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Distinzione nella nomenclatura giuridica del termine "cittadino"

Si distingue tra cittadini:
a)comunitari:  gode degli stessi dir civili di quello nazionale e di alcuni dir politici, come  il dir di voto nelle elezioni comunali.
b)extracomunitari: si garantisce il dir di asilo a colui che vede negate le libertà democratiche contenute nella costituzione italiana nel suo paese e si garantiscono i diritti fondamentali della persona umana. Non si ammette  l’estradizione per reati politici.
Ai lavoratori si applicano le norme di dir del lavoro italiano.
Lo straniero gode di dir civili a condizione di reciprocità cioè nei limiti in cui lo Stato di appartenenza riconoscerebbe gli stessi dir ad un cittadino italiano.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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