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Definizione di Persona Fisica in ambito giuridico

La nostra Cost art 3 in materia di persona fisica sancisce 2 principi:
1)ogni uomo in quanto tale è soggetto di dir: tale principio richiama la Capacità Giuridica,  ossia l’ idoneità a diventare titolari di diritto e doveri, che per l’art1 del c.c, si acquista al momento della nascita (intesa come separazione del feto vivo dal corpo materno).
Non è considerato soggetto il concepito, che possiede la capacità di succedere e di ricevere donazioni a partire dalla nascita.
Per stabilire se al momento della morte di una persona, si sia o meno verificato il concepimento di che potrebbe avere titolo a succederle mortis causa si ricorre alla presunzione “ si presume concepito, all’apertura della successione, chi è nato entro 300 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta”.
La capacità giuridica si perde con la morte del soggetto e non può essere limitata per sesso religione, razza, ecc.
2)ogni soggetto di diritto ha eguale grado di soggettività giuridica: questo principio riguarda la Capacità di Agire cioè l’idoneità a compiere validamente atti giuridici che permettono al soggetto di acquisire diritto ed assumere obblighi.
Tale capacità  si acquista con la maggiore età (18 anni) e si conserva fino alla morte.
Gli atti  posti in essere da un minore sono annullabili per incapacità legale, a meno che il minore non abbia dichiarato di essere maggiorenne o abbia occultato la sua minore età con raggiri.
Vi sono numerose eccezioni all’incapacità legale del minorenne, la + importante riguarda la capacità di stipulare contratti di lavoro, che si acquista già a 15 anni, purché si tratti di lavori leggeri.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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