Regime patrimoniale della famiglia
A fronte dei bisogni familiari si può costituire (con atto pubblico o testamento) un fondo patrimoniale con un particolare di proprietà di entrambi i coniugi, e per questo i beni del fondo non possono essere alienati, concessi in garanzia o vincolati senza il consenso di entrambi. Il fondo non può essere usato per soddisfare eventuali creditori.
La riforma del ’75 ha inoltre introdotto significative novità:
a)è stata abolita la dote: costituita dai beni che i genitori della sposa davano al marito per sostenere il peso del matrimonio;
b)il regime patrimoniale legale della famiglia in mancanza di diversa convenzione è costituito dalla comunione dei beni. In passato, invece, in mancanza di convenzioni matrimoniali si attuava il regime della separazione dei beni.
Continua a leggere:
- Successivo: Definizione di comunione dei beni
- Precedente: Caratteristiche della separazione legale
Dettagli appunto:
-
Autore:
Antonio Amato
[Visita la sua tesi: "La condizionalità nelle organizzazioni internazionali economiche"]
- Università: Istituto Universitario Navale di Napoli
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto privato
- Docente: Mellone
Altri appunti correlati:
- Diritto privato
- Eredità e successioni
- Diritto Privato
- Diritto Privato
- Diritto Processuale della famiglia
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.