Skip to content

La conclusione del procedimento del provvedimento cautelare

La conclusione del procedimento del provvedimento cautelare


ART 669 septies PROVVEDIMENTO DI RIGETTO

- Nell'ipotesi di rigetto per incompetenza, l'ordinanza non preclude la riproposizione della domanda cautelare, davanti al giudice competente, per le stesse ragioni.
= è esclusa qualsiasi efficacia preclusiva (nè è possibile l'impugnazione per regolamento di competenza).
-Nell'ipotesi di rigetto per motivi diversi, la domanda cautelare non può essere riproposta, salvo siano sopravvenuti mutamenti delle circostanze oppure vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
= nasce una preclusione (sorta di ne bis in idem cautelare).

- II comma: se l'ordinanza di rigetto è resa ante causam, il giudice provvede definitivamente sulla liquidazione delle spese del procedimento cautelare.
III comma: la condanna alle spese e' immediatamente esecutiva ed e' opponibile ai sensi degli articoli 645 e ss (opposizione al decreto ingiuntivo) in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. [provv sulle spese è considerato autonomo, anche se accessorio]
(negli altri casi la decisione sulle spese è demandanta alla sentenza che definisce il processo a cognizione piena)


ART 669 octies PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO

 della domanda cautelare proposta ante causam
- PRIMA DELLA RIFORMA DEL 2005
Regola generale (strumentalità forte): L'ordinanza di accoglimento di una domanda cautelare ante causam deve fissare in capo al ricorrente un termine perentorio, non superiore a 30 gg dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata fuori udienza o dalla pronuncia della stessa se pronunciata in udienza, entro il quale il ricorrente deve instaurare il giudizio di merito.
La misura cautelare concessa resta efficace solo a condizione della valida e tempestiva instaurazione della causa di merito e che questa non si estingua prima della pronuncia.


-CON LA RIFORMA della l. 80/2005 , è stato introdotto il nuovo comma VI dell'art 669 octies, nel quale si prevedono delle eccezioni a tale regola per i seguenti provvedimenti cautelari:
a) tutti i provvedimenti cautelari atipici (=provv. d'urgenza ex art 700);
b) tutti i provvedimenti cautelari che abbiano contenuto anticipatorio;
c) tutti i provvedimenti cautelari nunciativi (=azioni di danno temuto e di nuova opera).
Queste ipotesi non rientrano nell'impostazione tradizionale del procedimento cautelare caratterizzato dalla strumentalità, si parla di provvedimenti cautelari a strumentalità attenuata. In questi casi, quindi, stante la mera facoltatività dell'avvio della causa di merito, i provvedimenti cautelari non divengono inefficaci se il giudizio di merito non è iniziato nei termini perentori di cui all'art 669 octies I, nè possono perdere efficacia se, pur promosso il giudizio di merito, questo si estingua.
E' da notare come tali ipotesi raccolgono la maggior parte dei provvedimenti cautelari, rimangono pertanto sottoposti alla regola generale soltanto i provvedimenti a contenuto conservativo e i provvedimenti di istruzione preventiva.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.