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Definizione di collazione testamentaria

Per formare la massa da dividere è necessario talvolta procedere alla collazione delle donazioni. Può darsi che il defunto abbia dato in vita delle donazioni ai discendenti o al coniuge: la legge presume allora che tali donazioni rappresentino un anticipo sulla futura successione e di conseguenza dispone che i beni donati siano compresi nella massa da dividere tra i coeredi.
La collazione si può fare in 2 modi:
a) il coerede rimette il patrimonio ereditario: beni immobili o il denaro che gli aveva donato il defunto;
b) il coerede trattiene i beni o il danaro: ma avrà tanti beni ereditari meno per quanti ne ha avuti in più a titolo di donazione.
Verso creditori e legatari i coeredi sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari e dei legati in proporzione alle rispettive quote ereditarie: ne consegue che se un coerede è insolvente, il creditore non può rivolgersi verso gli altri coeredi per la parte non pagata.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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