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Definizione di titolo di credito

Mezzi con cui si trasferiscono i crediti come beni mobili senza seguire le regole della cessione del credito. Con essi  si rende veloce e sicura la circolazione della ricchezza permettendo il trasferimento del credito relativo ad una somma di denaro  (o ad altri beni)  senza incorrere nei rischi e nelle lentezze che si avrebbero usando il contratto di cessione del credito.
Elementi del titolo:
A) Contenuto: promessa unilaterale di pagamento o ordine di pagamento di una somma di denaro.
B) Caratteristiche:
-Incorporazione: i titoli di credito circolano come i beni mobili, perché si è giunti a questo risultato attraverso un artifizio, quello di considerare contenuto nel titolo il diritto di credito, si parla, appunto, di incorporazione del diritto nel titolo.
Documento e diritto quasi, divengono unica cosa, tanto che la distruzione o lo smarrimento del documento portano alla perdita del diritto in esso contenuto.
-Legittimazione: i titoli di credito circolano come i beni mobili.  Per il trasferimento dei beni mobili è, di regola, necessario il semplice consenso seguito dalla consegna del bene.
Anche i titoli di credito sono trasferiti nella stessa maniera, cioè con la consegna del bene. Basterà, quindi, il possesso del titolo per essere legittimato ai diritti in esso contenuti, per divenire "portatore legittimo".
In verità non i tutti casi basta il possesso del titolo per essere considerato portatore legittimo. Nei titoli nominativi è anche necessario riportare il nome del legittimato sul titolo e sui registri dell'emittente, ma, in ogni caso è sempre necessario il possesso  del titolo a cui potranno aggiungersi, di volta in volta, nuovi elementi, come l'intestazione del possessore, l'ordine di pagamento etc.
-Letteralità: se titolo e diritto sono la stessa cosa, è anche vero che il titolo deve possedere in sé tutte le caratteristiche che permettono di riconoscere esattamente il contenuto di quel diritto, la prestazione dovuta dal debitore. SSi  parla di letteralità nel senso che il debitore deve adempiere in conformità a quanto è indicato nel titolo non essendogli consentito di riferirsi ad altri rapporti non menzionati nel titolo né al creditore di pretendere qualcosa di diverso rispetto a ciò che dal risulta dal titolo.
-Autonomia: tratto fondamentale dei titoli di credito è la rapidità e sicurezza della circolazione dei crediti incorporati. Ciò vuole anche dire che il terzo possessore legittimo del titolo, nel momento in cui andrà a riscuotere la somma dovuta, non si potrà vedere opposte dal debitore le eccezioni relative ai rapporti con gli altri creditori.
Se, ad es., il debitore ha emesso una cambiale per pagare una partita di merce a favore del venditore e quest'ultimo ha trasferito il titolo ad un terzo, il debitore non potrà evitare di pagargli la cambiale  asserendo di non aver ricevuto ancora la merce.
Si parla di autonomia per indicare l'indipendenza del diritto del portatore legittimo rispetto a quelli degli altri creditori che gli hanno trasferito il titolo.
Questa è una conseguenza della "mobilizzazione" del credito, ma non l'unica, perché l'autonomia del diritto del possessore può spingersi sino al punto che, se anche il titolo fosse stato sottratto, il possessore potrebbe sempre esercitare il suo diritto a patto di aver ricevuto il possesso del titolo in buona fede, senza sapere,cioè, della sottrazione del titolo.
È questa un'applicazione della regola prevista per i beni mobili secondo cui:" il possesso in buona fede vale titolo".
C) Circolazione in base al tipo di titolo:
-Al portatore: il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo. Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.
È il modo più semplice per trasferire il titolo perché basta la semplice consegna per trasferire anche il diritto di credito in esso contenuto. Nei titoli al portatore l'identificazione con i beni mobili trova la sua piena realizzazione, tanto che il deterioramento, la distruzione o sottrazione del titolo comporta quasi la perdita del dir, come avviene nel caso dei beni mobili. Le ipotesi sono 3:
a) titolo deteriorato: è possibile ottenerne la sostituzione dallo emittente ma solo quando sia sicuramente identificabile ma non più idoneo alla circolazione;
b) titolo smarrito o sottratto: non è ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti; si può solo ottenere la prestazione dall'emittente dopo che si è fornita la prova della sottrazione e decorso il termine di prescrizione del titolo;
c) distruzione del titolo: si può chiedere all'emittente il rilascio di un
duplicato o di un titolo equivalente solo dopo averne provata la distruzione.
-All’ordine: nel titolo all'ordine, oltre la consegna del titolo, è necessaria la girata scritta sul titolo. Questa si concretizza in un ordine che il vecchio  possessore del titolo  (girante)  rivolge al debitore di pagare al nuovo creditore  (giratario)  al quale ha trasferito il possesso. Il titolo all'ordine circola,dunque, grazie anche alla alla girata.
Ovviamente il giratario che ha ricevuto il titolo, può a sua volta girarlo ad un altro soggetto e quest'ultimo può compiere la stessa operazione. Il debitore dovrà pagare all'ultimo giratario che, però, risulti tale da una serie continua di girate.
La situazione può aversi in questi termini:  il girante scrive sul titolo questa dichiarazione:"e per me pagate a Mevio" segue la firma del girante; oppure c'è solo la firma del girante, mentre il giratario provvederà ad aggiungere il suo nome al momento della riscossione del credito.
-Nominativi: il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente. Il titolo nominativo è quello che conosce diversi modi di circolazione; vediamoli:
a) doppia intestazione: oltre il trasferimento del titolo, bisogna indicare sul titolo e sui registri dell'emittente il nome del nuovo legittimato.
b) emissione di nuovo titolo: si rilascia un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.
c) girata: il titolo  può essere trasferito anche mediante girata  autenticata da un notaio o da un agente di cambio: il nome dell'ultimo giratario dovrà poi essere annotato nei registri dell'emittente.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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