Definizione di spoglio
Per spoglio si intende l’arbitraria privazione del possesso compiuta
consapevolmente da un soggetto a danno di un altro. Il giudice deve
ordinare la restituzione della cosa basandosi sulla semplice notorietà
del fatto con la massima celerità di procedura(entro 1 anno).
Se lo spoglio è:
-clandestino (avvenuto in assenza del possessore): il termine decorre
dal giorno della scoperta dello spoglio. L’azione è concessa a qualunque
possessore e anche a chi ha la detenzione della cosa(legittimazione
attiva). Non è concessa a chi abbia la detenzione per ragioni di
servizio o di ospitalità.
-non violento o non clandestino: si può chiedere di essere immessi nel
possesso esercitando l’azione di manutenzione. Legittimazione passiva
compete, oltre che all’esecutore dello spoglio, a chi ha il possesso di
un bene in virtù di un acquisto fatto nella consapevolezza dell’avvenuto
spoglio. Tale legittimazione non è proponibile contro l’acquirente in
buona fede.
b)di manutenzione: con cui chi è molestato nel suo possesso chiede di
mantenere il pacifico esercizio, tramite la cessazione della molestia.
Per molestia si intende qualunque attività che arrechi al possessore un
disturbo, sia praticamente(molestia di fatto) che giuridicamente
(molestia di diritto).
Presupposto dell’azione è la molestia e non la privazione del possesso.
L’azione deve essere promossa entro 1 anno. Tale azione non è concessa,
come quella di spoglio, a qualunque possessore, ma solo a chi abbia il
possesso pacifico e pubblico, continuo e non interrotto da oltre 1 anno e
solo quando il possesso si riferisce ad un immobile o ad un altro
diritto reale sopra un immobile o ad una universalità di mobili.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può
chiedere di essere rimesso nel possesso mediante tale azione, quando ne
sussistano le condizioni.
2)Azioni di Enunciazione: tutelano il possesso e anche la proprietà e i
diritto reali di godimento. Hanno natura cautelare, perché sono dirette
ad ottenere dei provvedimenti provvisori idonei a prevenire danno alla
cosa, in attesa della pronunzia definitiva data a seguito di un processo
di cognizione(in cui l’organo giudicante è chiamato ad accertare la
situazione giuridica esistente fra i contendenti ed a dichiarare,con
sentenza,chi dei 2 abbia ragione). Le azioni di enunciazione sono 2:
a)di nuova opera: spetta al proprietario, al titolare di un diritto
reale di godimento o al possessore che ha ragione di temere che una
nuova opera, iniziata da meno di 1 anno e non ancora terminata, arrechi
danno alla cosa oggetto del suo dir.
E quindi il giudice presa somma cognizione del fatto può:
-vietare la continuazione dell’opera: ordinando all’attore di depositare una somma in denaro a titolo di cauzione;
-permettere la continuazione dell’opera: in tal caso, se a seguito del
giudizio definitivo se le pretese dell’attore risultano infondate,
allora esso dovrà risarcire il convenuto, se invece avrà ragione il
convenuto deve demolire l’opera a sue spese e risarcire di eventuali
danni l’attore.
b)denunzia di danno temuto: spetta al proprietario, al titolare di un
diritto reale di godimento o al possessore nel caso in cui vi sia
pericolo di danno grave ed imminente derivante da cosa preesistente. Il
giudice dispone i provvedimenti necessari per ovviare al pericolo e, se
del caso, impone idonea garanzia per eventuali danni.
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Dettagli appunto:
-
Autore:
Antonio Amato
[Visita la sua tesi: "La condizionalità nelle organizzazioni internazionali economiche"]
- Università: Istituto Universitario Navale di Napoli
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto privato
- Docente: Mellone
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