L'efficacia del lodo
L'efficacia del lodo
-Nell'originaria stesura del codice il legislatore assoggettava l'arbitrato ad una marcata processualizzazione, lasciando ben poco spazio all'autonomia privata. Erano poi previste delle regole per 'l'adozione' del dictum degli arbitri da parte dell'ordinamento: gli arbitri avevano l'obbligo, a pena di inefficacia, di depositare il lodo, entro 5 gg dalla pronuncia, presso la cancelleria del giudice statale affinchè potesse essere omologato e conseguire l''efficacia di sentenza'. Il lodo omologato valeva come titolo esecutivo e poteva essere rimosso esclusivamente tramite le impugnazioni processuali per nullità e revocazione straordinaria.- Il legislatore del 1983 ha riconosciuto al lodo, fin dal momento dell'ultima sottoscrizione, l'efficacia vincolante fra le parti. Inoltre all'obbligo di deposito in capo agli arbitri ha sostituito una facoltà (da esercitare entro 1 anno) per la parte che intendesse far conferire efficacia esecutiva alla decisione arbitrale.
= la decisione degli arbitri possiede naturaliter efficacia vincolante per le parti (circa l'efficacia sostanziale del lodo) in forza della convenzione arbitrale (ha quindi carattere privato). Gli effetti processuali del lodo, la cd efficacia di sentenza, (consistono nell'efficacia esecutiva, nell'iscrivibilità dell'ipoteca giudiziale,nell' assoggetabilità al regime delle impugnazioni, + dal 94 la trascrivibilità nei registri immobiliari) , invece, si ottenevano solo a seguito del decreto giudiziale di omologazione senza che con ciò il lodo si traformasse in un atto giurisdizionalizzato a posteriori, la natura privatistica dell'arbitrato
restava privatistica.
- con la l. 25/1994 si sancì nell'art 827 che i mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo. Si costruì inoltre un unico ed unitario regime di impugnazione per i lodi (nullità, revocaz straord e opposiz di terzo).
In più si eliminò dal testo il riferimento all'efficacia di sentenza' tra gli effetti conseguenti al decreto di omologazione e si sostituì l'espressione 'sentenza arbitrale' con la parola 'lodo', ribadendo con ciò la distanza concettuale tra il dictum degli arbitri e quello dei giudici.
- Alla luce di tale rivoluzione la giurisprudenza della Cassazione dal 2000 ha abbandonato la concezione dell'arbitrato rituale in termini giurisdizionali a favore di una concezione dell'arbitrato inteso come procedimento ontologicamente alternativo alla giursdizione (valorizzando così il fondamento privatistico dell'arbitrato).
- d.lgs. 40 /2006
L'introduzione dell'art 824bis (il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria) sembrerebbe un ritorno all'equiparazione fra lodo rituale e sentenza. In realtà, nonostante il dato testuale, è da escludere ci sia un'equiparazione ad ogni effetto tra l'efficacia del lodo pronunciato da arbitri ai quali 'non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubb servizio' e quella della sentenza dell'autorità giudiziaria, è impensabile riconoscere al lodo l'autorità di giudicato materiale ciò in ragione della natura privata della fonte del potere degli arbitri: gli arbitri derivando il loro potere dalle parti e svolgendo un ufficio di diritto privato, sono condizionati dagli stessi limiti che incontrano le parti nell'esercizio dell'autonomia privata.
La dottrina risolve distinguendo tra:
a) efficacia di sentenza: coincide con il requisito della imperatività che rende vincolante il concreto provvedimento di tutela giuridica
b) l'autorità della cosa giudicata: è una qualità di tali effetti consistente nell'immutabilità e incontrovertibilità dell'accertamento in essa contenuto.
Al lodo va riconosciuta a) ma non b).
In sintesi quindi dal punto di vista sostanziale gli effetti del lodo sono effetti di tipo negoziale, cui è estranea la possibilità di conseguire quella particolare qualità consistente nella irretrattabilità dell'accertamento propria della cosa giudicata. Se proprio di 'efficacia di sentenza' si vuol parlare ci si deve riferire nel farlo agli effetti processuali del lodo, i quali consistono nella sua irrevocabilità e immodificabilità da parte degli arbitri che lo hanno pronunciato e nella sua impugnabilità solo attraverso gli strumenti di cui all'art827
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Dettagli appunto:
- Autore: Federica D'ortenzio
- Università: Università degli Studi Roma Tre
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Prof. Carratta
- Titolo del libro: Diritto processuale civile di Carmine Punzi
- Autore del libro: Dirirtto processuale civile di Crisanto Mandrioli
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