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Definizione di condizione quale elemento accidentale del negozio giuridico

1)Condizione: avvenimento futuro ed incerto, dal quale le parti fanno dipendere la produzione degli effetti del negozio, cui la condizione è apposta, o l’eliminazione degli effetti che il negozio ha già prodotto.
Essa può essere:
a)sospensiva:  se da essa può dipendere l’efficacia del negozio;
b)risolutiva:  se da essa dipende l’eliminazione degli effetti del negozio.
La condizione si distingue inoltre in:
-casuale: se il suo avvenimento dipende dal caso o dalla volontà dei terzi;
-potestativa: se dipende dalla volontà di una delle parti;
La condizione è illecita se contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume; ed è impossibile quando si tratta di un avvenimento irrealizzabile.
In un negozio condizionato si devono distinguere 2 momenti:
-pendenza della condizione: l’avvenimento non si è ancora verificato, ma può ancora verificarsi;
-avveramento o mancanza della condizione: l’incertezza è eliminata, quindi o l’avvenimento si è avverato o è certo che non si può verificare.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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