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Caratteristiche del processo esecutivo

Caratteristiche del processo esecutivo

Situazioni giuridiche cd RELATIVE: il creditore ha diritto ad un bene che il debitore è tenuto a fargli conseguire, si tratta quindi dell'aspettativa dell'adempimento di un'obbligazione che, in mancanza di collaborazione spontanea del debitore, impone al creditore (previo l'eventuale ricorso ad un'azione in fase cognitiva ordinaria o sommaria, ove non sia già portatore di un titolo esecutivo) di esperire l'azione esecutiva per far espropriare i beni del debitore, cioè i beni-strumento(oggetto della responsabilità del debitore)per conseguire il bene-fine, ossia il soddisfacimento del suo credito.

Situazioni giuridiche cd ASSOLUTE il titolare ha diritto su un bene (rapporto diretto con il bene)che nessuno deve impedirgli di esercitare.
Il titolare può tutelare il proprio bene contro chiunque attraverso l'esecuzione forzata , qui necessariamente c'è coincidenza tra oggetto del diritto e oggetto dell'esecuzione.

SOGGETTI DEL PROCESSO ESECUTIVO

- GIUDICE DELL'ESECUZIONE è l'organo giudiziario che sta al centro del processo esecutivo per dirigere, coordinare, stimolare le attività degli interessati che vi partecipano. E' il corrispondente del g.i. nel processo di cognizione, questo parallelo viene portato dallo stesso legislatore nell'art 484.
I provvedim del giudice dell'esecuzione hanno la forma dell'ordinanza revocabile e modificabile fino a quando non abbia avuto esecuzione.
-Nell'espropriazione forzata viene nominato e si attiva fin dall'inizio.
-Nell'esecuzione per consegna o rilascio non ci sono atti che il giudice deve compiere necessariamente, il suo intervento è solo eventuale e dipendente dal possibile insorgere di difficoltà, per la cui soluzione una delle parti richieda ex art 610 un provvedimento al giudice dell'esecuzione.
-Nell'esecuzione per obblighi di fare e di non fare, il giudice dell'esecuzione assume una posizione intermedia: il suo intervento è richiesto fin dall'inizio, allo scopo di determinare le modalità dell'esecuzione, ma la sua funzione si esaurisce a seguito di questo intervento preliminare,salvo insorgano difficoltà.

- LE PARTI
CREDITORE titolare del titolo esecutivo
ESECUTATO subisce l'esecuzione ed è assoggettato agli effetti del titolo esecutivo.
Non sono in posizione di parità, comunque è garantito il diritto al contraddittorio e quello alla difesa che però dovrà essere esercitato attraverso l'opposizione all'esecuzione.

- attività svolte ad IMPULSO DI PARTE: art 486
Per le istanze formulate in udienza è ammessa la forma orale. Per le altre domande è necessario il ricorso al giudice (quindi la forma scritta).

- Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni:
per i creditori pignoranti e per quelli intervenuti: residenza dichiarata o domicilio eletto rispettivam nell'atto del precetto o nella domanda di intervento. In difetto presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione. (art 489)
per il debitore esecutato: art 492 II 'Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.'

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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