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L'atto di citazione, art. 660


La competenza sotto il profilo della materia spetta inderogabilmente al tribunale, sotto il profilo del territorio è inderogabilmente competente il giudice del luogo in cui si trova la cosa locata.
L’atto di citazione per la convalida (art.660) rispecchia quello del processo ordinario, l’unica differenza riguarda l’invito e l’avvertimento (art.163c3n7 nel processo ordinario) la cui formula deve indicare al convenuto l’invito a comparire all’udienza indicata e l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ex art.663.
L’atto di citazione deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito (atrimenti la notificazione avviene in cancelleria).
Questo atto può includere anche un atto di portata sostanziale ossia l’intimazione della licenza o dello sfratto. Se il locatore compie un atto di citazione per introdurre tale procedimento sostanzialmente chiede al giudice di convalidare la propria intimazione della licenza o dello sfratto.

Per la notificazione dell’atto di citazione, che non avviene al domicilio eletto, occorrono maggiori cautele: quando non avviene in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve avvertire l’intimato dell’effettuata notificazione, con lettera raccomandata, allegando la ricevuta all’originale dell’atto.
Riguardo i termini di comparizione tra la data della notificazione della citazione e il giorno dell’udienza devono intercorrere almeno 20 giorni (salva l’abbrevizione alla metà su istanza dell’intimante). (art.163bis prevede 90 giorni x il processo ordinario)
La costituzione delle parti (art.660c5) avviene mediante deposito in cancelleria della citazione con la relazione di notifica o della comparsa di risposta per quanto riguarda il convenuto, ma può anche avvenire presentando tali atti direttamente al giudice in udienza.
 È sufficiente la comparizone personale del convenuto perciò non occorre il patrocinio di un difensore. Non è richiesta la preventiva costituzione in giudizio per l’opposizione, ma è necessaria la comparizione in giudizio.
La comparsa di risposta è necessaria per la proposizone di eventuali domande riconvenzionali.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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