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Definizione di servitù prediale

Peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l'utilità di un altro fondo(fondo dominante), appartenente ad un diverso proprietario.
Il peso consiste in una limitazione del diritto di godimento del proprietario e di solito consiste in un sopportare una data attività o in un non fare e mai in un fare.
L’utilità può consistere, per l’altro fondo, sia in un vantaggio ec sia in una maggiore comodità.
I fondi devono essere vicini e devono appartenere a diversi proprietari altrimenti la servitù si estingue per confusione.
Specie di servitù:
a)apparenti(opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, es. servitù di acquedotto) e non apparenti(quelle che non lo richiedono, es. servitù di non edificare).
Solo le servitù apparenti possono essere acquistate anche a mezzo dell'usucapione o della destinazione del padre di famiglia.
b)negative(comportano un non fare a carico del proprietario del fondo servente); e positive(richiedono un comport attivo del proprietario del fondo dominante, con conseguente sopportazione del proprietario del fondo servente). Esse a loro volta si dividono in:
-continue: si esercitano senza l’attività abituale dell’uomo, se non nella fase anteriore all’esercizio(servitù di veduta);
-discontinue: richiedono l’attività abituale dell’uomo(servitù di passaggio o di attingere acqua).
c)coattive (imposte al proprietario anche contro la sua volontà, es.servitù imposta mediante atto amministrativo della P.A); volontarie(si costituiscono su base contrattuale).
d)affermative (permettono al proprietario del fondo dominante forme di utilizzazione diretta del fondo servente, es. servitù di attingere acqua,  e l'obbligo gravante sul proprietario del fondo servente consiste semplicemente in un lasciar fare); negative (consistono in un obbligo di non fare del proprietario del fondo servente, es. servitù di non sopraelevare);
e)permanenti (durano + di 9 anni); temporanee (durano meno).
f)tipiche (con contenuto previsto dall'ordinamento); atipiche, (il contenuto è determinato dai privati nel rispetto della legge).
Le servitù possono estinguersi per: rinuncia scritta del titolare del fondo dominante; confusione; scadenza del termine(se la servitù è a tempo); prescrizione estintiva di 20 anni.
In questo caso bisogna distinguere, se la servitù è:
a)negativa:  la prescrizione comincia a decorrere, dopo che il proprietario del fondo dominante ne ha fatto richiesta in giudizio, dal momento in cui il proprietario del fondo servente ha violato il divieto che gli impone la servitù.
b)positiva: nel caso di servitù positive continue vale lo stesso discorso di quelle negative nel caso di quelle discontinue la prescrizione comincia a decorrere dall’ultimo atto di esercizio del dir.
La legge prevede a tutela della servitù l’azione confessoria, con la quale il proprietario del fondo dominante, fa riconoscere in giudizio l’esistenza della servitù contro chi ne contesta l’esercizio e chiede che siano fatti cessare gli eventuali impedimenti e turbative.
Egli può anche richieder il ripristino delle cose in cui si trovavano allo stato precedente, oltre al risarcimento dei danni. Tale azione è l’opposto di quella negatoria dove il proprietario fa riconoscere l’inesistenza della servitù sulla cosa.
Si chiama modo di esercizio della servitù, l’elemento che determina  come la servitù deve essere esercitata, nello specifico, per una  regola romana la servitù deve essere esercitata soddisfacendo il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio per quello servente.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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