Skip to content

Definizione di legato testamentario

Il legato è una disposizione testamentaria a titolo particolare in base alla quale un soggetto (legatario)  succede in uno o più rapporti determinati.  E’ l’istituto tipico della successione testamentaria e non trova riscontro nella successione legittima.
Il legatario pur essendo nominato nel testamento, non diviene erede del defunto e non risponde dei debiti che derivano dal legato oltre il suo valore (in quanto successore a titolo particolare) : in altre parole il legatario è una persona che dovrebbe ricevere vantaggio dalla attribuzione ricevuta, cosa che non sempre accade per l'erede.
L’ acquisto del legato a differenza dell’eredità avviene di dir, però il legatario ha però facoltà di rinunciare, alla quale  il giudice può fissare un termine, trascorso il quale egli perde il diritto di rinunciare. La rinunzia, a differenza della rinunzia dell'eredità, è un negozio abdicativo unilaterale, proprio perché si perde un diritto di cui si è già titolare.
L’oggetto del legato:
a) legato di specie: ha ad oggetto la proprietà o altro diritto reale su un bene o su una quota di bene determinato appartenente al testatore. Il diritto si trasmette al legatario al momento della morte del testatore;
b) legato di quantità: è valido il legato di una cosa individuata solo nel genere. In tal caso l'onerato dovrà fornire al legatario cose di qualità non inferiore alla media; a lui, inoltre, spetta di eseguire la specificazione.
Inoltre vi sono vari tipi di legato:
-prelegato: è il legato favore di uno dei coeredi; il legato grava su tutta l'eredità, compresa la quota dell'erede beneficiato che diviene, quindi, al tempo stesso erede e legatario, senza che vi sia confusione tra le 2 qualifiche;
-legato di un credito: può avere ad oggetto un credito  (e in tal caso il legatario diviene il nuovo creditore)  o la liberazione da un debito  (e di conseguenza il legatario è liberato dal debito che aveva nei confronti del testatore) .
Va anche ricordato che:
a) legato in sostituzione di legittima: il testatore fa al legittimario un legato di somma o di beni determinati, per un valore uguale o anche superiore all’importo della legittima, a condizione che esso rinunci ad ogni altra pretesa sull’eredità.
b) legato in conto di legittima: il testatore fa al legittimario un’attribuzione di beni, che deve essere calcolata ai fini della legittima, con la conseguenza che il legittimario può chiedere il supplemento, se i beni attribuitigli non raggiungono l’entità della legittima.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.