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Effetti dell'amministrazione di sostegno

Essa si risolve in una limitazione della capacità d'agire del beneficiario che potrà compiere solamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, mentre negli altri casi  ma dovrà avvalersi della rappresentanza esclusiva o dell'assistenza dell'amministratore di sostegno
L'amministratore, non può compiere gli atti che riguardano il beneficiario, senza averlo preventivamente informato; in caso di dissenso con lui, dovrà preventivamente informare il giudice tutelare  (art. 410 c.c.)  e per particolari categorie di atti è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (atti di straordinaria amministrazione) .
La differenza tra amministrazione di sostegno e i 2 istituti tradizionali, non è cosi netta, tanto che ha dato luogo a numerose difficoltà applicative. In proposito si possono riscontrare 3 posizioni:
1) La Corte Costituzionale, in una sentenza di rigetto n.400/2005, ha affermato che l’interdizione e l’inabilitazione devono essere disposte, solo quando gli interventi di sostegno non sono idonei a offrire adeguata protezione all’incapace; la Corte introduce il principio della gradualità delle misure, dove il giudice deve preferire la misura che limita nel minor grado possibile la capacità del soggetto;
2) La Corte di Cassazione  (sentenza 13584\2006)  sostiene, invece, che bisogna guardare alle esigenze dei singoli casi; in altre parole il giudice tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione dovrebbe scegliere quel mezzo che meglio si adatta alle esigenze del soggetto.
3) Per i giudici di merito, secondo un primo orientamento tra amministrazione di sostegno e interdizione non può esservi sovrapposizione, in quanto una cosa è l’incapacità di provvedere ai propri interessi  (art. 414 c.c.) , e un’altra è l’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedervi di cui all’art. 404 c.c., mentre secondo altro orientamento, attualmente maggioritario, l’amministrazione di sostegno può essere adottata anche nei confronti di persone non più autonome, e va sempre preferita alla interdizione, a meno che la persona  debba essere necessariamente interdetta a causa del suo grado di incapacità, del patrimonio da gestire, delle sue possibilità relazionali e altri fattori.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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