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Scelta dell’amministratore di sostegno

-lo sceglie preferibilmente l'interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
-se la scelta non è stata effettuata oppure il giudice ritiene, in presenza di gravi motivi, che si debba scegliere una persona diversa da quella indicata, la scelta è rimessa al giudice tutelare;
-nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
-non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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