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Definizione di diritto di proprietà

Dir di godere e di disporre delle cose, rispettando gli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico,
in modo:
a)pieno: può fare tutto ciò che è lecito della sua cosa;
b)esclusivo: può escludere l’ingerenza di chiunque altro dall’esercizio del suo dir, perchè non è possibile che sulla stessa cosa coesistano più diritto di proprietà.
Altre caratteristiche della proprietà sono:
-elasticità: poiché le facoltà del proprietario seppure compresse dalla esistenza di diritto altrui sul bene, tornano automaticamente ed espandersi non appena i limiti vengono meno;
-perpetuità: poiché non esistono limiti temporali alla proprietà e per questo il diritto di proprietà è imprescrittibile.
La proprietà è pubblica o privata e si estende in linea:
-verticale: cioè nel sottosuolo e nello spazio sovrastante al suolo.
-orizzontale: ogni proprietà immobiliare si estende nell’ambito dei propri confini.
Inoltre, il proprietario ha facoltà di :
a)godere: ossia di decidere, se,  come e quando utilizzare la cosa, ma nell’ambito delle destinazioni fissate di volta in volta dal legislatore;
b)disporre: cioè di trasferire ad altri la proprietà della cosa, o di concedere ad altri il godimento.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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