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Definizione di titolo esecutivo

Definizione di titolo esecutivo


-La creazione dei titolo nasce da una esigenza della pratica che non riguarda solo il processo, quella di fissare in un documento una determinata situazione giuridica, dando la possibilità a un soggetto di esercitare i diritti e le potestà che gli derivano dalla titolarità di tale situazione giuridica, senza doverne ogni volta chiedere la verifica e l’accertamento con un apposito giudizio di cognizione.
Ma se da un lato la formazione del titolo non presuppone un accertamento definitivo e non più contestabile di tale situazione giuridica, dall'altro, una volta formato il titolo, la legittimazione del suo titolare a far valere i diritti ad esso connessi astrae e prescinde dall’esistenza di tali diritti e può essere esercitata fino a quando chi ha interesse a contestarla non provochi un ordinario giudizio di cognizione per rimuovere il detto accertamento.
-Nell’art.474 c.p.c. è consacrato il principio nulla executio sine titulo: il titolo esecutivo, alla stregua di tale disposizione , si configura come condizione necessaria e sufficiente per procedere all’esecuzione forzata. E' un requisito di natura formale la cui esistenza per il legislatore presuppone la legittimazione ad esercitare l'azione esecutiva.
L’art.474 c.p.c.  in forza del quale l’esecuzione forzata “non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo”, va però oltre questa prima proposizione ed aggiunge che l’esecuzione non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo “per un diritto certo, liquido ed esigibile”. Questa disposizione deve essere coordinata con l’art.2910 c.c. ove si proclama il diritto del creditore di “far espropriare i beni del debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile”. Da questo coordianamento risulta confermato il principio secondo cui il titolo è lo strumento “in virtù” del quale si tutela e si realizza il diritto del soggetto e viene ribadita la tesi secondo la quale l’esecuzione forzata non costituisce attuazione esecutiva del titolo, ma del diritto sotanziale.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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