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Azioni giuridiche a difesa della proprietà

A difesa della proprietà vi sono 5 azioni petitorie(cosi definite perché volte ad affermare la titolarità del diritto di proprietà contro chi la contesti). Si hanno quindi azioni di:
1)rivendicazione: azione di colui che si afferma proprietario della cosa ma non ne ha il possesso e ne pretende la consegna da chi la possiede, quindi la funzione dell’azione è accertare la titolarità della proprietà e di recuperare il bene.
In tale azione, si definisce legittimato:
-attivamente:   colui che sostiene di essere il proprietario del bene;
-passivamente:  colui che detenendo il bene, ha la facultas restituendi.
L'attore ha l'onere di dimostrare il suo dir, altrimenti non riesce ad ottenere che il convenuto sia condannato a restituire la cosa a sue spese. Ma la prova del diritto di proprietà presenta molte difficoltà, perché non basta provare un valido titolo di acquisto, ma si deve ricollegare il proprio diritto a quello del soggetto che lo ha trasmesso, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario poiché chi trasmette il diritto potrebbe non averlo acquistato validamente.
L’azione di rivendicazione è imprescrittibile e presuppone l’assoluta inesistenza di un titolo nel possessore.
L’azione di restituzione che segue a quella di rivendicazione presuppone invece l’esistenza di un titolo al possesso o alla detenzione che sia venuto meno. Nell’azione di restituzione, pertanto, l’attore non deve provare il suo diritto di proprietà, ma solo il cessare dell’efficacia del titolo che legittimava il possesso del convenuto; proprio per tale
motivo l’azione di restituzione non è reale ma personale.
2)mero accertamento: può essere riconosciuta a chi, indipendentemente dal possesso o meno della cosa, ha interesse ad una pronuncia giudiziale che affermi il suo diritto di
proprietà sulla cosa per rimuovere la situazione di incertezza creatasi sulla proprietà stessa della cosa.
3)negatoria: azione imprescrittibile con cui il proprietario vuole far dichiarare l’inesistenza dei diritto che altri affermano di avere sulla cosa, e far cessare, quindi  eventuali turbative di altri alla stessa.
Al proprietario (attore) è sufficiente provare il suo diritto di proprietà: incombe sul convenuto l’onere di dimostrare l’esistenza dei diritto accampati se vuole ottenere il rigetto dell’azione. Questa regola è la conseguenza del principio generale secondo cui la proprietà si presume libera da pesi. Se sussistono turbative o molestie, il proprietario può chiedere la cessazione e pretendere il risarcimento.
4)regolamento dei confini: con essa il proprietario di un fondo chiede che sia stabilito
dal giudice il confine con il fondo vicino, su cui vi sia incertezza.
L’azione può esser fatta valere da entrambe i proprietari, che sono allo stesso tempo convenuto e attore, ed è ammesso ogni mezzo di prova. In assenza di elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali. Anche questa azione è imprescrittibile.
5)per apposizione di termini: ciascuno dei proprietari limitrofi può chiedere che siano ripristinanti a spese comuni i segni del confine mancanti o irriconoscibili. Serve per far apporre o ristabilire i segni lapidei,  che delimitino l'estensione di domini contigui.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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