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Regime patrimoniale della famiglia

A fronte dei bisogni familiari si può costituire (con atto pubblico o testamento) un fondo patrimoniale con un particolare di proprietà di entrambi i coniugi, e per questo i beni del fondo non possono essere alienati, concessi in garanzia o vincolati senza il consenso di entrambi. Il fondo non può essere usato per soddisfare eventuali creditori.
La riforma del ’75 ha inoltre introdotto significative novità:
a)è stata abolita la dote: costituita dai beni che i genitori della sposa davano al marito per sostenere il peso del matrimonio;
b)il regime patrimoniale legale della famiglia in mancanza di  diversa convenzione è costituito dalla comunione dei beni. In passato, invece, in mancanza di convenzioni matrimoniali si attuava il regime della separazione dei beni.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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