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La vendita e le offerte d'acquisto della vendita immobiliare

La vendita e le offerte d'acquisto della vendita immobiliare

- VENDITA SENZA INCANTO
•    Art. 570 Avviso della vendita
I. Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione:
- degli estremi previsti nell'articolo 555,
- del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568,
-del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima,
-del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.

•    Art. 571 Offerte d'acquisto
I. Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. (quindi possono presentare offerta sia i creditori, sia i terzi assoggettati all'esecuzione)
L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. entro il termine stabilito dal giudice nell'ordinanza ex 569
II. L'offerta non è efficace se:
- perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569 III (termine stabilito dal giudice dell'esecuzione) [+ se nn è rispettato il termine di cui al 173 quinquies disp att]
-se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568
- se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
IV. L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
[Art. 173-quinquies disp att  Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto
Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.
L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.
Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni.]
III. L'offerta è irrevocabile (per evitare le turbative d'asta), salvo che:
1) il giudice ordini l'incanto;
2) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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