Effetti del negozio giuridico
Il negozio giuridico una volta posto in essere, ha forza di legge rispetto alle parti che lo hanno perfezionato. Per stabilire quali effetti un negozio è idoneo a produrre occorre: la qualificazione dell’atto e l’integrazione dei suoi effetti.
I negozi a contenuto patrimoniale possono produrre effetti:
-reali: realizzano la trasmissione o la costituzione di un diritto reale;
-obbligatori: danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio.
Si definisce inefficacia, l’inettitudine del negozio a produrre i suoi effetti per un fatto estraneo al negozio stesso. Essa può essere:
a)originaria: rispetto alle parti è sempre transitoria;
b)successiva: se può dipendere dall’impugnativa di una delle parti o di terzi (rescissione).
Il negozio è perfetto quando la dichiarazione esce dalla sfera di colui che la manifesta. Si distingue la perfezione dall’efficacia: il testamento è perfetto nel momento in cui è redatto nelle forme previste dalla legge, ma è efficace solo alla morte dell’interessato.
Continua a leggere:
- Successivo: Patologie del negozio giuridico: inefficacia
- Precedente: Definizione di modo quale elemento accidentale del negozio giuridico
Dettagli appunto:
-
Autore:
Antonio Amato
[Visita la sua tesi: "La condizionalità nelle organizzazioni internazionali economiche"]
- Università: Istituto Universitario Navale di Napoli
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto privato
- Docente: Mellone
Altri appunti correlati:
- Diritto privato
- Eredità e successioni
- Diritto Privato
- Diritto Privato
- Diritto Processuale della famiglia
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.