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Prova dei fatti giuridici: Mezzi di Prova e Onere della prova

Il giudice deve valutare se i mezzi di prova che le parti offrono o chiedono di acquisire sono:
-ammissibili: ossia conformi alla legge;
-rilevanti:  cioè possono influire sulla decisione della lite.
Dopo aver ammesso e assunto le prove, il giudice valuta con la sentenza, la loro concludenza, ossia la loro idoneità a dimostrare i fatti sui quali vertevano, motivando la
sua decisione.
Quando il giudice non ha elementi adeguati per decidere quale tra le 2 versioni in conflitto  sia più convincente, adotta la regola dell’onere della prova:  per la quale, se la prova offerta dalla parte gravata dall’onere non è convincente esso darà ragione alla controparte, anche se questa ha fornito una  versione non del tutto convincente.
In genere l’onere probatorio spetta a chi vuole fare valere un proprio diritto, salvo nei casi in cui la buona fede è presunta (dove l’onere grava su chi mette in dubbio la buona fede). Questa regola, può essere derogata dalle stesse parti e si ha la c.d. inversione dell’onere della prova, a meno che non si tratti di diritto indisponibili. E quindi:
A) Prove legali: mezzi di prova per i quali viene predeterminato il valore probatorio.
Il giudice deve decidere le controversie analizzando le diverse ricostruzioni dei fatti date delle parti. Nel procedimento civile le parti devono preoccuparsi di indicare quali siano i mezzi di prova.
B) Mezzo di prova: qualsiasi elemento idoneo ad influenzare la scelta che il  giudice deve fare per stabilire la controversia, e quindi (documenti, foto, testimonianze e anche ragionamenti logici).
I mezzi di prova si distinguono in 2 specie
1) Prova precostituita o documentale
2)Prova costituenda o testimoniale.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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