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Inadempimento e risarcimento del danno e mora

Il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta, se a ciò non provvede egli è inadempiente. L’inadempimento è imputabile al debitore, che ne risponde con l’obbligo di risarcire i danni che la mancata esecuzione della prestazione provoca al creditore.  
L’adempimento può essere:
-inesatto: quando la prestazione dovuta differisce da quella dovuta per qualità o quantità;
-assoluto: la prestazione non è stata ancora adempiuta, ma oramai l’adempimento non potrà + verificarsi e quindi alla prestazione originariamente dovuta si sostituisce il risarcimento dei danni provocati al creditore.
-relativo: il debitore non ha ancora eseguito la prestazione dovuta, ma l’adempimento può ancora verificarsi.
La mancata o inesatta esecuzione della prestazione  (inadempimento) è fonte di responsabilità contrattuale, e fa sorgere in capo al debitore l'obbligo di risarcire il danno cagionato al creditore, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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