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Il modello processuale cautelare uniforme, art 669 bis - 669 quaterdecies

Disciplina processuale applicabile a tutti i provvedimenti aventi natura cautelare in quanto compatibile, non è una disciplina esaustiva va integrata con le norme dettate con riguardo ai singoli procedimenti cautelari.
E' un processo sommario, la disciplina pertanto è improntata alla deformalizzazione, non c'è una predeterminazione puntuale di tutte le attività processuali.
Si articola in tre fasi:
I FASE cd di AUTORIZZAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Il giudice, su ricorso del soggetto interessato, dopo aver verificato la fondatezza della domanda cautelare pronuncia o meno la misura cautelare
II FASE (Eventuale) cd del RECLAMO avverso la decisione adottata nella prima fase, consente un controllo sul provvedimento cautelare sia di accoglimeto, sia di rigetto.
III FASE eventualmente qualora la misura cautelare non venga spontaneamente adempiuta dalla parte contro cui è stata pronunciata, si ha ATTUAZIONE COATTIVA.

Competenza:
Art 669 ter I comma: Se si tratta di una domanda cautelare ante causam la competenza di regola spetta al giudice che sarebbe competente a conoscere la causa di merito.
Eccezioni:
-II comma: ove per la causa di merito sia competente il gdp, la domanda va proposta al tribunale, salvo che per i procedimenti di istruzione preventiva per i quali, stante la loro natura (con essi si tutela il diritto processuale alla prova) è competente anche il gdp.
-III comma: nell'ipotesi in cui la giurisdizione sulla causa di merito spetta ad un giudice straniero e la misura cautelare dovrebbe essere eseguita in Italia, la competenza in ordine all'emanazione del provvedimento cautelare spetta al giudice del luogo dove la misura cautelare deve essere eseguita.
Non è ammissibile nè il regolamento di competenza avverso le statuizioni sulla competenza del giudice cautelare nè il regolamento di giurisdizione. La ragione principale sta nella possibilità di utilizzare il reclamo.
Art 669 quater I comma: Se si tratta di una domanda cautelare litependente va proposta allo stesso giudice davanti alla quale pende l'azione di merito.
Se la causa pende davanti al tribunale, la domanda deve proporsi al giudice istruttore, ovvero, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto o vvero la causa sia stata cancellata dal ruolo, al presidente il quale provvede a designare il magistrato che dovrà occuparsi del procedimento.
Si applicano i commi II e III dell'art.669 ter.
Art. 669 quinquies: nel caso in cui la controversia sia oggettoo di accordo tra le parti per deferirla agli arbitri, la pronuncia sulla misura cautelare non può essere pronunciata dagli arbitri, la competenza spetta al giudice che sarebbe stato competente se non ci fosse stato l'accordo per il deferimento agli arbitri. (ciò vale sia in presenza di arbitrato rituale sia di quello irrituale).
I FASE, l'Autorizzazione del provvedimento
La domanda si introduce con RICORSO da depositarsi nella cancelleria del giudice competente.
Contenuto del ricorso (si desume dall'art. 125cpc e dalla natura stessa dell'azione cautelare):
- la procura;
- l'indicazione delle parti;
- l'indicazione del bene cautelando;
- l'indicazione delle condizioni proprie dell'azione cautelare, ossia del periculum in mora e del fumus boni iuris con particolare riferimento agli eventi temuti e alla loro esatta collocazione temporale;
- il tipo di provvedimento cautelare richiesto;
- se la domanda cautelare è ante causam, gli elementi individuatori della successiva azione di merito.
Se è litependente, il collegamento con l'azione di merito rispetto alla quale è strumentale.


Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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