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Patologie del negozio giuridico: inefficacia

Inefficacia: un negozio è inefficace quando non produce effetti sia nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento (inefficacia assoluta) sia nei confronti di alcuni soggetti determinati (inefficacia relativa).
E’ da notare però che tutti negozi inefficaci sono invalidi, come non è sempre vero che tutti i negozi validi sono efficaci.
L'inefficacia è, infatti, una situazione in cui un negozio giuridico non produce effetti, ma ciò  può accadere  anche per volontà delle parti, come nel caso in cui si sia apposta una condizione sospensiva ad un negozio giuridico.
Altre volte può verificarsi perché il negozio giuridico, pur essendo perfetto in tutti i suoi elementi, è stato posto in essere con l'intenzione di danneggiare i creditori; anche in questo caso il negozio non è nullo né annullabile, poiché perfetto in tutti i suoi elementi, ma è semplicemente inefficace nei confronti dei creditori che hanno agito con l'azione revocatoria (inefficacia relativa o inopponibilità).
In altri casi accade invece che un negozio invalido sia efficace.
Pensiamo al caso dell'annullabilità, in cui  un negozio è invalido per un vizio causato, ad esempio, da dolo, ma fino a che il raggirato non agirà per far dichiarare l'annullabilità di quel negozio questo sarà perfettamente efficace.
Solo in un caso l'inefficacia non si distingue dalla invalidità, e ciò accade quando il negozio è viziato da nullità. In questo caso il negozio nullo non produce alcun effetto ed è quindi anche inefficace, ma l'inefficacia è solo la conseguenza della nullità e non si identifica in essa rimanendo comunque concetto autonomo rispetto a quello della nullità.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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