Definizione di novazione nell'ambito delle modalità di estinzione di una obbligazione
Novazione: si ha quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria (che si estingue) una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (novazione oggettiva) o quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario (novazione soggettiva) .
E’ un modo di estinzione che si differenzia dall'adempimento perché le parti decidono volontariamente di far cessare il vecchio rapporto obbligatorio sostituendolo con uno nuovo. Per aversi novazione è necessario che ricorrano una serie di presupposti:
- obbligazione originaria da novare: la mancanza dell'obbligazione originaria rende nulla la novazione;
- aliquid novi: rispetto alla vecchia obbligazione consistente nell'oggetto (ad es invece di darti 100 in danaro stabiliamo che debba darti un quintale di uva) o nel titolo (invece di darti 100 come somma residua di un vecchio canone di locazione, stabiliamo che questa somma debba restituirla a titolo di mutuo) ;
-animus novandi: deve risultare dall'accordo in maniera non equivoca la volontà di estinguere la vecchia obbligazione; in mancanza del animus novandi non vi sarà novazione.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Antonio Amato
[Visita la sua tesi: "La condizionalità nelle organizzazioni internazionali economiche"]
- Università: Istituto Universitario Navale di Napoli
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto privato
- Docente: Mellone
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