struttura del procedimento camerale (processo altamente deformalizzato, non garantista nè del diritto al contraddittorio nè del diritto alla prova) ad escludere teoricamente la sua utilizzabilità in materia di tutela di diritti soggettivi. Da ciò si deduce che la disciplina in questione si applica ai casi di GIURISDIZIONE VOLONTARIA (giurisdizione che non ha ad oggetto la tutela di diritti soggettivi).
Le situazioni nelle quali il giudice della volontaria giurisdizione interviene sono 'anomale' rispetto all'autonomia privata, sono situazioni nelle quali la volontà del soggetto non è idonea da sola ad ottenere un determinato effetto, serve l'intervento del giudice.
Oggetto è la tutela di interessi privati di rilevanza pubblica.
I provvedimenti camerali si caratterizzano per la loro connessione formale e sostanziale con atti destinati a spiegare i loro effetti in una determinata sfera giuridica, oppure per la loro funzione di autorizzazione al compimenti di singoli atti di diritto sostanziale i cui elementi principali vengono delineati in sede giurisdizionale.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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