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Differenze tra pegno su beni mobili e pegno su crediti

a)beni mobili:
- costituzione il pegno si costituisce con la consegna della cosa o del documento che attribuisce l'esclusiva disponibilità della cosa al creditore o ad un terzo designato dalla parti;
- prelazione non può essere esercitata se il pegno non ha forma scritta ma solo nel caso in cui il credito ecceda la somma di 2 euro e 58 centesimi;
- vendita può avvenire se l'obbligazione non è stata adempiuta solo dopo che il debitore abbia ricevuto intimazione per il  pagamento del debito;
b)crediti:
- costituzione se il pegno non ha ad oggetto titoli di credito che sono considerati beni mobili,  si costituisce con la consegna del documento da cui risulta il creditore
- prelazione non può essere esercitata se il pegno non ha forma scritta  e la sua costituzione non è stata notificata la debitore del credito o da lui accettata
- vendita solo se il credito ha ad oggetto cose diverse dal denaro il creditore pignoratizio può procedere alla vendita; se ha ad oggetto denaro il creditore può riscuotere il credito oggetto del pegno salve le eccezioni che può opporre il debitore del credito dato in pegno
In merito al pegno su diritto diversi dai crediti si dispone che questo si costituisce nelle forme richieste per il trasferimento degli stessi crediti, ma se eccede la somma di 2 euro e 58 centesimi la  prelazione non può essere esercitata se il pegno non ha forma scritta.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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