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Definizione di connessione di cose in ambito giuridico

Due o più cose  sono poste in relazione tra loro, ma è possibile distinguere una cosa principale ed una accessoria. Figure di connessione sono:
1)Incorporazione: una cosa (mobile) è compenetrata in un'altra (immobile). Le cose mobili incorporate perdono la propria individualità economica e giuridica e seguono il regime giuridico del bene immobile in cui sono incorporate.
Si distinguono 2 tipi di incorporazione:
-primaria: le cose mobili sono incorporate direttamente al suolo;
-secondaria:  le cose mobili sono incorporate ad altre a loro volta incorporate al suolo (statua incorporata nella nicchia);
2)Pertinenza: una cosa è posta al servizio di un’altra, senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza ma che ne accresce l’utilità o il pregio.
La pertinenza forma con la cosa principale, un utilità in senso economico,  ne consegue che essa è sottoposta allo stesso regime giuridico della cosa principale senza però escludere che possa formare oggetto di autonomi rapporti.
Il vincolo di pertinenza può intercorrere tra:
a)immobile ed immobile (pozzo-fondo);
b)mobile ed immobile (strumenti rurali-fondo);
c)mobile a mobile (paracadute di un aeromobile).
Il rapporto di pertinenza cessa col venir meno della destinazione, col perimento della cosa principale o della pertinenza o con la sopravvenuta inidoneità della pertinenza ad adempiere alla sua funzione.
Non è detto che la cosa accessoria appartenga al medesimo proprietario della cosa principale e quindi i proprietari di pertinenze possono rivendicarle contro i proprietari della cosa principale. Ma il vincolo pertinenziale può creare nei terzi la convinzione che il bene accessorio appartenga al proprietario della cosa principale, quindi la legge tutela la buona fede di questi terzi nel caso in cui il proprietario ha alienato  la cosa principale senza esclusione della pertinenza.
In particolare:
-se la cosa principale è un bene mobile o immobile registrato ai terzi in buona fede: non si può opporre l’esistenza di diritto altrui sulle pertinenze;
-se la cosa principale  è un bene mobile non registrato: viene protetto il terzo acquirente in buona fede mediante applicazione del possesso vale titolo.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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