Definizione di impossibilità sopravvenuta nell'ambito delle modalità di estinzione di una obbligazione
Impossibilità sopravvenuta: l'obbligazione si estingue quando per causa non imputabile al debitore la prestazione diviene impossibile.
L'impossibilità di esecuzione della prestazione deve essere:
-sopravvenuta: deve intervenire dopo la nascita dell'obbligazione.
-oggettiva e assoluta: la prestazione deve essere oggettivamente impossibile.
-non imputabile al debitore: il debitore non deve aver causato con il suo comportamento impossibilità della prestazione, che deriva invece, da caso fortuito o da forza maggiore.
- definitiva: di natura tale da non consentire in alcun modo l'adempimento.
La prova dell'impossibilità è a carico del debitore che deve provare che l'impossibilità non era superabile, non solo da lui, ma da ogni soggetto che si fosse trovato nella stessa situazione.
Ai tali modi di estinzione vanno aggiunte le cause generali di dir, come la prescrizione, la risoluzione del contratto o la sua rescissione, la morte del debitore se il debito non è trasmissibile, l'avverarsi della condizione risolutiva.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Antonio Amato
[Visita la sua tesi: "La condizionalità nelle organizzazioni internazionali economiche"]
- Università: Istituto Universitario Navale di Napoli
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto privato
- Docente: Mellone
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