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Definizione di comunione dei beni

Ossia i beni che i coniugi acquistano durante la loro convivenza coniugale sono di proprietà comune. Fanno eccezione i beni di uso strettamente personale, necessari per l’esercizio di attività professionali o acquistati per eredità.
Sono oggetto della comunione:
-Acquisti: fatti durante il matrimonio dai coniugi (esclusi gli acquisti di beni personali);
-Redditi personali dei coniugi: intesi sia come proventi della loro attività separata, che come frutti dei loro beni propri;
-Aziende: gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio;
-Utili di aziende: di 1 dei coniugi anteriormente alle nozze, ma gestite da entrambi.
Non sono oggetto di comunione i beni personali ossia quelli:
-acquistati prima delle nozze;
-di uso strettamente personale;
-necessari all’esercizio della professione;
-acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;
-ottenuti a titolo di risarcimento danno;
Nell’amministrazione dei beni della comunione si distingue tra atti di amministrazione:
a)ordinaria: possono essere compiuti dai coniugi disgiuntamente;
b)straordinaria: vanno compiuti dai coniugi congiuntamente (stipula di contratti con i quali si concedono diritto personali di godimento e rappresentanza in giudizio).
I beni che formano la comunione sono  destinati in modo prioritario al mantenimento della famiglia e all’educazione dei figli. Questo vincolo ha anche efficacia eterna e per questo  opponibile ai creditori.
Lo stato di comunione si scioglie, e si da luogo alla divisione dei beni in parti uguali (tra moglie, marito ed eredi), per: separazione; fallimento o morte di 1 coniuge; divorzio.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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