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Definizione di risoluzione di un contratto

La Risoluzione del contratto è prevista per:
A)Inadempimento della prestazione: se un contraente è inadempiente, all’altra parte  è data la facoltà di insistere per l’adempimento degli accordi o di chiedere la risoluzione del contratto(con il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti) attraverso una domanda giudiziale. Spetta poi al giudice accertare se vi è stato inadempimento del contratto e se  vi è responsabilità del convenuto per esso.
La risoluzione del contratto può intervenire oltre che con sentenza del giudice, anche di diritto in 3 casi:
a)clausola risolutiva espressa: con cui le parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi risolto se una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga eseguita secondo le modalità pattuite;
b)diffida ad adempiere: dichiarazione scritta, con la quale la parte non inadempiente,  intima all’altro contraente di provvedere all’adempimento entro un termine non inferiore a 15 gg;
c)termine essenziale: è il termine stabilito, oltre il quale, la prestazione, se non ancora eseguita,  diventa inutile per il creditore.
La clausola solve et repete vieta il diritto di opporre eccezioni, ma non ha effetto per eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.
Nel caso di inadempimento del contratto è risarcibile l’intero danno derivante dall’inadempienza; il risarcimento dovuto in caso di culpa in contraendo, di responsabilità precontrattuale, è limitato alle spese e alle perdite strettamente dipendenti dalle trattative e al vantaggio che la parte avrebbe potuto conseguire se, invece di impiegare la sua attività nella trattativa fallita, si fosse dedicata ad altre contrattazioni.
B) Impossibilità sopravvenuta della prestazione: essa estingue l’obbligazione, se la prestazione è divenuta solo parzialmente impossibile la risoluzione è parziale, tuttavia se  la prestazione che è residuata non offre interesse apprezzabile  al creditore, questi può recedere dal contratto.
C) Eccessiva onerosità: si ha quando si verifica un’eccessiva onerosità della prestazione di una delle parti a causa di  avvenimenti straordinari e imprevedibili.
Tale risoluzione non riguarda i contratti aleatori, dove è prevista l’accettazione di un rischio particolare.
Revisione: la parte contro la quale è chiesta la risoluzione del contratto, può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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