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L'istanza di assegnazione

L'istanza di assegnazione

L'ASSEGNAZIONE
-Tale categoria unisce diversi istituti aventi in comune:
- una caratteristica oggettiva: completano, al pari della vendita, la fase di espropriazione del bene.
- una caratteristica soggettiva: il bene espropriato viene attribuito al creditore.


-Le varie specie di assegnazione hanno però effetti diversi:
1) ASSEGNAZIONE SATISFATTIVA
-Di regola è subordinata al preventivo infruttuoso esperimento della procedura di vendita (art 588 per i beni immobili)
Eccezione art 529 II : Per i titoli di credito e per le altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato l'istanza di assegnazione è alternativa all'istanza di vendita.
- Di regola l'assegnazione è volontaria, viene disposta dal giudice a seguito dell'istanza di un creditore,
salvo ex art 539 per quanto riguarda gli oggetti d'oro e d'argento o i crediti esigibili immediatamente o in termine non superiore ai 90 gg, i quali non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco e se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.


2) ASSEGNAZIONE SOSTITUTIVA DELLA VENDITA
- Per i beni mobili ART 538 II   Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'articolo 535 II, il giudice dell'esecuzione ordina un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta.
- Per i beni immobili ART 590 . Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
= assegnazione dei beni al creditore in sostituzione della vendita a terzi, presuppone l'esperimento senza esito dle procedimento d'asta.

- ART 588 L'istanza di assegnazione va proposta 10 gg prima della data dell'incanto stesso, al cui fallimento di regola rimane condizionata
ART 589    I. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.
II. Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.(ipotesi di assegnazione satisfattiva).

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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