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Definizione di Mora del Debitore - mora debendi

Il debitore è in mora quando ritarda (senza giustificato motivo) l'adempimento dell'obbligazione.
La mora debendi presuppone l’imputabilità del ritardo al debitore e può verificarsi:
- ex re (automaticamente) : per il fatto del solo ritardo:
- ex persona (con atto di costituzione in mora) : con cui il creditore richiede per iscritto l’adempimento.
Gli effetti della costituzione in mora si sostanziano nel risarcimento dei danni che questo comportamento colposo del debitore ha provocato. In molti casi è difficile distinguere tra ritardo nell'adempimento, che permette comunque al creditore di ottenere quanto gli è dovuto, e inadempimento vero e proprio.
In certi casi è la stessa legge che indica i casi in cui il ritardo produce un vero e proprio inadempimento, come nei casi di:
a) obbligazioni negative: ogni fatto compiuto in violazione di esse costituisce inadempimento; poiché queste obbligazioni  consistono in un " non fare ".
b) termine esistenziale: la scadenza del termine senza che l'obbligazione sia stata eseguita comporterà immediato inadempimento  ( es. consegnare un vestito per carnevale) .

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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