Skip to content

Definizione di efficacia di un contratto

Fino a che il contratto non è perfezionato le parti conservano  la loro libertà di addivenire o meno alla stipulazione. Tuttavia dopo la stipulazione:
A) non è ammesso il recesso unilaterale: la volontà di uno solo dei contraenti non è sufficiente a determinare l’anticipata risoluzione del contratto o la sua modifica. Esso
può essere sciolto solo attraverso:
-mutuo consenso: accordo fra le parti;
-per cause ammesse dalla legge: a volte la legge attribuisce ad una parte il diritto di recedere da un contratto per i contratti ad esecuzione protratta nel tempo, cioè quelli di durata.
B) il contratto  ha forza di legge fra le parti: che non possono sottrarsi al dovere di osservarlo; chi risulta inadempiente ne sopporta la responsabilità.
Tuttavia nel contratto può essere  presente la clausola di rescindibilità che consente ad un contraente di chiedere la risoluzione anticipata del contratto.
C) Il contratto non produce effetti verso terzi: salvo nei casi previsti dalla legge, come per l’art. 1401 (Riserva di nomina del contraente) dove è previsto che nel momento della conclusione del contratto, una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.