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Definizione di successione necessaria

Chi fa testamento non sempre può disporre totalmente del suo patrimonio, perché per legge una parte dei suoi beni  (detta legittima)  è riservata ai successibili  (legittimari) .
La legittima  (o riserva)  è una frazione aritmetica del patrimonio, essa spetta ai legittimari  (coniuge, figli legittimi, figli naturali, ascendenti legittimi) .
La riserva a favore dei figli è variabile in funzione del numero dei figli e in base all’esistenza o meno del coniuge  (quota mobile) .
Quando manca il coniuge, la riserva a favore dei figli legittimi è di metà del patrimonio, se il genitore lascia un solo figlio, e di due terzi se i figli sono + di 2. La riserva degli ascendenti legittimi opera soltanto se il defunto non lascia figli: e in tal caso è di un terzo, ma si riduce ad un quarto se concorre anche il coniuge. Per il coniuge la legge a riservato la metà del patrimonio se non vi sono figli, un terzo se concorre con un figlio, un quarto se concorre con + figli.
La quota di riserva si calcola non solo sul patrimonio, ma anche su quel patrimonio aumentato delle donazioni da lui elargite quando era in vita; infatti se un legittimario ha avuto meno di quanto gli spettasse c’è lesione di legittima: può avere la quota che gli è dovuta  chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni a spese degli altri successori o dei donatari. Prima di ridurre le disposizioni o donazioni però bisogna tener conto delle donazioni che a sua volta il legittimario ha ricevuto:egli deve imputarle alla quota di riserva.
La successione necessaria può concorrere con quella testamentaria perché l’una non esclude l’altra.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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