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Norme in materia di rapporti di vicinato

Le principali norme in materia di rapporti di vicinato riguardano:
a) atti di emulativi: non sono consentiti atti che hanno il solo scopo di recare molestia agli altri(per es. piantare un albero solo per togliere la veduta al vicino).
b) immissioni: il proprietario non può impedire le immissioni di fumo o rumore, derivanti dal fondo del vicino, purché queste non superino la normale tollerabilità.
In particolare le immissioni possono essere:
a)tollerabili: sono lecite e perciò al proprietario del fondo non è dovuto nulla;
b)intollerabili:  per le quali occorre distinguere fra:
1)consentite per esigenze della produz:  in tal caso è dovuto solo l’indennizzo(industrie vicino case)
2)non autorizzate:  in questo caso il danneggiato può chiedere la cessazione dell’attività e il risarcimento del danno.

c) accesso al fondo: di regola il proprietario può impedire a chiunque di accedere al suo fondo, ma deve concedere ingresso:
-per la caccia(se consentita dalla legge e se non si danneggiano le culture).
-al vicino per costruire o riparare un muro o altra opera(dietro una indennità se l’accesso causa danno);
-a chi vuole riprendere cosa sua che casualmente si trovi nel suo fondo(cane, pallone).
d) divieto di stillicidio: il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane cadano solo sul suo terreno e non nel fondo del vicino.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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