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Definizione di giuramento in ambito giuridico

Giuramento: è una dichiarazione a sé favorevole che una parte rende in giudizio sui fatti di causa, per richiesta dell’altra parte o su iniziativa del collegio. Esso è la prova legale di  maggiore intensità in quanto, una volta prestato, l’altra parte non può provare il contrario.
Normalmente si ricorre al giuramento quando non si hanno a disposizione altri mezzi per provare i fatti di causa; non bisogna credere, però, che il ricorso a tale mezzo di prova sia inutile, visto che la parte che deve prestarlo molto difficilmente agirà in modo pregiudizievole per i propri interessi: perché è da considerare, infatti, che il falso giuramento, è un reato.
Il giuramento è di 2 tipi:
a)decisorio: è richiesto dalla parte che intende far giurare l’altra. In esso, la parte che deve giurare può, appunto, giurare, e vincere la causa, non giurare o non presentarsi senza giustificato motivo, e perdere la causa, oppure riferire il giuramento a chi glielo ha deferito; in altre parole la parte invece di giurare chiede all’altra di giurare in sua vece.
Se la parte cui è stato riferito il giuramento si rifiuta di giurare perderà lei la causa, diversamente se giura vincerà, ma non potrà a sua volte riferire il giuramento alla parte che glielo aveva riferito.
E’ ammesso solo su diritto disponibili (non è ammesso, ad esempio, nei giudizi di disconoscimento di paternità).
b)suppletorio: si ricorre ad esso quando, dopo l’esaurimento dei mezzi istruttori, le domande e le eccezioni non sono pienamente provate. La valutazione in ordine all’opportunità di disporre il giuramento suppletorio è rimessa al giudice del merito, che stabilisce se la domanda e le eccezioni, non siano del tutto sfornite di prova (semiplena probatio). Se la causa dev’essere decisa dal collegio, sarà esclusivamente quest’ultimo a deferire il giuramento.
Sottospecie del giuramento suppletorio è quello estimatorio a cui si ricorre quando non è possibile accertare in altro modo il valore della cosa domandata.
Si distingue, inoltre, il giuramento:
-de veritate: ha ad oggetto un fatto della parte.
-de notitia: ha ad oggetto un fatto altrui di cui la parte abbia notizia.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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