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Requisiti giuridici di forma della donazione

La donazione richiede una forma particolare: atto pubblico e presenza di due testimoni.
Il donatario, similmente al legatario, può anche essere persona che deve essere scelta da un terzo, ed inoltre può essere il figlio di una determinata persona anche se non ancora concepita. Se la donazione ha per oggetto cose mobili nell’atto deve essere contenuta la specificazione del loro valore.
I requisiti di forma vengono derogati se l’oggetto è cosa mobile di valore modesto rispetto alle condizioni del donante.
La donazione può essere annullata (perché invalida)  per :
a) errore sul motivo: qualora il motivo sia il solo che ha spinto il donante a compiere l’atto. Il motivo deve risultare nell’atto  (è l’unico negozio annullabile per errore sul motivo insieme al testamento) . L’errore sul motivo rende annullabile la donazione se il motivo risulti dall’atto e sia il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità.
b) Illiceità del motivo: essa è rilevante quando il motivo ha avuto valore determinante esclusivo ed è comune ad ambo le parti.
La revoca può essere richiesta solo dal donante e mai dai suoi creditori con un’azione surrogatoria. La revoca non danneggia i terzi acquirenti in buona fede.
La stessa deroga al principio generale secondo il quale la nullità non è sanabile e non è suscettibile di conferma si ritrova in tema di donazione.
E’ vietata la donazione mortis causa, ma è lecita la donazione fatta sotto la condizione “se il donante morirà prima del donatario”.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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