Un'ottima dispensa di istituzioni di diritto privato, tratto da vari testi, appunti delle lezioni, e risorse Internet. Descrive accuratamente i principali temi collegati al diritto privato: il negozio giuridico, il matrimonio, la filiazione, la successione, l'eredità, il rapporto di obbligazione, debiti e crediti... Si può trovare tutto quanto occorre per sostenere l'esame e per approfondire la materia.
Istituzioni di diritto privato
di Antonio Amato
Un'ottima dispensa di istituzioni di diritto privato, tratto da vari testi, appunti
delle lezioni, e risorse Internet. Descrive accuratamente i principali temi
collegati al diritto privato: il negozio giuridico, il matrimonio, la filiazione, la
successione, l'eredità, il rapporto di obbligazione, debiti e crediti... Si può
trovare tutto quanto occorre per sostenere l'esame e per approfondire la
materia.
Università: Istituto Universitario Navale di Napoli
Facoltà: Giurisprudenza
Corso: Giurisprudenza
Esame: Istituzioni di diritto privato
Docente: Mellone1. Definizione di collettività
Ogni società, ogni aggregazione umana non può vivere senza un complesso di regole che disciplinano i
rapporti tra le persone che la compongono infatti una collettività si dice organizzata se: vi sono delle regole
di condotta; le regole sono decise da appositi organi in base a precise regole organizzative o di competenza;
le regole sono osservate. Le regole servono per dare stabilità al sistema e garantire lo svolgimento ordinato e
pacifico delle varie attività. Tali regole sono le norme sociali che si dividono in: Morali; Religiose; Buona
educazione; e Giuridiche.
Vi sono vari tipi di collettività (chiese, partiti politici, sindacati) ma quella + importante è quella politica,
perché riesce ad avere una struttura efficiente che le permette di dedicarsi alla realizzazione di scopi ritenuti
di utilità generale.
Quindi un gruppo organizzato è costituito da agglomerati di persone che danno luogo ad una collettività.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 2. Definizione di Norma Giuridica
Insieme di regole che assicurano l’ordine in una società, rappresentandone il diritto.
La norma giuridica è una regola generale ed astratta emanata dallo Stato che concorre a disciplinare
l’organizzazione della vita della collettività. La giuridicità della norma deriva dall’inserimento di questa
nell’ordinamento che contribuisce a formare: infatti la forza vincolante di una norma giuridica non risiede
nel suo contenuto ma nel fatto che questa è inserita in un documento dotato di autorità (ordin).
Quindi la norma giuridica ha 2 caratteristiche fondamentali:
a)generalità: non è dettata per singoli individui ma per tutti i consociati;
b)astrattezza: si riferisce a situazioni ipotetiche(fattispecie astratte) e non a situazioni concrete.
In base alla loro applicazione le norme giuridiche si distinguono in :
-derogabili: la loro applicazione è rimessa all’arbitrio dei singoli interessati;
-suppletive: disciplinano un rapporto in mancanza di volontà delle parti;
-inderogabili: la loro applicazione è imposta dall’ordinamento.
Non bisogna confondere il concetto di norma con quello di legge, un atto normativo formato da un insieme
di norme giuridiche.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 3. Definizione di Principio di Eguaglianza
Oggi sono ammesse anche norme che non sono generali ed astratte quindi il concetto di generalità ed
astrattezza è stato sostituito col c.d. principio di eguaglianza.
L’uguaglianza significa non che tutti sono o debbano essere uguali ma che le differenze esistenti tra le
persone non possono essere motivo di discriminazione e di trattamento differenziato. Il controllo del
rispetto di questo principio è affidato alla corte costituzionale che può dichiarare l’incostituzionalità di una
norma.
Il principio di eguaglianza ha 2 aspetti:
-formale: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di
sesso, di razza, di lingua.
A parità di condizioni deve corrispondere un trattamento uguale ed a condizioni diverse un trattamento
differenziato.
-sostanziale: si tratta di un programma che sollecita il legislatore ad assumere misure idonee ad attenuare le
differenze di fatto, economiche e sociali, che discriminano le condizioni di vita dei singoli.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 4. Definizione di criterio di equità
E’ un criterio di giudizio talvolta ammesso dalla legge, che permette al giudice una decisione svincolata
dall’applicazione di una norma astratta, ed elaborata invece nella sua coscienza in modo buono e giusto.
Essa può essere:
a)Integrativa: permette al giudice di specificare la portata di alcune norme(es. stabilire l’ammontare di
un’indennità);
b)Sostitutiva: permette di sostituire la regola astratta, con una creata ad hoc dal giudice per il caso concreto.
Infatti si definisce come la giustizia del caso singolo.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 5. Definizione di Sanzione
E’ la conseguenza della trasgressione della norma giuridica, alla quale è sempre attribuito il carattere della
coercibilità ossia la sua attuazione forzata in caso di violazione attraverso la predisposizione di una pena,
cioè di una conseguenza in danno del trasgressore.
La sanzione può operare in modo:
a) diretto: la sanzione stessa realizza il risultato previsto dalla legge;
b) indiretto: la sanzione si serve di mezzi diversi per reagire alla violazione della norma.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 6. Definizione di Ordinamento Giuridico
Complesso di norme giuridiche e istituzioni con cui lo Stato regola lo svolgimento della vita sociale ed i
rapporti tra i singoli individui. Tale ordinamento si definisce originario perché la sua organizzazione non è
soggetta al controllo di validità da parte di nessuna altra organizzazione.
L’ordinamento giuridico originario costituisce il diritto positivo, che va distinto dal diritto naturale, cioè il
complesso delle norme che rispondono al fondamentale bisogno di libertà e di giustizia di tutti gli uomini, di
tutti i paesi e di tutti i tempi (dir alla vita, al godimento dei propri beni ecc..). Le norme di dir naturale
acquistano valore concreto se lo stato le fa proprie traducendole in norme giuridiche.
Il diritto naturale, scaturendo dalla natura stessa dell’uomo è anteriore al dir positivo e rappresenta il
fondamento su cui basare il contenuto della norma giuridica, in modo che la legalità tenda a coincidere con
la giustizia.
In realtà le norme di dir positivo possono essere in conflitto con l’ideale di giustizia, pur restando vincolati
per i membri di una società tenuti a rispettarle (es. ex obbligo leva in contrasto con norma morale non
uccidere).
Compito del legislatore è quello di far si che il diritto positivo sia l’espressione più fedele possibile di quello
naturale. Tanto più il diritto positivo si ispira a quello naturale tanto più è progredito e giusto.
Qualunque organizzazione societaria costituisce un ordinamento giuridico (ubi societas, ibi ius).
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 7. Differenza tra diritto pubblico e diritto privato
Il dir è lo strumento con cui la vita sociale si da un’organizzazione, esso si divide in:
-Pubblico: regola i rapporti tra Stato o enti pubblici ed i privati quando i primi agiscono in posizione di
supremazia.
-Privato: disciplina i rapporti interindividuali sia dei singoli che degli enti privati lasciando all’iniziativa
personale anche l’attuazione delle singole norme. Qui i soggetti privati si muovono in condizioni di parità.
Le norme di dir privato si distinguono in: a)imperative: quelle la cui applicazione è imposta
dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli; b)dispositive: norme la cui applicazione può essere
evitata mediante un accordo degli interessati.
Dal ceppo del dir pubblico, invece, derivano il dir costituzionale, amministrativo, penale ecc.
Dal ceppo del dir privato derivano il dir civile, il dir commerciale, dir di famiglia ecc.
Questa bipartizione oggi però non ha più tanto valore infatti esistono norme di dir pubblico che riguardano
anche i privati e viceversa.
Di solito le norme di dir privato sono le norme dispositive mentre quelle cogenti appartengono al dir
pubblico.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 8. Definizione di fonte del diritto
Per fonte del diritto si intende ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre diritto.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 9. Definizione di fonte di produzione del diritto
Sono gli strumenti di produzione del diritto, cioè ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico ad
innovare il dir oggettivo, cioè a produrre norme giuridiche.
Nel nostro ordinamento sono fonti di produzione gli atti posti in essere sulla base delle fonti sulla
produzione. Esse si dividono in:
a)Fonti atto: atti giuridici scritti che producono norme in un ordinamento. Essi hanno 2 caratteristiche
specifiche:
-sono dotate dell’elemento volontaristico;
-sono imputabili a soggetti abilitati a ciò dall’ordinamento giuridico.
B)Fonti fatto: comportamenti involontari che l’ordinamento considera idonei a produrre dir e di cui consente
l’applicazione, non perché prodotte dalla volontà di un determinato soggetto, ma per il semplice fatto di
esistere. E’ il caso di fonti non scritte determinate da eventi naturali (nascita) o sociali (pugno di tizio a
caio). Tipiche fonti fatto sono le consuetudini.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 10. Definizione di fonte sulla produzione
Esse indicano come devono essere prodotte le fonti: chi è competente ad adottarle e i modi di adozione.
La fonte sulla produzione per eccellenza è la Costituzione, infatti è propria essa che (negli art.da 70 a 81)
indica gli atti che possono produrre il dir(cioè le fonti): quindi la costituzione italiana del 1948 rappresenta il
vertice della gerarchia delle fonti, perché è il fondamento di validità delle fonti primarie, di cui detta
disciplina(essa è al tempo stesso fonte di produzione e sulla produzione).
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 11. Definizione di fonti di cognizione
Strumenti con cui le fonti sono portate a conoscenza dei destinatari. In Italia, esse sono:
a)ufficiali (gazzetta ufficiale): tutti gli atti normativi devono essere pubblicati su una fonte ufficiale cosicchè
i cittadini e gli organi preposti all’applicazione del dir lo possano conoscere.
Proprio per questo, i nuovi atti, non entrano in vigore subito dopo la pubblicazione ma, solo dopo la
cosiddetta “vacatio legis” (periodo di 15 giorni, in cui gli effetti del nuovo atto sono sospesi): dopo di che il
nuovo atto diviene obbligatorio per tutti, e vige la presunzione di conoscenza della legge (ignorantia legis
non excusat) e l’obbligo del giudice di applicarla, senza che siano le parti a provarne l’esistenza (iuria novit
curia: il giudice deve valutare che la norma esiste e che è valida, cioè è in conformità con le norme di rango
superiore).
b)non ufficiali: possono essere fornite da soggetti pubblici (ministeri, regioni) o da privati (case editrici) ed
essere cartacee o informatiche. Le notizie che esse pubblicano non hanno valore legale.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 12. Gerarchia delle fonti legislative
Nel nostro ordinamento vige il Principio della Gerarchia delle Fonti, che può essere rappresentato con una
piramide al cui vertice è posta la costituzione, più in basso vi sono le leggi ordinarie ed ancora sotto vi sono
posti i regolamenti e gli usi.
Nello specifico, il diritto privato si basa sulle norme, e appunto l'art 1 delle disposizioni sulla legge in
generale, indica come scala gerarchica delle fonti la seguente:
1)Costituzione: documento scritto, rigido e votato; è la legge fondamentale dello Stato, definita come " la
legge delle leggi " nel senso che tutte le norme di rango inferiore traggono da essa forza e legittimazione e,
al tempo stesso, devono uniformarsi.
2)Leggi costituzionali: atti che permettono di modificare la costituzione e la cui produzione è affidata al
Parlamento. Tutte le altre leggi e gli altri atti aventi forza di legge non devono essere in contrasto con le
norme costituzionali, pena l’annullamento. Il controllo di conformità delle norme legislative con la
Costituzione è svolto dalla Corte Costituzionale.
3)legge ordinaria: provvedimenti approvati dal Parlamento in base ad una procedura prevista dalla
costituzione(ad essa sono equiparati i decreti legge e decreti legislativi). Esse non possono modificare la
costituzione le leggi di rango costituzionale, ma possono modificare o abrogare le norme che non hanno
valore di legge, e possono essere modificate o abrogate solo da leggi successive.
Tra gli atti con forza di legge si distingue:
-Decreti legge d'urgenza (art77cost): emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e d'urgenza;
hanno valore di legge, ma devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 gg dalla loro
pubblicazione;
-Decreti legislativi delegati (art76cost): emanati dal Governo in base ad una legge delega votata in
parlamento; hanno valore di legge ordinaria.
4)leggi regionali: caratterizzate dal principio della competenza: la l.3/2001 attribuisce alle regioni
competenze in tutti le materie non riservate alla legislazione dello stato;
5)regolamenti: sono fonti di 2° grado emanate dal potere esecutivo nell'esercizio di autonomia normativa.
Hanno la funzione di specificare la legge, per renderla più facilmente applicabile alle situazioni concrete.
6)usi normativi: definiti anche consuetudine che nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo
(ripetitività: diuturnitas), sino a che è sentito come obbligatorio e giuridicamente vincolante per tutti(opinio
juris seu necessitatis). Esistono consuetudini:
-secundum legem: richiamata dalle leggi scritte;
-praeter legem: regola materie non disciplinate dalle fonti scritte.
-contra legem: contro la legge o un regolamento e quindi non ha alcun valore giuridico.
Gli usi normativi non vanno confusi con:
a)prassi: poiché mentre l'uso è comunque un comportamento doveroso, tale non è la prassi che è seguita per
ragioni di opportunità o di convenienza.
b)usi negoziali: clausole di solito inserita nei contratti stipulati in una certa zona;
c)usi interpretativi: interpretano la volontà contrattuale espressa in modo ambigua dai contraenti.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato Con l'ingresso delle fonti comunitarie il tradizionale criterio gerarchico deve essere rivisto, per il loro
rapporto con le fonti italiane:
a)il primato resta alla Costituzione;
b)il regolamento comunitario che è direttamente applicabile negli Stati membri;
c)la legge ordinaria, affiancata dalla direttiva comunitaria poiché quest'ultima entra, di regola, nel nostro
ordinamento attraverso una legge ordinaria.
Il primato del regolamento comunitario rispetto alla legge nazionale è ormai riconosciuto (ovvero che la
normativa comunitaria, prevale sulle leggi ordinarie dello stato). Ma gli organi giurisdizionali europei
hanno differenti visioni al riguardo:
-Corte costituzionale: per essa il giudice italiano deve considerare la legge italiana inefficace (ma non
abrogata) sino a quando la materia è regolata dalla normativa comunitaria.
-Corte di giustizia europea: pone maggiormente in rilievo l'aspetto gerarchico tra il regolamento e la legge
nazionale.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 13. Classificazione delle Fonti Comunitarie Derivate
Per l'art. 249 del Tr.CE. le fonti di matrice comunitaria, cioè le norme con cui si attuano e si applicano le
politiche comunitarie nei confronti degli stati membri, si distinguono in:
-regolamento: atto generale, obbligatorio in tutti i sui elementi direttamente applicabile in tutti gli Stati
membri, dai singoli giudici(non è necessaria la legge nazionale per la sua attuazione).
-direttiva: atto che vincola gli Stati membri sul risultato da raggiungere; a differenza del regolamento la sua
attuazione è lasciata allo Stato che, la recepisce con leggi interne.
-decisioni: atto obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari in esso indicati;
-raccomandazioni e pareri: atti non vincolanti, con valore d'indirizzo, quindi non fa sorgere nei destinatari
dir o obblighi.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 14. Definizione di Diritto Privato Internazionale
Per i rapporti di diritto privato che ricadono nell’ambito di più di un ordinamento in ogni paese vi sono delle
norme di diritto privato internazionale: ossia regole che stabiliscono a quale tra varie leggi nazionali, tutte
astrattamente applicabili, debba farsi riferimento per disciplinare un rapporto.
E’ da notare dunque, che:
a)il diritto internazionale, anche se cosi chiamato, in realtà è un diritto privato interno stabilito singolarmente
da ciascun paese.
b)le norme sono strumentali, perché si limitino a stabilire secondo quale ordinamento deve essere
disciplinato il rapporto e non la singola fattispecie. Inoltre, le norme non riguardano solo i rapporti di tipo
privato ma anche altri rapporti(es. processuali).
Per capire la norma di diritto internazionale di quale ordinamento debba essere applicata, bisogna:
-qualificare il rapporto: es. rapporto coniugale o contrattuale;
-vedere se esiste un rimando ad una legge di un altro ordinamento: però tale rinvio deve essere accettato
dallo Stato a cui appartiene la legge oggetto del rinvio o se si tratta di un rinvio alla legge italiana;
-eseguire il giudizio: tuttavia, se la stessa controversia è stata sottoposta al giudizio di un giudice straniero il
giudice italiano deve sospendere il giudizio se il provvedimento straniero è idoneo a produrre effetto per
l’ordinamento italiano.
-la norma straniera non deve essere contraria all’ordine pubblico: il giudice prima di rinviare ad una legge
straniera, deve verificare se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico internaz. Perciò se, una legge
rinviata è contraria all’ordine pubblico si deve cercare di applicarla interpretandola con altri criteri.
Le principali disposizioni di dir internazionale privato italiano, sono:
a) rapporti personali (famiglia, coniugi):
-nel caso di più cittadinanze: si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata;
-la successione per causa di morte: è disciplinata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta
al momento della morte.
b) rapporti relativi alla proprietà:
-il possesso, la proprietà e gli altri dir reali: sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano;
-per gli obblighi extracontrattuali: si applica la legge speciale del luogo dove si verifica l’evento.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 15. Caratteristiche del Codice Civile
Le norme giuridiche, a seconda della materia trattata, sono raccolte nei Codici, insiemi di leggi ordinarie
finalizzate a disciplinare interi settori di una data materia (civile, penale, navigazione).
Il nucleo centrale delle norme del dir privato italiano è contenuto nel C.C. del 1942, formato da 2969 artt (il
1°codice di dir privato fu quello Napoleonico). Il c.c. è diviso in 6 libri: 1°)persone e famiglia(1-455);
2°)successioni (456-809); 3°)proprietà (810-1172); 4°)obbligazioni (1173-2059); 5°)lavoro(2060-2642);
6°)tutela dei dir(2643-2969).
La normativa del codice civile è completata da leggi speciali, emanate di volta in volta per particolari settori
di dir privato.
Tutti i codici sono approvati con legge ordinaria, sono soggetti al controllo di legittimità della Corte
Costituzionale e possono essere modificati con leggi ordinarie.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 16. Efficacia temporale delle leggi
1)Entrata in vigore di una legge(art 73cost): per l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi si richiede
(oltre all’approvazione da parte delle 2 camere):
-promulgazione della legge da parte del P.d.R;
-pubblicazione sulla G.U;
-vacatio legis.
2)Abrogazione(art.15 preleggi): una legge è abrogata quando un nuovo atto ne determina la cessazione
dell’efficacia. L’abrogazione di una legge può essere :
-Espressa: è la stessa disposizione ad indicare quali norme preesistenti sono abrogate (negli artt finali della
legge si scrive “sono abrogate le seguenti disposizioni”).
Essa può essere effettuata anche tramite referendum popolare (con 500 mila elettori o 5 consigli regionali).
-Implicita: si ha quando l’interprete preferisce le disposizioni più recenti e considera abrogate quelle
precedenti. Qui gli effetti di tale abrogazione sono ex tunc(anche per il passato).
-Tacita: si ha quando anche se la nuova disposizione non menziona la legge anteriore, è comunque
incompatibile con questa.
Si sottolinea che l’abrogazione:
a)non ha effetto retroattivo (è un’eccezione l’abrogazione implicita);
b)per abrogare una disposizione è necessario un documento legislativo di pari valore gerarchico e di data
posteriore.
3)Irretroattività: la norma diventa efficace, cioè applicabile come regola dei rapporti giuridici, quando la
disposizione da cui è tratta entra in vigore. Di regola, in base all’art 11 delle preleggi, vale il principio di
irretroattività degli atti normativi: cioè essi valgono solo per il futuro, e non hanno effetti per il passato(le
leggi non possono avere effetto retroattivo, cioè non possono disciplinare fattispecie già accadute).
La retroattività quindi riguarda solo i rapporti pendenti, ovvero quelli non ancora conclusi e suscettibili di
essere ancora regolati.
Un divieto di retroattività è previsto dall’art25cost per le leggi in materia penale(nessuno può essere punito
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso: nulla poena sine lege).
4)Successione tra norme: l’applicazione del principio di irretroattività non è sempre agevole quando si tratta
di casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della nuova legge ma i cui effetti perdurano nel tempo(es.
figli adulterini).
In questi casi il legislatore interviene a regolare il passaggio tra la legge vecchia e quella nuova con
specifiche norme, dette disposizioni transitorie. Quando il legislatore però non ha provveduto o non ha
previsto alcuni casi, nascono questioni di dir transitorio e quindi occorre risalire alla volontà del legislatore e
domandarsi se in vista di nuove esigenze sociali egli non intenda con la nuova normativa attribuire efficacia
immediata al regolamento disposto ed estenderlo pertanto ai fatti compiuti prima ma non esauriti sotto il
vigore della vecchia legge.
Si parla di ultrattività quando una disposizione di legge stabilisce che atti o rapporti compiuti o svolgentisi
nel vigore di una nuova normativa continuano ad essere regolati dalla legge anteriore.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 17. Definizione di deroga e sospensione in ambito giuridico
La deroga nasce da un contrasto fra norme di tipo diverso, nel senso che la norma derogata è una norma
generale, mentre la norma derogante è una norma particolare: è semplicemente un’eccezione alla regola.
Per es l’art.1573 c.c. dice a proposito della durata dei contratti di locazione, che essi non possono essere
stipulati per un periodo eccedente i 30 anni: ma gli art.1607 e 1629 “derogano” a questa regola generale per
fondi destinati al rimboschimento, prevedendo termini maggiori (un altro es è quello dell’esclusione
dall’obbligo di servizio militare per i ragazzi residenti in una zona calamitata).
Nel caso della deroga, una nuova norma sostituisce, in specifici casi, la disciplina prevista dalla norma
precedente, che continua però ad essere applicata a tutti gli altri casi.
La differenza tra abrogazione e deroga sta proprio in questo: la norma abrogata perde efficacia per il futuro,
e può riprendere a produrre effetti soltanto nel caso in cui il legislatore emani una ulteriore disposizione che
lo prescriva (es. riviviscenza della norma abrogata); la norma derogata, invece, non perde la sua efficacia,
ma viene limitato il suo campo di applicazione: per cui se dovesse essere abrogata la norma derogante,
automaticamente si riespande l’ambito di applicazione della regola generale.
Simile alla deroga è la sospensione dell’applicazione di una norma, sospensione limitata ad un certo periodo
e spesso a singole categorie o zone.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 18. Definizione di applicazione della legge
Consiste nell’applicazione di una norma generale e astratta ad un caso particolare e concreto.
L’applicazione delle norme di dir pubblico è garantita dallo Stato mentre quella di dir privato è lasciata, alla
prudenza e al buon senso dei singoli, tuttavia inevitabilmente insorgono liti tra privati, la maggior parte delle
quali si risolve senza ricorso al giudice con:
a)rinuncia: alla lite da parte di uno dei litiganti;
b)transazione: accordo con cui le parti si fanno reciproche concessioni;
c)compromesso: accordo per definire la controversia ad uno o + arbitri privati.
Se le liti non si risolvono, una parte può ricorrere al giudice dello Stato chiamando in giudizio la
controparte.
Di fronte ad una iniziativa giudiziale il convenuto può:
1)non costituirsi a giudizio, rinunciando a difendersi;
2)costituirsi in giudizio, per opporsi all’accoglimento della domanda dell’attore. In questo caso il convenuto
può promuovere eccezioni:
-di fatto: contestare e provare la falsità dei fatti;
-di diritto: contestare l’applicabilità delle norme citate dall’attore alla fattispecie in esame;
3)costituirsi in giudizio, per apporre a sua volta delle domande riconvenzionali contro l’attore.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 19. Definizione di interpretazione della legge
Interpretare un testo vuol dire decidere che cosa si ritiene che il testo possa effettivamente significare e di
conseguenza come vadano risolti i conflitti che insorgono nella sua applicazione.
L’interpretazione può essere:
-letterale: segue il senso proprio di ciascuna parola;
-logica: individua la ratio(cioè lo scopo)del legislatore(volunta legis);
-sistematica: attribuisce alle disposizioni un significato che le rende reciprocamente compatibili.
-storica: cerca l'intenzione del legislatore in base al momento storico in cui è stata emanata.
Se l’interpretazione logica coincide con quella letterale si ha un’interpretazione dichiarativa, se invece
l’interpretazione logica fornisce maggiori elementi rispetto all’interpretazione letterale si perviene ad una
interpretazione estensiva, nel caso opposto l’interpretazione si dirà restrittiva.
In base ai soggetti che interpretano la leggi si distinguono 3 interpretazioni:
1)giudiziale: nasce dal lavoro dei giudici nell’esercizio della funzione giurisdizionale;
2)dottrinale: costituita dagli apporti di studio dei cultori di materie giuridiche;
3)autentica: si ha quando il legislatore emana una nuova norma per chiarire il significato di una legge già in
vigore. Essa è considerata una vera e propria produzione del dir. Le leggi di interpretazione autentica sono
retroattive.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 20. Definizione di analogia in ambito di diritto
Si tratta di applicare al caso non previsto la disciplina applicabile a casi simili. Essa serve per colmare quindi
l’esistenza di vuoti normativi (cd lacune). Si ha quindi analogia:
-legis: se la lacuna può essere colmata ricorrendo alla disciplina di materie analoghe;
-iuris: quando mancano regole che disciplinano casi simili, si fa ricorso ai principi generali dell’ordinamento
giuridico, ricavabili in via interpretativa, dal complesso di norme vigenti.
Da notare che vi è il divieto di analogia per le leggi penali e speciali.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 21. Definizione di antinomia in ambito di diritto
Sono contrasti fra norme, che si hanno quando le norme qualificano lo stesso comportamento in modi
contrastanti. E’ compito dell’interprete risolvere le antinomie, individuando la norma applicabile al caso.
Ciò è possibile talvolta con l’interpretazione sistematica. I criteri di risoluzione delle antinomie sono 4.
1)criterio cronologico: fra 2 norme dello stesso livello gerarchico preverrà quella più recente, e la norma più
antica si considererà abrogata;
2)criterio gerarchico: quando le norme sono di diverso livello gerarchico, e quindi prevarrà quella di livello
superiore, e la norma di livello gerarchico inferiore è dichiarata incostituzionale.
3)criterio di specialità: si deve preferire la norma speciale a quella generale, anche se questa è successiva.
Tale criterio(non proprio codificato) opera solo sul piano dell’interpretazione, perché la preferenza per la
norma speciale non si esprime ne con abrogazione ne con annullamento: infatti le norme in conflitto restano
entrambe efficaci e valide, l’interprete opera solo una scelta di quale norma deve essere applicata.
4)criterio di competenza: tale criterio interviene quando le fonti sono ordinate dalla costituzione secondo la
competenza riguardante o l’ambito territoriale in cui le norme devono operare, o la materia o lo specifico
oggetto regolato. Eventuali antinomie in questa ipotesi vanno risolte dando applicazione alla norma posta
dalla fonte competente con conseguente esclusione di qualsiasi altra. Anche in questo caso la norma non
competente è invalida e deve essere eliminata dall’ordinamento tramite annullamento.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 22. Distinzione nella nomenclatura giuridica del termine
"cittadino"
Si distingue tra cittadini:
a)comunitari: gode degli stessi dir civili di quello nazionale e di alcuni dir politici, come il dir di voto nelle
elezioni comunali.
b)extracomunitari: si garantisce il dir di asilo a colui che vede negate le libertà democratiche contenute nella
costituzione italiana nel suo paese e si garantiscono i diritti fondamentali della persona umana. Non si
ammette l’estradizione per reati politici.
Ai lavoratori si applicano le norme di dir del lavoro italiano.
Lo straniero gode di dir civili a condizione di reciprocità cioè nei limiti in cui lo Stato di appartenenza
riconoscerebbe gli stessi dir ad un cittadino italiano.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 23. Definizione di rapporto giuridico
E’ la relazione tra 2 o più soggetti (chiamati parti) regolata dal diritto (oggettivo). Elementi essenziali del
rapporto giuridico sono:
-soggetto attivo: ossia il titolare dell’interesse protetto; è colui a cui l’ordinamento giuridico attribuisce il
potere (ovvero il diritto soggettivo);
-soggetto passivo: che è colui che è tenuto a rispettare tale interesse; è colui al carico del quale sta il potere;
Poi, chi non è soggetto del rapporto è chiamato terzo.
Il rapporto giuridico nasce quando il dir soggettivo è acquistato dal soggetto, a titolo:
a)originario: il dir soggettivo sorge a favore di una persona senza esserle trasmesso da nessuno;
b)derivativo: il dir si trasmette da una persona ad un’altra, attraverso la successione, nella quale il successore
si pone come nuovo soggetto che subentra in tutti i dir attivi e passivi del suo dante causa.
L’acquisto a titolo derivato può essere:
a)traslativo: si trasmette lo stesso dir che aveva il precedente titolare;
b)costitutivo: si attribuisce al nuovo titolare un dir differente che scaturisce dal dir del precedente titolare, in
quanto ne assorbe il contenuto o in parte lo limita.
Ne deriva quindi che: il nuovo titolare non può vantare un dir di portata + ampia di quello che spettava al
precedente titolare; l’acquisto del diritto del nuovo titolare dipende dall’effettiva esistenza del dir del
precedente titolare.
Il potere riconosciuto al soggetto attivo non deriva dalla semplice volontà delle parti, ma è previsto
dall'ordinamento giuridico come un diritto. E quindi si definisce:
1)Dir oggettivo: la norma di legge che prevede la possibilità di esercitare un determinato diritto;
2)Dir soggettivo: il potere di agire per poter soddisfare un proprio interesse, potere che egli decide se farne
uso o meno.
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Istituzioni di diritto privato 24. Definizione di situazione giuridica soggettiva
La posizione, che un soggetto assume nell’ambito di un rapporto prende il nome di situazione giuridica
soggettiva. Essa può essere:
1)Attive: situazioni di vantaggio riconosciute dall’ordinamento ad un soggetto per la tutela del proprio
interesse. E quindi:
a)Potestà: potere attribuito al singolo nell’interesse della collettività. Il titolare di tale posizione ne è
investito ma non è libero come il titolare di un dir soggettivo, ma è vincolato alla tutela degli interessi per
cui la potestà gli è attribuita (diritto-dovere).
b)Facoltà: manifestazioni del dir soggettivo, che sono in esso comprese, quindi esse si estinguono se si
estingue il dir soggettivo di cui sono accessorie.
c)Aspettativa: interesse preliminare del soggetto, tutelato in via provvisoria e strumentale, per favorirne la
conservazione e l’attitudine a trasformarsi in dir soggettivo.
d)Interesse legittimo: pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa, riconosciuta a quel soggetto che,
rispetto ad un dato potere della P.A, si trovi in una particolare posizione differenziata rispetto ad altri
soggetti, che trae origine da un precedente rapporto di dir privato o di dir pubblico.
I rapporti tra cittadino e P.A. sono regolati dalle norme di relazione; esse vanno distinte dalle norme di
azione che regolano il funzionamento della P.A. Il tipico strumento di tutela dell’interesse legittimo consiste
nell’impugnazione dell’atto amministrativo illegittimo per ottenerne l’annullamento.
e)Dir potestativo: potere di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto, che si trova
in una posizione passiva di soggezione, non potendo validamente opporsi al prodursi di tale modificazione.
Talvolta la modificazione può essere ottenuta solo mediante una sentenza del giudice.
f)Dir soggettivo: è il poter agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’ordinamamento
giuridico. La realizzazione del dir soggettivo consiste nella soddisfazione dell’interesse protetto.
Essa può essere spontanea o coattiva, quest’ultima quando bisogna far ricorso ai mezzi che l’ordinamento
mette a disposizione per la tutela dei dir (es. espropriazione per soddisfare un credito).
Colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce il dir soggettivo si chiama titolare del dir medesimo.
2)Passive: posizioni di svantaggio, che consistono nell’imposizione di una determinata condotta, e quindi:
a)Obbligo: consiste nell’obbligo di tener un determinato comportamento, correlato ai dir relativi. Ad esso fa
riscontro nel soggetto attivo la pretesa, ossia il potere di esigere il comportamento.
b)Soggezione: consiste nel dover sopportare l’esercizio dell’altrui dir potestativo senza potersi opporre.
c)Dovere generico di astensione: incombe su tutti come corrispondente della figura attiva del diritto
assoluto, correlato ai dir assoluti e a quelli di credito.
d)Onere: si ha quando ad un soggetto è attribuito un potere, l’esercizio del quale è condizionato ad un
adempimento. L’adempimento non è obbligatorio e quindi non sanzionabile, ma senza di esso non si
beneficia del vantaggio conferito.
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Istituzioni di diritto privato 25. Classificazione dei diritti soggettivi
I diritti soggettivi possono essere:
1)Assoluti(diritti reali; diritti di personalità): garantiscono al titolare un potere che può far valere verso
tutti(erga omnes).
Per la loro realizzazione non è necessaria la collaborazione di altri soggetti. Tipico dir assoluto è il dir di
proprietà: infatti,il proprietario, per realizzare il suo dir non ha bisogno dell'aiuto di altre persone, che
devono limitarsi solo a non turbarlo nel suo godimento.
Quindi:
a)dal lato attivo: abbiamo il dir soggettivo;
b)dal lato passivo: abbiamo un generico dovere di astensione a carico di tutti gli altri consociati.
Sottocategoria dei dir assoluti sono:
-dir reali: quelli che attribuiscono al titolare una signoria (diritti totali o limitati) su una cosa o un bene.
-dir della personalità: dir dell’uomo in quanto tale.
La categoria dei dir soggettivi comprende i diritti:
a)patrimoniali: riguardano interessi ec del singolo e sono valutabili in denaro.
Essi comprendono i dir reali e i dir di obbligazione.
b)non patrimoniali: riguardano un interesse di natura essenzialmente morale e si distinguono in dir di
famiglia e dir della personalità.
2)Relativi(diritto di credito; diritto di famiglia): assicurano al titolare un potere che egli può far valere solo
nei confronti di determinati soggetti. Si distinguono da quelli assoluti perché per la loro realizzazione è
necessaria la collaborazione di altri soggetti.
Si pensi al diritto di credito: se devo ottenere una prestazione dal mio debitore, una somma di danaro, il mio
dir non potrà realizzarsi senza la sua collaborazione. Diversi saranno, allora, anche i termini che indicano le
posizioni delle parti:
a)lato attivo: il creditore avrà nei confronti del debitore " una pretesa ";
b)lato passivo: il debitore dovrà invece adempiere ad " un obbligo ".
Sottocategoria dei dir relativi sono i dir di credito/obbligazione che attribuiscono ad un soggetto il dir di
ottenere da un altro un determinato comportamento o prestazione.
3)Potestativi: figura intermedia tra i dir assoluti e relativi. Accade, infatti, che il dir si può realizzare senza la
collaborazione di altri soggetti(come accade per i diritti assoluti), ma, solo tra soggetti determinati(come nei
diritti relativi), e ciò colloca i dir potestativi nell'ambito dei dir relativi, anche se ne costituisce una figura
autonoma.
In sostanza accade che una parte ha il pieno potere di realizzare una modificazione giuridica, mentre l'altra
non può far altro che subire detta modificazione.
Abbiamo quindi:
a)dal lato attivo: una posizione di "potere";
b)dal lato passivo: una posizione di “soggezione".
Un esempio è la comunione: dove un bene è di proprietà di più soggetti ognuno di quali ne può chiedere la
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Istituzioni di diritto privato divisione, senza che altri possano fare nulla per impedirlo.
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Istituzioni di diritto privato 26. Norme che regolano l'estinzione del diritto soggettivo
Il decorso di un determinato periodo di tempo può determinare l’estinzione o l’acquisto di un diritto
soggettivo. Se il diritto soggettivo si estingue si parla di:
1)Prescrizione Estintiva: è un modo generale di estinzione dei dir soggettivo, causato dal trascorrere del
tempo e dall'inerzia del titolare, che non lo esercita nel tempo stabilito dalla legge. Si tratta di un istituto di
ordine pubblico, perciò le norme e il tempo necessario perché ciò si verifichi sono inderogabili.
Se l’inerzia del diritto è giustificata da una giusta causa si hanno 2 istituti della prescrizione:
a)Sospensione: l’inerzia del titolare del diritto esiste, ma è giustificata. Essa si ha in particolari rapporti
giuridici tra le parti o quando vi è l’incapacità del titolare di esercitare il diritto (militari in tempo di guerra,
minore fino al raggiungimento della maggiore età).
La sospensione elimina dal computo del tempo necessario alla prescrizione il periodo in cui ha avuto luogo
l’impedimento.
b)Interruzione: l’inerzia viene a mancare, perché il titolare del dir lo esercita o perché il dir è riconosciuto
dal soggetto passivo del rapporto. L’interruzione fa ripartire da zero il computo del tempo necessario alla
prescrizione.
La differenza tra i 2 istituti della prescrizione è che:
-con la sospensione: la prescrizione passato il periodo dell’inerzia ricomincia da dove si era fermata;
-con l’interruzione: la prescrizione ricomincia da zero.
2)Decadenza: produce l’estinzione del dir per il decorso del tempo. Essa può essere:
-legale: produce l’estinzione del dir a seguito del non utilizzo da parte del titolare nel limite di tempo
imposto dall’ordinamento (è una deroga al principio generale secondo cui l’esercizio dei diritti soggettivi
non è sottoposto a limiti). I diritti indisponibili sono sottoposti a decadenza che è rilevata d’ufficio.
-negoziale: è pattuita dalle parti, nei limiti consentiti (esempio impugnazione di una sentenza in giudizio).
La decadenza può essere impedita esercitando il diritto nel tempo previsto.
Essa non è soggetta ad interruzione e sospensione.
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Istituzioni di diritto privato 27. Differenze tra prescrizione e decadenza in ambito giuridico
L'istituto della decadenza è molto simile a quello della prescrizione, e la dottrina si è sforzata di ricercare le
differenze tra i 2 istituti:
a)Prescrizione:
- i tempi necessari per maturare la prescrizione sono in genere lunghi
- è frequente nella maggior parte dei diritti soggettivi
- l'attività necessaria per impedire la prescrizione non è di solito rigidamente predeterminata
- una volta interrotta la prescrizione, nasce un nuovo periodo prescrizionale uguale al precedente
b)Decadenza:
- i tempi necessari per far maturare una decadenza sono in genere brevi
- è più frequente in quella categoria di diritti soggettivi detti diritti potestativi
- l'attività necessaria per impedire la decadenza e normalmente rigidamente predeterminata
- una volta impedita la decadenza non si produrrà un nuovo periodo di decadenza uguale al precedente, ma il
diritto potrà essere normalmente esercitato col solo limite della prescrizione
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Istituzioni di diritto privato 28. Decorrenza e inderogabilità della prescrizione in ambito
giuridico
1)La prescrizione decorrere dal giorno in cui il diritto può essere esercitato: è chiaro che un diritto può
essere esercitato solo quando non vi sono ostacoli legali al suo esercizio. Perciò se, un diritto è sottoposto a
condizione sospensiva, allora la prescrizione, comincerà decorrere solo dal giorno in cui si sia avverata la
condizione.
Non sono impedimenti al decorso della prescrizione situazioni come l'ignoranza della sua esistenza.
2)E’ vietata la rinuncia preventiva alla prescrizione: pena la nullità del contratto. In particolare le parti non
possono accordarsi per limitare la prescrizione perché altrimenti una clausola in tal senso sarebbe inserita,in
tutti i contratti, svuotando l’istituto.
3)Si può rinunciare alla prescrizione solo dopo che si è compiuta (rinuncia successiva): in altre parole
potrebbe darsi che il diritto sia effettivamente estinto, ma il debitore in ossequio ad una sua regola morale,
decida di adempiere lo stesso. Ciò può farlo rinunziando espressamente alla prescrizione, oppure
dimostrando nei fatti la sua volontà di rinunzia come, ad es, il pagamento di un acconto.
4)Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito
prescritto: se, quindi, il debitore paga spontaneamente quanto doveva per un debito ormai prescritto, non
può più chiedere al creditore la restituzione di quanto versato.
5)Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione: quindi se anche la prescrizione si è maturata sarà
sempre e solo il convenuto a dover sollevare la relativa eccezione, non potendolo fare il giudice di sua
iniziativa.
Può accadere, però, che il debitore non solleva l'eccezione di prescrizione, ma altre persone (ad es. un suo
creditore) abbiano interesse a che lui eccepisca l'avvenuta prescrizione.
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Istituzioni di diritto privato 29. Retroattività di un atto giuridico
Situazione in cui gli effetti di un atto giuridico, si producono in un momento anteriore rispetto a quello in
cui l'atto è stato formato.
Di solito un atto giuridico è efficace da un certo momento del tempo in poi (o in dato momento del tempo),
non estendendo i suoi effetti nel passato, ma in certe situazioni, gli effetti dell'atto comincino a prodursi in
un momento anteriore a quello che solitamente ne segna l'inizio della sua efficacia; in questi casi si dice che
l'atto ha efficacia retroattiva poiché è in grado di "viaggiare nel passato" sino ad un punto ben determinato;
si finge, in altre parole che una certa situazione giuridica sia esistita quando, in realtà, non si era ancora
prodotta.
Per indicare la retroattività si dice che il negozio ha efficacia "ex tunc" (da allora), mentre per indicare la
situazione ordinaria si dice che il negozio ha efficacia "ex nunc" (da ora).
Esempi:
1)Condizione: in un negozio giuridico si può stabilire di condizionarne l'efficacia al verificarsi di un certo
evento; mi posso accordare, ad esempio, con un venditore in tal senso:
acquisterò la tua merce se verrà la nave dall'Asia; nel caso in cui sia giunta la nave dall'Asia l'acquisto non
avviene nel momento in cui la nave attracca nel porto, ma nel momento in cui ho preso l'impegno con il
venditore; gli effetti del contratto "retroagiscono" sino a quel momento.
La retroattività è importante perché se, ad es. il venditore, nell'attesa dell'arrivo, ha venduto la stessa merce
ad un'altra persona, questa vendita, con l'arrivo della nave, sarà inefficace, perché io ne sono divenuto
proprietario sin dal momento dell'accordo con il venditore.
2)Annullamento di un negozio: i negozi giuridici possono essere annullati per vizi che ne condizionano la
validità, ma fino a quando il giudice non pronuncia la sentenza di annullamento essi continuano a produrre i
loro effetti.
Poi, quando sono annullati, essi non producono più i loro effetti, non solo dal momento della sentenza ma
anche da quello anteriore della loro conclusione, quindi è come se non fossero mai esistiti, proprio perché la
sentenza ha efficacia retroattiva.
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Istituzioni di diritto privato 30. Elenco dei soggetti del rapporto giuridico
Nel nostro ordinamento sono soggetti del diritto: Persona fisica; Persona giuridica; Enti di fatto.
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Istituzioni di diritto privato 31. Definizione di Persona Fisica in ambito giuridico
La nostra Cost art 3 in materia di persona fisica sancisce 2 principi:
1)ogni uomo in quanto tale è soggetto di dir: tale principio richiama la Capacità Giuridica, ossia l’ idoneità
a diventare titolari di diritto e doveri, che per l’art1 del c.c, si acquista al momento della nascita (intesa come
separazione del feto vivo dal corpo materno).
Non è considerato soggetto il concepito, che possiede la capacità di succedere e di ricevere donazioni a
partire dalla nascita.
Per stabilire se al momento della morte di una persona, si sia o meno verificato il concepimento di che
potrebbe avere titolo a succederle mortis causa si ricorre alla presunzione “ si presume concepito,
all’apertura della successione, chi è nato entro 300 giorni dalla morte della persona della cui successione si
tratta”.
La capacità giuridica si perde con la morte del soggetto e non può essere limitata per sesso religione, razza,
ecc.
2)ogni soggetto di diritto ha eguale grado di soggettività giuridica: questo principio riguarda la Capacità di
Agire cioè l’idoneità a compiere validamente atti giuridici che permettono al soggetto di acquisire diritto ed
assumere obblighi.
Tale capacità si acquista con la maggiore età (18 anni) e si conserva fino alla morte.
Gli atti posti in essere da un minore sono annullabili per incapacità legale, a meno che il minore non abbia
dichiarato di essere maggiorenne o abbia occultato la sua minore età con raggiri.
Vi sono numerose eccezioni all’incapacità legale del minorenne, la + importante riguarda la capacità di
stipulare contratti di lavoro, che si acquista già a 15 anni, purché si tratti di lavori leggeri.
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Istituzioni di diritto privato 32. Distinzione tra di interdizione e incapacità in ambito giuridico
Anche se legalmente capace, una persona può trovarsi in una situazione in cui è incapace di rendersi
adeguatamente conto degli atti che compie.
Nei casi in cui venga a mancare la capacità di agire(oltre che quando si è minorenni) si parla di:
1)Interdizione: che può essere:
a)giudiziale: quando un soggetto affetto da abituale infermità di mente è dichiarato incapace di provvedere
ai suoi interessi, con sentenza, che è soggetta a pubblicità, infatti è comunicata dal cancelliere all’ufficiale
dello stato civile per l’annotazione in margine all’atto di nascita.
Gli atti compiuti dall’interdetto sono annullabili(lo stesso vale per i minorenni).
L’interdizione può essere chiesta al tribunale: dal coniuge, dai parenti fino al 4° grado, dagli affini entro il
2°, dal pubblico ministero. Sulla base della sentenza, il giudice tutelare nomina con decreto il tutore
definitivo.
L’incapacità decorre con la pubblicazione della sentenza.
b)legale: è una pena accessoria ad una condanna per reclusione per un periodo superiore a 5 anni. Essa opera
automaticamente senza bisogno di un giudizio apposito, quindi tutti gli atti posti in essere sono invalidi,
anche se la persona è in grado di intendere e di volere.
Essa riguarda l’amministrazione dei beni dell’interdetto.
L’incapacità dovuta all’interdizione cessa per effetto della sentenza di revoca dell’interdizione pronunciata
quando cessa la causa che vi ha dato luogo.
In sostituzione dell’interdizione, può essere disposta con decreto, la nomina di un amministratore di
sostegno che ha il compito di assistere la persona che per effetto di una infermità si trovi nella impossibilità
(anche parziale o temporanea), di provvedere ai propri interessi.
Esso non può svolgere tutti gli atti in nome dell’infermo ma solo quelli previsti dal giudice tutelare, inoltre
se i bisogni e le aspirazioni dell’infermo sono in contrasto con le sue idee deve informare il giudice.
Gli atti posti in essere dall’amministratore contro la legge, o in contrasto con i suoi compiti o annullabili(su
istanza del beneficiario, dei suoi eredi, degli aventi causa). L’amministrazione può essere revocata quando
ne siano venuti meno i presupposti.
2)Incapacità:
a)Naturale: si ha quando una persona, anche se legalmente capace, è comunque incapace di intendere e di
volere(l’anziano, il drogato ecc..). Non importa se lo stato sia transitorio o permanente, quello che conta è la
condizione nel momento in cui è posto in essere l’atto. Tutti gli atti posti in tale condizione sono
impugnabili e bisogna dimostrare:
-per i contratti: la mala fede dell’altro contraente;
-per gli atti unilaterali: l’incapacità è un grave pregiudizio a danno dell’incapace;
-per gli altri atti: l’incapacità naturale.
Interdizione legale, giudiziale, incapacità naturale e minore età si dicono incapacità assolute poiché non
consentono al soggetto di compiere alcun atto giuridico.
b)Relativa: si ha quando il soggetto non può compiere atti che incidono sul suo patrimonio in modo netto ma
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Istituzioni di diritto privato solo atti di ordinaria amministrazione, cioè quelli per la conservazione del bene e il consumo del reddito che
il bene dà. Incapaci relativi sono il minore emancipato e l’inabilitato, quindi:
-Emancipazione: al minore è ammesso dal tribunale di contrarre matrimonio prima del compimento del 18°
anno di età e quindi risulta emancipato di dir.
-Inabilitazione: situazione giuridica, pronunciata dal giudice a causa di particolari condizioni del soggetto
che ne limitano la capacità giuridica(es. chi abusa abitualmente di alcool, sordomuto, cieco dalla nascita).
La revoca dell’inabilitazione è disposta (con sentenza del tribunale) quando cessa la causa che vi ha dato
luogo.
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Istituzioni di diritto privato 33. Elenco degli istituti a tutela degli incapaci
Il minore, l'interdetto e l'inabilitato non possono compiere (o non possono da soli), atti giuridici. Ciò non
vuol dire, però, che tali soggetti abbiano il loro patrimonio "congelato" sino a quando non cessi questo loro
stato di incapacità, perché a tutela degli interessi di questi soggetti il cc prevede 3 istituti: potestà dei
genitori, tutela e curatela.
Si tratta di istituti diversi tra loro, perché mentre i genitori e il tutore rappresentano il minore e l'interdetto, il
curatore assiste l'inabilitato, perché quest'ultimo ha una, seppure limitata, capacità d'agire, mentre i primi 2
hanno capacità di agire, solo per particolari condizioni e atti.
Una ipotesi particolare e curiosa, la ritroviamo nell'art. 1426 c.c. che, in deroga alla generale annullabilità
degli atti giuridici compiuti dal minore, li ritiene validi quando questi con raggiri abbia occultato la sua
minore età (malitia supplet aetatem).
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Istituzioni di diritto privato 34. Definizione di potestà genitoriale
Potestà dei genitori (minore): è il potere-dovere che fa capo ad entrambi i genitori (che si estende anche ai
genitori che hanno riconosciuto i figli), e che consiste nel dovere di mantenere, educare i figli e curare i
loro interessi patrimoniali.
Essa dura fino alla maggiore età del figlio (o alla sua emancipazione) ed è esercitata da entrambi genitori,
ma se uno di loro si trova a non poter esercitare la potestà, questa è esercitata in maniera esclusiva dall'altro
(in caso di contrasto tra i genitori può essere chiesto l'intervento del giudice).
I poteri che spettano sul patrimonio dei figli sono:
a)rappresentanza: in tutti gli atti civili;
b)amministrazione: di atti:
-ordinari: conclusi anche disgiuntamente da ciascun genitore;
-straordinari: vanno compiuti congiuntamente con l'autorizzazione del giudice tutelare.
In caso di conflitto d'interessi tra genitori e figli e nel caso in cui i genitori non possono o non vogliono
compiere uno o più atti nell'interesse del figlio eccedente l'ordinaria amministrazione il giudice nomina un
curatore speciale.
La decadenza dalla potestà è disposta dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti
o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
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Istituzioni di diritto privato 35. Definizione di Istituto di Tutela
Ufficio di diritto privato che un soggetto presta gratuitamente (e al quale non può rinunciare). Volto a
fornire protezione agli interdetti e ai minori privi di genitori in grado di esercitare la potestà. Si distingue in
4 tipi:
-volontaria: il giudice nomina il tutore che è designato dallo stesso genitore;
-legittima: sono nominati parenti prossimi del minore;
-dativa: la nomina è relativa a persone che non sono parenti del minore;
-assistenziale: è affidata ad un ente.
Il tutore è nominato dal giudice tutelare(che soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni
affidategli dalla legge), e al quale, prima di assumere l'incarico il tutore deve prestare giuramento, di
esercitare l'incarico con diligenza.
Il tutore rappresenta l’incapace(minore e interdetto) anche nei rapporti personali e in particolare egli può
compiere atti:
-per cui non è necessaria l’autorizzazione: di ordinaria amministrazione, quelli relativi al mantenimento
dell'incapace;
-per cui è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare: es. accettare eredità;
-per i quali è necessaria l'autorizzazione del tribunale: es. costituire pegni o ipoteche.
Il giudice tutelare può anche nominare un protutore, che rappresenta il minore nel caso in cui il suo interesse
è in contrasto con quello del tutore. Il protutore ha, in pratica, gli stessi poteri del tutore, e può essere
nominato anche quando il tutore sia venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio, ma, in tal caso, ha la cura
della persona del minore, lo rappresenta e può compiere gli atti conservati e urgenti sino a quando non sia
nominato il tutore(altrimenti gli atti compiuti sono annullabili).
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Istituzioni di diritto privato 36. Definizione di Istituto di Curatela
Curatela (inabilitato): istituto volto a garantire protezione a soggetti che hanno ridotta capacità di agire
(inabilitati, minori emancipati).
Il curatore è nominato dal giudice tutelare, nei casi di incapacità relativa per fornire assistenza. Egli non si
sostituisce all’incapace nelle decisioni (come nella rappresentanza) ma integra la sua volontà, infatti, in caso
di atti che possono depauperare il patrimonio dell’incapace occorre l’autorizzazione di un organo pubblico il
quale controlla che l’atto corrisponda agli interessi del minore.
Il curatore è nominato in situazioni meno gravi rispetto a quelle che portano alla nomina del tutore, perché
inabilitati e minori emancipati non sono del tutto sforniti di capacità di agire, e perciò mentre il tutore
rappresenta l'incapace, il curatore l'assiste.
Infatti, il curatore non interviene in tutti gli atti dell'incapace, ma solo per determinati atti; infatti il minore
emancipato e l'inabilitato possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti di natura
personale, mentre, in altri casi, è necessaria l'assistenza del curatore (es. stare in giudizio). Per gli atti di
straordinaria amministrazione è necessaria, oltre che l'assistenza del curatore, l'autorizzazione del giudice
tutelare. Se non sono seguite le regole, gli atti compiuti sono annullabili.
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Istituzioni di diritto privato 37. Definizione di Legittimato
E' colui che ha il potere di esercitare un determinato diritto. Quindi si definisce legittimazione, l’idoneità
giuridica dell’agente ad essere soggetto del rapporto che si svolge nell’atto.
Non sempre la legittimazione coincide con il legittimato, es. il mandatario può vendere le cose che il
mandante detiene.
La legge inoltre per facilitare l’esercizio del diritto può consentire a volte di prescindere dalle indagini
sull’effettiva appartenenza del diritto in capo a chi lo esercita (è il caso dell’apparenza della titolarità del
diritto: es. del negoziante che vende orologio)
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Istituzioni di diritto privato 38. Determinazione della cessazione della personalità giuridica della
persona fisica
La personalità giuridica della persona fisica si estingue con la morte (intesa come cessazione di ogni attività
celebrale) con la quale si perdono anche diritto patrimoniali e della personalità e si apre la successione.
Vi possono essere dei dubbi sull’esistenza di una persona, e la legge ricollega tali dubbi a 3 istituti:
1) Scomparsa: allontanamento della persona dalla sua ultima residenza, accompagnato dalla mancanza di
notizie. Il tribunale dell’ultimo domicilio o residenza, può nominare un curatore per la conservazione del
patrimonio.
2) Assenza: si ha quando la scomparsa dura almeno da 2 anni. Essa è dichiarata con sentenza del tribunale
dell’ultimo domicilio o residenza, che ordina l’apertura dei testamenti e procede all’assegnazione
dell’eredità, ma i beni non entrano nel patrimonio disponibile dell’erede, esso ne ha solo il diritto di
godimento provvisorio.
La dichiarazione di assenza non è equiparata alla morte perciò non scioglie il matrimonio dell’assente.
3) Morte presunta: è dichiarata con sentenza del tribunale dopo 10 anni dall’ultima notizia dell’assente (il
termine è più breve nel caso di guerre, calamità ecc). Gli eredi possono disporre dei beni; il coniuge può
risposarsi, tuttavia se il soggetto si ripresenta ha diritto a riavere il prezzo dei beni alienati e il nuovo
matrimonio del coniuge è invalido.
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Istituzioni di diritto privato 39. Distinzione tra domicilio, residenza e dimora
In relazione, a dove la persona vive o svolge la sua attività, l’ordinamento considera:
-Domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari.
Nel caso degli interdetti o minori il domicilio è detto legale negli altri casi volontario.
-Residenza: luogo in cui la persona ha abitualmente dimora abituale;
-Dimora: luogo in cui la persona attualmente si trova.
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Istituzioni di diritto privato 40. Definizione di cittadinanza
Situazione d’appartenenza di un individuo ad un determinato Stato, nessuno può esserne privato. La
cittadinanza italiana si acquista per:
a)Iure sanguinis (nascita): è cittadino di nascita, il figlio di madre o padre cittadini, è irrilevante il luogo di
nascita. Anche i figli adottivi stranieri acquistano la cittadinanza.
b)Iure soli(nascita nel Territorio): per genitori apolidi o ignoti o per rinuncia alla cittadinanza dei genitori,
inoltre uno straniero nato in Italia acquista la cittadinanza se vi risiede da almeno 3 anni.
c)Per iure communicatio: il coniuge (straniero o apolide) di cittadino italiano, purché ne faccia richiesta,
risieda da almeno 6 mesi in Italia, e vi siano almeno 3 anni di matrimonio.
d)Per naturalizzazione: in questo caso la cittadinanza può essere concessa allo straniero: dopo 4 anni purché
risieda in Italia almeno da 10 anni; se figlio o nipote di un cittadino italiano; chi risieda in Italia per almeno
3 anni; chi assuma pubblico impiego alle dipendenze dello Stato; chi anche all’estero sia alle dipendenze
dello Stato da almeno 5 anni. E’ ammessa la doppia cittadinanza.
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Istituzioni di diritto privato 41. Definizione di persona giuridica
Le persone giuridiche sono soltanto gli enti specificamente individuati e registrati, ovvero quelli ai quali lo
stato riconosce la qualifica di soggetto di diritto (ottenuta, di regola, tramite iscrizione nel registro delle
imprese).
La vita e l’attività della persona giuridica sono regolate da un atto che si chiama statuto.
Le persone giuridiche (gli enti) si dividono in:
a)enti pubblici: come lo Stato, gli enti territoriali e tutti gli altri enti pubblici (inps), che non sono
disciplinati da una normativa specifica a carattere generale, ma da regole dettate di volta in volta, e dai
principi di diritto comune per la parte non regolamentata.
b)enti privati: regolati dal diritto privato (associazioni, fondazioni).
c)enti con personalità giuridica e senza personalità giuridica: nei secondi l’autonomia patrimoniale non è
perfetta;
d)enti registrati e enti di fatto: le associazioni non riconosciute;
e)enti a struttura associativa ed enti a struttura istituzionale: i primi hanno una struttura a base contrattuale i
secondi costituiti da volontà unilaterale di un costituente.
f)enti con finalità di lucro e con finalità ideali: tra gli enti con finalità di lucro si distingue tra enti con
finalità egoistiche e enti no-profit.
g)associazioni (pluralità di persone con uno scopo comune) o corporazioni e fondazioni (patrimonio comune
e scopo comune) o istituzioni.
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Istituzioni di diritto privato 42. Elementi costitutivi della persona giuridica
1)Autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio della persona giuridica resta nettamente distinto dal
patrimonio dei suoi componenti(associati o amministratori), i creditori dei soci non possono rivalersi sul
patrimonio associativo e viceversa.
La irresponsabilità dei singoli per le obbligazioni assunte dalla persona giuridica viene mitigata dal princ che
gli amministratori di un ente sono responsabili, sia verso l’ente che terzi, per i danni arrecati violando doveri
inerenti la loro carriera.
2)Pluralità di persone: è un requisito indispensabile per l’esistenza della persona giuridica, tanto che il venir
meno di tutte la persone fisiche che la compongono, provoca l’estinzione della stessa.
3)Scopo: che deve essere lecito e determinabile in base al patrimonio dell’ente.
In riferimento a tali elementi bisogna però evidenziare una distinzione esistente negli enti privati per
eccellenza (associazioni e fondazioni): infatti il patrimonio che per le fondazioni è elemento costitutivo per
le associazioni è solo un mezzo per raggiungere lo scopo.
Questi 3 elementi della persona giuridica costituiscono il c.d.substrato materiale, ma non sono sufficienti per
l’esistenza della suddetta, infatti affinché l’ente acquisti la personalità giuridica è necessario il:
4)Riconoscimento statale: conferito dalla legge con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche delle
prefetture (in passato era concesso con decreto del P.d.R).
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Istituzioni di diritto privato 43. Costituzione delle persone giuridiche private
Il riconoscimento della personalità giuridica agli enti privati deve essere preceduto dalla costituzione
dell’ente. Nello specifico, nel caso di:
-associazione: l’atto con cui + persone decidono di dar vita ad un’associazione si chiama atto costitutivo. E’
richiesta la forma dell’atto pubblico.
-fondazione: si ha il negozio di fondazione cioè l’atto con cui una persona separa alcuni beni dal proprio
patrimonio e li destina ad uno scopo determinato. Esso può rivestire oltre alla forma dell’atto pubblico anche
quella propria del testamento.
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Istituzioni di diritto privato 44. Capacità delle persone giuridiche
Le persone giuridiche godono di:
a)capacità giuridica: più limitata rispetto a quella delle persone fisiche, la differenza sta in quei diritto
strettamente attribuibili alle solo entità fisiche (diritto di famiglia, della personalità).
b)capacità di agire: limitata, perché possono formare ed esprimere la loro volontà solo attraverso persone
fisiche, che agiscono come organi della persona giuridica.
L’organo principale della persona giuridica sono gli amministratori che gestiscono l’ente e lo rappresentano
di fronte a terzi, per mezzo di poteri stabiliti nello statuto.
Invece, nelle associazioni, l’organo principale è l’assemblea formato dalla collettività degli associati e a cui
spettano le decisioni relative all’esistenza e alla disciplina dell’ente. Per la validità delle deliberazioni è
necessaria la presenza di almeno la metà degli associati; se non si raggiunge il quorum l’assemblea viene
riconvocata e può deliberare qualsiasi sia il n° dei presenti (si applica il principio maggioritario, per avere
una volontà unica), l’atto così posto in essere si chiama atto collegiale.
La nazionalità (è l’equivalente della cittadinanza per le persone fisiche), viene determinata dallo Stato che
ha proceduto al riconoscimento. La sede, invece (che corrisponde alla residenza e alla dimora delle persone
fisiche) è il luogo in cui la persona giuridica svolge la sua principale attività.
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Istituzioni di diritto privato 45. Estinzione della persona giuridica: liquidazione
L’estinzione della persona giuridica si ha per:
a)cause previste: dalla volontà degli associati o fondatore previste nell’atto costitutivo o nello statuto
(scadenza del termine);
b)venir meno dello scopo: per il raggiungimento o per sopravvenuta impossibilità di esso;
c)venir meno degli associati, scioglimento disposto dal Governo; deliberazione assembleare di
scioglimento.
L’estinzione non ha luogo automaticamente ma è necessario:
1)provvedimento di carattere pubblico: cioè la dichiarazione dell’autorità governativa su istanza di
qualunque interessato o di ufficio.
2)fase di liquidazione: il provvedimento determina il passaggio a questa fase di transizione, in cui l’ente
continua ad esistere ma può porre in essere solo atti che sono mirati alla stessa. In questa fase si definiscono
i rapporti giuridici pendenti e si provvede alla sorte dei beni.
La liquidazione è affidata ai liquidatori che devono provvedere ad estinguere la passività dell’ante. Il
patrimonio residuo viene disposto come per atto costitutivo o statuto in mancanza di tali disposizioni
provvede l’autorità governativa.
3)Al termine della liquidazione la persona giuridica si estingue.
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Istituzioni di diritto privato 46. Definizione di Ente di Fatto
Enti che non hanno chiesto il riconoscimento o a cui tale riconoscimento è stato negato o non ancora
concesso(partiti politici, sindacati, associazioni sportive).
Essi godono tuttavia nel nostro ordinamento di una particolare condizione giuridica:
a)è riconosciuta efficacia: per i rapporti tra gli associati riguardanti l’ordinamento interno;
b)godono di autonomia patrimoniale imperfetta: quindi i creditori possono fare valere i propri diritto sul
fondo comune, e rispondono personalmente coloro che hanno agito per conto della società.
c)possono beneficiare di donazioni: o lasciti (prima per poterne godere era necessario il riconoscimento) e
possono anche acquistare beni immobili e mobili registrati.
d)hanno capacità processuale nella persona del presidente.
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Istituzioni di diritto privato 47. Definizione di Comitato
Organizzazioni di persone che si propongono di raggiungere uno scopo di interesse pubblico(beneficenza,
opere pubbliche) attraverso un fondo, che si costituisce con le offerte di singoli, aventi, solitamente, per
oggetto beni mobili di poco valore definite donazioni naturali.
Gli organizzatori sono responsabili sia verso i donatori sia verso i destinatari del fondo, questa responsabilità
a volte oltre che civile può essere anche penale. I responsabili del comitato rispondono anche verso terzi.
Anche i comitati hanno capacità processuale nella persona del presidente. Se i fondi raccolti sono
insufficienti o lo scopo non si può attuare o al raggiungimento di esso residuano fondi, sulla devoluzione di
tali beni decide l’autorità governativa. Anche essi godono di autonomia imperfetta.
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Istituzioni di diritto privato 48. Definizione di diritto della personalità
Sono diritto assoluti che si acquistano automaticamente con la nascita e si perdono con la morte, nascono
indipendentemente dal tipo di ordinamento giuridico esistente, perché diritto dell’uomo in quanto tale e
quindi lo Stato è tenuto a garantirli (art2cost).
Tali diritto nel c.c. si definiscono necessari perché non possono mai mancare.
Essi hanno la caratteristica di essere:
a)indisponibili: sono diritto che il loro titolare non può alienare ne trasmettere agli eredi e ai quali non può
rinunciare.
b)imprescrittibili: non si prescrivono, cioè non si estinguono per il prolungato non uso.
Non sono patrimoniali ma, in alcuni casi, possono essere risarciti patrimonialmente.
La tutela della personalità riguarda:
1)individualità della persona: come:
-tutela del diritto al nome: si tratta di una tutela duplice perché si possono chiedere la cessazione del fatto
lesivo e il risarcimento del danno recatomi. A ciascuno spetta un nome, esso è il mezzo di identificazione
della persona, il segno che permette al soggetto di riferire a sé qualità personali e vicende della vita umana
(anche le persone giuridiche sono titolari di diritto personalissimi come il diritto al nome).
-dir alla identità personale: diritto che non sia travisata l’immagine politica, società o etica con l’attribuzione
di azioni non compiute dal soggetto o di convinzioni da lui non professate.
2)inviolabilità della persona: che può essere:
a)fisica: sono vietati atti di disposizione del proprio corpo che causano una diminuzione dell’integrità fisica,
contrari alla legge o al buon costume.
La Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e garantisce cure gratuite agli
indigenti, ma nessuno può essere obbligato ad una cura se non per disposizione di legge.
Esiste il diritto di esercitare legittima difesa contro ogni aggressione e il diritto di pretendere un risarcimento
danni alla persona).
b)morale: come:
-dir all’onore: diritto alla dignità sociale e alla considerazione civile, con l’obbligo del risarcimento dei
danni, anche morali.
-dir all’immagine: diritto del soggetto alla propria riservatezza a patto che il singolo non ne dia il consenso
(dir informazione) con esclusione delle persone note in cerimonie pubbliche, inoltre la pubblicazione delle
immagini altrui senza il consenso della persona ritratta sono vietate. Le norme del codice penale puniscono
ingiuria e diffamazione.
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Istituzioni di diritto privato 49. Definizione di diritto reale
Il diritto reale attribuisce al titolare il potere di utilizzare il bene (res). Si differenziano dagli altri diritto
assoluti perché hanno ad oggetto cose.
Le loro caratteristiche sono:
a)immediatezza: il titolare del diritto può esercitare il suo potere sulla cosa direttamente senza la
cooperazione di alcun altro soggetto (sono privi di questa caratteristica il pegno, l’ipoteca e le servitù
negative);
b)tipicità: perché sono solo quei diritto previsti dalla legge, e quindi costituiscono una categoria a numero
chiuso.
c)assolutezza: cioè possono essere fatti valere contro tutti i consociati (erga omnes) sui quali incombe
dovere di astensione.
Tipi di diritto reali:
1)Dir su una cosa propria (ius in re propria): unico diritto di tal genere è quello di proprietà che attribuisce al
suo titolare il diritto di godere del proprio bene, nei limiti imposti dalla legge.
2)Dir su cosa altrui(iura in re aliena): che si dividono in:
A)dir di godimento (iure in re aliena): sono diritto reali minori su cosa altrui. Essi comprimono il diritto di
godimento del proprietario a favore di terzi; limitano i diritto di proprietà altrui; si trovano
conseguentemente a concorrere con la proprietà e pertanto non sono ne pieni ne esclusivi perciò sono detti
parziari o limitati (essi cioè comprendono solo alcune utilità economiche che la cosa può dare). Fra essi
abbiamo: usufrutto, enfiteusi, diritto di superficie, diritto reale d’uso, diritto reale di abitazione, servitù.
B)dir reali di garanzia(pegno e ipoteca): assoggettano la cosa al soddisfacimento esclusivo di un diritto di
credito. Servono a fornire una garanzia per un credito: il creditore titolare del diritto di garanzia si potrà così
soddisfare in via preferenziale sul bene oggetto del dir.
Essi attribuiscono al creditore il diritto di sequela, cioè il potere di esercitare la garanzia, espropriando il
bene e soddisfacendosi sul prezzo ricavato dalla vendita, anche se la proprietà del bene sia passata ad altri.
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Istituzioni di diritto privato 50. Definizione di diritto di proprietà
Dir di godere e di disporre delle cose, rispettando gli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico,
in modo:
a)pieno: può fare tutto ciò che è lecito della sua cosa;
b)esclusivo: può escludere l’ingerenza di chiunque altro dall’esercizio del suo dir, perchè non è possibile che
sulla stessa cosa coesistano più diritto di proprietà.
Altre caratteristiche della proprietà sono:
-elasticità: poiché le facoltà del proprietario seppure compresse dalla esistenza di diritto altrui sul bene,
tornano automaticamente ed espandersi non appena i limiti vengono meno;
-perpetuità: poiché non esistono limiti temporali alla proprietà e per questo il diritto di proprietà è
imprescrittibile.
La proprietà è pubblica o privata e si estende in linea:
-verticale: cioè nel sottosuolo e nello spazio sovrastante al suolo.
-orizzontale: ogni proprietà immobiliare si estende nell’ambito dei propri confini.
Inoltre, il proprietario ha facoltà di :
a)godere: ossia di decidere, se, come e quando utilizzare la cosa, ma nell’ambito delle destinazioni fissate di
volta in volta dal legislatore;
b)disporre: cioè di trasferire ad altri la proprietà della cosa, o di concedere ad altri il godimento.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 51. Limiti di diritto di proprietà
La proprietà non è un diritto illimitato, poiché la sua pienezza ed esclusività trovano tutela entro i limiti posti
dall’ordinamento giuridico, nell’interesse:
1)Pubblico: come le distanze legali di ogni costruzione da strade e ferrovie, o + in particolare come:
a)Espropriazione: provvedimento con la cui la p.a. trasferisce coattivamente beni di proprietà privata a
favore del soggetto che dovrà provvedere alla realizzazione dell’opera di pubblica utilità.
Nello specifico, la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata
per motivi di interesse generale(art42).
b)Requisizione: possibilità di requisire provvisoriamente beni per gravi e urgenti necessità pubbliche, dietro
indennità al proprietario.
c)Servitù pubbliche: consistono in un peso che sussiste sopra un fondo a vantaggio di un bene pubblico o
della collettività(servitù militari; aeronautiche).
2)Privato: ossia nell’interesse di altrui proprietari, e per regolare i rapporti tra le proprietà vicine(dir e doveri
di vicinato). E quindi:
a)distanze: sono prescritte specifiche distanze per evitare che costruzioni, piantagioni o scavi posti troppo
vicino al fondo altrui, possano cagionare danno(es la distanza tra costruzioni su fondi confinanti, deve
essere di almeno 3 m).
b)finestre: per conciliare l’ esigenza del proprietario di un immobile di ricevere luce ed aria nel proprio
fondo con il diritto del vicino di non essere esposto alla curiosità altrui.
Le finestre o le altre aperture sul fondo del vicino sono di 2 specie:
-luci: danno passaggio a luce ed aria ma non permettono di affacciarsi sul fondo vicino.
La legge prescrive speciali norme al fine di evitare che dalla costruzione delle finestre possa derivare danno
o molestia al vicino infatti per l’apertura delle luci devono essere rispettate tutta una serie di distanze dal
confine.
-vedute: finestre che permettono di affacciarsi sul fondo vicino. Le vedute possono aprirsi solo nei muri
posti ad una precisa distanza dal confine e precisamente:
-1,5m se si tratta di vedute dirette;
-75cm se sono vedute laterali o oblique;
c)acque: che possono essere:
-pubbliche: tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal suolo perché esse costituiscono
una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Il loro uso, da parte di un privato è
permesso solo con concessione amministrativa, mentre la raccolta di acque piovane è libera.
-private: quelle che per la loro scarsa importanza non sono considerate acque pubbliche.
Antonio Amato Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato