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Struttura dell’atto illecito

1) Fatto: qualunque fatto  che provochi un danno ingiusto è fonte di responsabilità, il fatto che interessa è un comportamento umano, che può concretarsi in una azione o in una omissione (rilevante solo quando esiste uno specifico obbligo giuridico a compiere una azione poi omessa, non compiuta) .
2) Colpevolezza: Ai fini della responsabilità interessa qualsiasi fatto umano determinato da dolo o colpa. Di conseguenza, per esserci responsabilità è necessario che il fatto sia doloso o colposo e per essere tale deve essere provocato da un comportamento doloso dell'agente  (voluto)  o provocato da colpa  (per negligenza, imprudenza o imperizia) .
Il fatto doloso o colposo è un atto umano proprio perché rileva l'elemento psicologico, il dolo o la colpa: elemento psicologico appunto definito "colpevolezza".
Tuttavia, per aversi responsabilità è anche necessario che il soggetto agente sia imputabile e  quindi capace di intendere e di volere. La responsabilità è legata all’imputabilità e si considera non imputabile chi si trovi in condizioni tali da non consentire  un’adeguata valutazione di tutte le circostanze in cui si trova ad agire e di tutti i rischi della propria condotta. Se il danno è stato provocato da persona incapace il legislatore stabilisce che il danneggiato abbia diritto di pretendere il risarcimento dal soggetto tenuto alla sorveglianza dell’ incapace.
3) Nesso di casualità: l'atto deve cagionare un danno, e dunque tra atto e danno deve esserci un legame di causa ed effetto, o meglio un nesso di causalità giuridicamente rilevante.
Il problema relativo al nesso di causalità non è tanto dal fisico ma giuridico.
È noto, infatti, che un atto può causare una serie indefinita di eventi.
Nel caso di un sinistro stradale, il comportamento colposo dell'automobilista può provocare il danneggiamento di un altro veicolo, ma anche, in seguito a questo, un ingorgo stradale, e , magari, a causa di questo ingorgo, una autoambulanza che trasportava un malato grave giunge troppo tardi all'ospedale.
Dal punto di vista del rapporto causa-effetto la morte dell'ammalato è stata provocata dal sinistro stradale e l'automobilista è responsabile anche di questo decesso.
A noi interessa, tuttavia, il concetto giuridico di nesso di causalità, al fine di non estendere la responsabilità a tutti gli eventi possibili. Sono risarcibili i danni che siano conseguenze "immediate e dirette" dell'atto.
In dottrina, però, si tende ad interpretare l'art. 1223 nell'ottica della teoria della causalità adeguata che prende in considerazione come causa di un certo fatto solo quella che appare normalmente idonea a produrlo, escludendo, quindi, quegli eventi sopravvenuti che possono considerarsi eccezionali. In tal modo si è ricorsi ad un concetto giuridico di causalità che sostituisce quello fisico fatto proprio, invece, dalla teoria della conditio sine qua non, di cui ci occuperemo in occasione dello studio del risarcimento del danno di natura contrattuale.
4) Danno antigiuridico: deve trattarsi cioè di danno ingiusto, capace di  provocare la lesione di un dir. Su questo punto, si è incentrato il dibattito dottrinario: infatti, da una iniziale posizione che riteneva ingiusto solo il danno che provocava una lesione di diritto soggettivi assoluti, si è passati, ad ammettere l'ingiustizia del danno anche nel caso di diritto relativi (dir di credito) , sino ad arrivare alla posizione che  ritiene antigiuridico qualsiasi danno provocato ad un interesse giuridicamente tutelato (dai diritto soggettivi agli interessi legittimi, alla libertà negoziale, ecc) .

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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