Definizione di Istituto di Curatela
Curatela (inabilitato): istituto volto a garantire protezione a soggetti che hanno ridotta capacità di agire (inabilitati, minori emancipati).
Il curatore è nominato dal giudice tutelare, nei casi di incapacità relativa per fornire assistenza. Egli non si sostituisce all’incapace nelle decisioni (come nella rappresentanza) ma integra la sua volontà, infatti, in caso di atti che possono depauperare il patrimonio dell’incapace occorre l’autorizzazione di un organo pubblico il quale controlla che l’atto corrisponda agli interessi del minore.
Il curatore è nominato in situazioni meno gravi rispetto a quelle che portano alla nomina del tutore, perché inabilitati e minori emancipati non sono del tutto sforniti di capacità di agire, e perciò mentre il tutore rappresenta l'incapace, il curatore l'assiste.
Infatti, il curatore non interviene in tutti gli atti dell'incapace, ma solo per determinati atti; infatti il minore emancipato e l'inabilitato possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti di natura personale, mentre, in altri casi, è necessaria l'assistenza del curatore (es. stare in giudizio). Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria, oltre che l'assistenza del curatore, l'autorizzazione del giudice tutelare. Se non sono seguite le regole, gli atti compiuti sono annullabili.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Antonio Amato
[Visita la sua tesi: "La condizionalità nelle organizzazioni internazionali economiche"]
- Università: Istituto Universitario Navale di Napoli
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto privato
- Docente: Mellone
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