Questi appunti sono suddivisi in tre parti.
La prima parte tratta del "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale" di Flora. Si tratta di: la parte speciale ed i suoi rapporti con la parte generale, l'organizzazione della parte speciale tra codice e leggi speciali, l'evoluzione della parte speciale del codice penale.
La seconda parte tratta invece il testo di Mantovani "Delitti contro la persona". I temi trattatati sono: i delitti contro l'essere umano in generale, i delitti contro la vita e l'incolumità individuale (omicidio, percosse, lesioni, omessa solidarietà), i delitti contro l'onore (ingiuria, diffamazione), i delitti contro la libertà individuale (schiavitù, servitù, tratta, plagio), i delitti contro la libertà fisica (sequestro, delitti dei pubblico ufficiali), delitti contro la libertà morale (violenza privata, minaccia), delitti contro la libertà e l'intangibilità sessuale), delitti di prostituzione e pornografia minorili, delitti contro l'inviolabilità del domicilio.
La terza parte è dedicata ai delitti contro il patrimonio e riassume l'omonimo testo di Mantovani. Si parla di: i delitti contro il patrimonio in generale, i delitti di sottrazione (furto, rapina), i delitti di appropriazione, delitti di danneggiamento, delitti di estorsione, delitti di frode, delitti di sfruttamento altrui in condizioni di debolezza (circonvenzione di persone incapaci, usura), delitti di penetrazione e consolidamento del danno patrimoniale (ricettazione, riciclaggio).
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la
persona
di Stefano Civitelli
Questi appunti sono suddivisi in tre parti.
La prima parte tratta del "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto
penale" di Flora. Si tratta di: la parte speciale ed i suoi rapporti con la parte
generale, l'organizzazione della parte speciale tra codice e leggi speciali,
l'evoluzione della parte speciale del codice penale.
La seconda parte tratta invece il testo di Mantovani "Delitti contro la persona". I
temi trattatati sono: i delitti contro l'essere umano in generale, i delitti contro la
vita e l'incolumità individuale (omicidio, percosse, lesioni, omessa solidarietà), i
delitti contro l'onore (ingiuria, diffamazione), i delitti contro la libertà individuale
(schiavitù, servitù, tratta, plagio), i delitti contro la libertà fisica (sequestro, delitti
dei pubblico ufficiali), delitti contro la libertà morale (violenza privata, minaccia),
delitti contro la libertà e l'intangibilità sessuale), delitti di prostituzione e
pornografia minorili, delitti contro l'inviolabilità del domicilio.
La terza parte è dedicata ai delitti contro il patrimonio e riassume l'omonimo
testo di Mantovani. Si parla di: i delitti contro il patrimonio in generale, i delitti di
sottrazione (furto, rapina), i delitti di appropriazione, delitti di danneggiamento,
delitti di estorsione, delitti di frode, delitti di sfruttamento altrui in condizioni di
debolezza (circonvenzione di persone incapaci, usura), delitti di penetrazione e
consolidamento del danno patrimoniale (ricettazione, riciclaggio).
Università: Università degli Studi di Firenze
Facoltà: Giurisprudenza
Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008Titolo del libro: Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la
persona - Manuale per lo studio della parte
speciale del diritto penale
Autore del libro: Per il manuale Giovanni Flora, per i testi sui
diritti Ferrando Mantovani1. La parte speciale come unico vero diritto penale
La parte speciale del diritto penale è costituita dalle norme che prevedono le singole fattispecie
incriminatrici, i singoli reati.
La parte speciale “è, in un certo senso, l’unico vero e proprio diritto penale”, questa frase è tratta
dall’Introduzione alla parte speciale del diritto penale del professor Gian Domenico Pisapia.
Diritto penale di sola parte generale?
Potrebbe immaginarsi un diritto penale costituito unicamente da disposizioni concernenti la legge penale e i
principi fondamentali?
Se il nostro è un sistema saldamente incentrato sul principio di legalità formale per il quale, come si sa,
costituisce reato solo ciò che è previsto come tale dalla legge, l’odierno diritto penale non può prescindere
dalla indicazione per tipi ben delimitati, non estendibili per analogia, quali sono i fatti vietati dietro minaccia
dell’inflizione di una sanzione penale: non può dunque prescindere dalla parte speciale.
Un diritto penale senza parte speciale si concilierebbe dunque unicamente con un sistema di libera creazione
giudiziale del diritto.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 2. Diritto penale di sola parte speciale?
Le prime codificazioni moderne contenevano poche disposizioni di carattere generale, ma può la singola
fattispecie trovare concreta applicazione senza il supporto di norme e principi generali?
Ovviamente no, ma tale parte generale non deve obbligatoriamente essere inserita in una apposita parte del
codice, può:
1. essere lasciata all’opera giurisprudenziale.
I vantaggi di una tale soluzione sono:
- miglior adeguamento al caso concreto delle concezioni dogmatiche,
- migliore vivacità del dibattito scientifico,
- maggior affinamento della scienza penale e dei diversi istituti di parte generale.
Ma non mancherebbero gli inconvenienti:
- rischio di arbitrio da parte dei giudici;
- difetto di tassatività;
- difetto di certezza giuridica;
- difetto di garanzia di uguaglianza di trattamento.
Inconvenienti che non sarebbero evitabili nemmeno con la previsione di appositi vincoli costituzionali, i
quali possono soltanto limitare in negativo l’attività del legislatore, ma non in positivo quella degli organi
applicanti la legge penale.
2. essere ripetuta ad ogni fattispecie incriminatrice di parte speciale.
Tale soluzione è ovviamente impraticabile.
Si nota quindi la assoluta necessarietà di una parte generale organizzata e autonoma da quella speciale,
anche in virtù della fondamentale funzione garantista che assolve.
Funzione che non è in grado, però, di svolgere da sola, ma unicamente assieme alla parte speciale.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 3. Il significato dell’affermazione “la parte speciale è il vero diritto
penale”
La parte speciale vanta un sicuro primato sulla parte generale, essendo l’unica che, in linea ipotetica,
potrebbe sopravvivere da sola.
Nella quotidiana prassi giudiziaria non vengono in gioco i concetti generali nella loro astrattezza, ma sempre
con riferimento ad una o più singole fattispecie.
Dunque, le norme della parte generale “vivono” unicamente nelle singole incriminazioni di parte speciale.
E’ principalmente nella produzione delle norme di parte speciale che il legislatore disvela i propri
orientamenti di politica criminale.
Anche la parte generale può contenere norme sintomatiche degli orientamenti di politica criminale di uno
Stato ma è la parte speciale in cui questi si manifestano con maggiore forza e compiutezza.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 4. La necessaria integrazione tra parte generale e parte speciale nel
diritto penale
La parte generale contiene norme fondamentali applicabili a tutti i reati o a interi gruppi di reati, ma contiene
anche norme direttamente incriminatrici (ad esempio di reati a mezzo stampa).
La parte speciale contiene le singole previsioni incriminatrici, ma anche norme di diverso tipo: requisiti
formali, scriminanti, cause di non punibilità, circostanze, ecc…
Dunque, parte generale e parte speciale si distinguono essenzialmente per la diversità di funzione pratica
delle rispettive norme, ma non sono mondi separati, tutt’altro.
Le norme incriminatrici non danno, da soli, risposta a tutti i quesiti relativi alla sussistenza di un fatto tipico,
alla sua concreta rimproverabilità, e alla relativa commisurazione della pena.
Per avere il quadro chiaro occorre integrare la norma incriminatrice di parte speciale con i principi di parte
generale.
L’integrazione riguarda tre aspetti:
- fatto tipico,
- giudizio di rimproverabilità,
- precetto sanzionatorio.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 5. L’integrazione della fattispecie tipica: il problema delle
scriminanti e delle cause di esclusione della responsabilità
Bisogna preliminarmente distinguere a seconda che il richiamo alle disposizioni di parte generale si renda
indispensabile ai fini di delimitare gli stressi contorni del modello descrittivo come tale, oppure ai fini di una
compiuta determinazione del contenuto dei requisiti essenziali.
I contorni del modello descrittivo di individuano, ad esempio, ricorrendo alle norme generali che indicano i
delitti come dolosi.
La determinazione del contenuto degli elementi essenziali si ricava dalle norme generali che regolano i vari
punti cardine del “modello di reato”: condotta, evento, causalità, elemento soggettivo, ecc…
Le scriminanti possono configurarsi all’interno del fatto tipico come elementi negativi (concezione bipartita)
oppure come elementi attinenti all’antigiuridicità (concezione tripartita).
Le scriminanti sono generali, mentre le cause di non punibilità, che pur comportano lo stesso effetto di
esclusione della responsabilità, riguardano specificatamente singole fattispecie incriminatrici.
Le scriminanti devono sussistere al momento del fatto e giustificano la condotta dell’agente in quanto
l’ordinamento vuole tutelare un interesse superiore proprio dell’intera comunità (legittima difesa, ecc…)
rendendo il fatto lecito.
Le cause di esclusione della responsabilità non eliminano la illiceità del fatto, ma, se presenti, neutralizzano
la rimproverabilità nei confronti del soggetto attivo in considerazione delle particolari condizioni in cui si è
formata la sua volontà di realizzare il fatto (ordine illegittimo insindacabile).
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 6. Il problema del rilievo delle fonti comunitarie nelle norme del
diritto penale
Mentre si ritiene che gli organi comunitari non abbiano legittimazione democratica all’emanazione di norme
direttamente impositive di vere e proprie sanzioni penali criminali, si ammette pacificamente che essi
possano produrre norme sicuramente prevalenti su quelle degli Stati membri, e forgiare principi in grado di
influire non solo sul campo di applicazione, ma anche sulla stessa vigenza delle fattispecie incriminatrici
interne (in quanto la prevalenza delle norme comunitarie su quelle interne comporta la disapplicazione di
queste ultime quando incompatibili).
Gli effetti delle norme comunitarie sulla legislazione interna sono:
Estensione diretta della portata incriminatrice della legge interna attraverso norme che impongono agli Stati
membri di considerare determinati fatti direttamente punibili alla stregua delle norme penali interne.
Riduzione della portata incriminatrice della fattispecie interna alle ipotesi non incompatibili con la
normativa comunitaria integratrice della norma penale, tramite una disapplicazione parziale della norma
interna.
In questi casi la norma interna è costruita in modo tale da effettuare un rinvio implicito o esplicito alla fonte
comunitaria, la quale ne definisce l’ambito applicativo.
Interpretazione della norma interna conforme alle disposizioni comunitarie, in virtù dell’obbligo previsto in
capo a giudici interni.
Creazione di un diritto penale comunitario, il cui progetto embrionale è già stato costituito col Corpus Juris
che tutela penalmente gli interessi finanziari della C.E.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 7. Il precetto sanzionatorio e le norme sull’imputabilità (art. 85 e ss.
c.p.)
Anche quella parte della fattispecie incriminatrice costituita dal precetto sanzionatorio (“Chiunque (…)
reclusione non inferiore ad anni ventuno”) deve attingere la sua linfa vitale dalle disposizioni di parte
generale:
- Imputabilità, il “chiunque” si deve intendere riferito soltanto a “chiunque imputabile” e cioè a “chiunque
capace di intendere e di volere”.
Come sappiamo, il non imputabile perché incapace di intendere e di volere non è sottoponibili alla sanzione
penale ma, se accertata una pericolosità sociale, alle misure di sicurezza.
Nel caso particolare in cui il reato sia stato compiuto per errore non scusante si deve distinguere tra l’errore
patologico (cioè causato dall’infermità di mente) che consente l’applicazione delle misure di sicurezza,
dall’errore non patologico (cioè non dovuto dall’infermità, ma da altra causa) che esclude anche
l’applicazione delle misure di sicurezza.
- Limiti edittali della pena, sui limiti edittali influiscono le norme generali sulle pene, sui procedimenti
semplificati e anche sulle sanzioni sostitutive (previste per la giurisdizione di Pace).
Ciò fa si che la commisurazione in concreto, che dovrebbe condurre ad una pena individualizzata, oggi
conduce ad una vera e propria pena indeterminata.
Spesso, addirittura, alla pena vera e propria sono preferiti altri metodi di risoluzione dei conflitti che
possono portare fino alla trasformazione di una sanzione penale in una sanzione civile-amministrativa.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 8. L’autointegrazione della parte speciale
Un altro fenomeno integrativo è quello che vede la parte speciale completata da altre disposizione proprio
della stessa parte speciale.
Questa c.d. autointegrazione può avvenire tramite due tipi di norme:
1. Norme definitorie
Chiariscono o ampliano i requisiti di una fattispecie incriminatrice:
- norme definitorie equiparatorie, estendono il significato letterale per rispettare il principio di tassatività:
sono cose mobili ai fini della legge penale anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore
economico;
- norme definitorie interpretative, cristallizzano il significato di un termine sostituendosi all’interprete per
rispettare sia il principio di tassatività che quello di certezza: vedi le definizioni di pubblico ufficiale e di
incaricato di pubblico servizio.
L’errore sulle norme definitorie scusa soltanto nel limite della inevitabilità, in quanto errore sul precetto.
Dubbi si pongono quando l’errore concerne disposizioni extrapenali richiamate da una norma definitoria, in
quanto in tali casi può essere ricondotto a errore sul fatto e fungere da scusante.
2. Scriminanti speciali
Definiscono situazioni particolari nelle quali il reato risulta giustificato, eliminandone il contenuto
antigiuridico.
Le scriminanti speciali riferiscono a singole fattispecie o a singoli gruppi, ad esempio lo stato d’ira che
giustifica solo il reato di ingiuria.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 9. L'integrazione-estensione: gli artt. 402 (omissione), 56 (tentativo),
110 (concorso) c.p.
Il nostro ordinamento ha previsto queste ipotesi di imputazione in clausole generali che possono,
potenzialmente, combinarsi con tutti i reati e ponendosi non poco in contrasto col principio di tassatività.
Altre soluzioni potevano essere:
- un silenzio normativo lasciando il tutto all’opera giurisprudenziale,
- la previsione di clausole generali per singoli tipi di reato,
- la previsione di ogni singola fattispecie anche nelle forme di omissione, tentativo e concorso.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 10. La “clausola di equivalenza” tra il cagionare e il non impedire
l’evento
L’art. 40(2) c.p. pone tre problemi:
- tipologia di fattispecie suscettibili della estensione equiparatoria, nessuno nutre dubbi: solo quelle c.d.
“casualmente orientate”, altrimenti dette “a condotta libera”.
- fonti dell’obbligo di impedimento idonee a fondare legittime posizioni di garanzia, va sempre più
consolidandosi l’indirizzo che le individua esclusivamente in quelle formali e scritte, di rango legislativo o
ad esso equiparabile.
- distinzione tra veri e propri obblighi di impedimento e semplici obblighi di agire a contenuto non
impeditivo, si ha una sempre più diffusa tendenza, propria della giurisprudenza, a trasformare le seconde
nelle prime.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 11. Il problema del tentativo
Il nostro ordinamento prevede una clausola generale sul tentativo che ha facilitato il compito del legislatore
ma ha complicato quello dell’interprete.
Il codice del 1930 richiede, per la riconducibilità al tentativo, che gli atti siano idonei e diretti in modo non
equivoco alla commissione di un delitto.
Ciò fa sorgere i seguenti dubbi:
- quale è il preciso significato attribuibile e, conseguentemente, quale livello di arretramento della soglia
della punibilità essa consenta, la formulazione dell’art. 56 c.p. è idoneo ad una interpretazione
prevalentemente soggettiva (rivolta alle intenzioni) che anticipa la tutela, ma anche ad una prevalentemente
oggettiva (rivolta ai soli dati di fatto) avanzando la soglia di tutela.
La scelta deve essere quella conforme ai principi di tassatività e offensività che impongono, oltre alla
materialità della condotta, anche una sua pericolosità (probabilità del prodursi dell’evento);
- con quale tipologia di reati essa risulta compatibile, il testuale riferimento alla commissione di un “delitto”
ne esclude la compatibilità con l’intero blocco delle contravvenzioni.
L’incompatibilità con i delitti colposi discende non solo da una sorta di ontologica contraddittorietà tra il
tentare e l’atteggiamento psicologico colposo, quanto da un preciso ostacolo normativo: non ne è
espressamente contemplata la punibilità a titolo di colpa come sarebbe richiesto.
Per aversi dolo di tentativo è necessaria anche la coscienza e volontà di porre in essere atti diretti in modo
non equivoco al perfezionamento di un determinato delitto: dunque un solo dolo intenzionale e non
eventuale.
Per quel che riguarda i delitti di pericolo, occorre affermare che non è punibile il pericolo del pericolo e per
tanto, in virtù dei principi di tassatività e offensività, non sono imputabili per tentativo.
In conclusione risultano compatibili con la fattispecie del tentativo esclusivamente i delitti dolosi
intenzionali.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 12. Il concorso di persone nel reato “ai confini della tipicità”
Il nostro ordinamento equipara la pena del soggetto agente con quella del soggetto in concorso con esso,
senza definire almeno i tratti essenziali che una condotta deve possedere per essere configurabile come
condotta di partecipazione.
Ciò da luogo a non pochi problemi di certezza, ponendosi in contrasto con il principio di tassatività.
I problemi che si pongono sono, quindi:
1. la ricerca dei confini della condotta di concorso:
- 111 c.p. la responsabilità del fatto commesso dall’incapace a chi lo ha determinato a realizzarlo, con
consistente aumento di pena;
- 112 c.p. è aggravante del concorso la determinazione al reato di certi soggetti nonché la promozione,
direzione, organizzazione dell’attività;
- 114 c.p. è circostanza attenuante chi abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione
del reato, lasciando intendere che siano comunque rilevanti, a livello di concorso, anche le condotte che non
assumono rilievo preminente nella commissione, ma soltanto agevolatrici sia durante la preparazione che
durante l’esecuzione;
- 115 c.p. non punibilità dell’istigazione e dell’accordo non seguiti dalla commissione del reato, che fa
capire come siano comunque rilevanti le condotte di semplice istigazione o accordo.
In base ai principi di materialità e offensività possono considerarsi condotte di concorso nel reato solo quelle
determinanti per la sua realizzazione o che la abbiano, con un giudizio da effettuarsi ex post, realmente
influenzata.
Il rilievo di tali condotte potrà essere tanto a livello ideativo (concorso morale) che esecutivo (concorso
materiale);
2. la verifica della “congenialità” dell’istituto del concorso di persone con alcune categorie di reati o
particolari forme di manifestazione, l’espressione testuale “concorso nel reato” lascia chiaramente intendere
che può aversi concorso tanto nei delitti che nelle contravvenzioni.
L’apposita previsione dell’art. 113 c.p. che prevede il concorso di persone in un delitto colposo, fa si che sia
possibile la configurabilità del concorso anche nei delitti colposi (concorso doloso in delitto colposo).
Mentre il concorso colposo non è espressamente previsto da alcuna norma e, pertanto, non è configurabile
(concorso colposo in delitto doloso).
A differenza dei delitti colposi, in quelli preterintenzionali non è fatta espressa previsione di compatibilità
col concorso, e quindi non sussisterà il concorso dei delitti preterintenzionali (concorso doloso in delitto
preterintenzionale).
Nei c.d. reati necessariamente plurisoggettivi (ad esempio l’incesto) il concorso è configurabile solo al di
fuori del concorso necessario (cioè non tra gli amanti), e cioè solo su persone terze che possono essere
intervenute in concorso eventuale (colui che fornisce il luogo ove consumare il rapporto illecito conoscendo
il vincolo di parentela).
Nei c.d. reati associativi, che sono altresì un esempio di reato necessariamente plurisoggettivo, occorre fare
alcune distinzioni:
- chi partecipa con volontà all’associazione non risponde di concorso, ma del reato base di associazione
come compartecipe;
- chi non partecipa con volontà all’associazione ma la favorisce con comportamento illecito (corruzione,
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la abuso d’ufficio, ecc…) sarà responsabile del singolo reato che ha compiuto al fine di favoreggiamento;
- chi non partecipa con volontà all’associazione ma la favorisce con comportamenti di per sé legittimi non
sarà responsabile di alcun reato neanche sotto forma di concorso;
- chi non partecipa con volontà all’associazione ma la favorisce proponendo nuovi adepti e quindi
realizzando indirettamente il reato associativo, risponderà per concorso esterno.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 13. I limiti di ammissibilità della estensione per reciproca
combinazione degli artt. 40(2), 56, 110 e 113 c.p.
Il tentativo di reato omissivo è perfettamente possibile, si ricordi l’esempio del medico del pronto soccorso
che omette le cure alla persona gravemente ferita, nella quale ha riconosciuto l’amante della moglie, con
intento omicida, ma che poi venga salvato in extremis da un altro medico.
Il concorso in tentativo di reato omissivo è configurabile, riprendendo l’esempio si immagini che il medico
abbia agito di concerto con la moglie, stanca delle eccessive pretese dell’amante, la quale risulta punibile ex
art. 110 + 56 + 402 + 575 c.p.
Il tentativo di evitare l’attualità della sussistenza della posizione di garanzia non è punibile in quanto la
pericolosità della situazione non è sufficiente a soddisfare il principio di offensività, ad esempio qualora il
medico compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a sottrarsi all’obbligo di impedimento,
abbandonando il posto di guardia avendo appreso che sta per essergli affidato in cura l’amante della moglie,
ma poi, tradito dal motore della propria auto, sia “costretto” a prendersi cura dello sgradito paziente.
Il concorso in tentativo di evitare l’attualità della sussistenza della posizione di garanzia è ancor meno
conforme ai principi di tassatività e offensività e quindi è esclusa la sua punibilità, ad esempio qualora il
medico sia stato avvisato e determinato ad assentarsi dalla moglie.
Il concorso omissivo in un reato è punibile sia verso illeciti dolosi che colposi, ad esempio la guardia giurata
notturna che, d’intesa con alcuni malviventi, non impedisca il furto notturno in una gioielleria.
Il concorso omissivo in tentativo di reato è punibile solo nei confronti di reati dolosi, mentre il tentativo di
reato colposo, come abbiamo già visto, non è punibile (per incompatibilità ontologica e per mancanza di
espressa previsione), si pensi all’esempio in cui il furto in gioielleria sia sventato dal sopraggiungere di una
volante della polizia avvisata da un vicino.
Il tentativo di concorso non è punibile in quanto la condotta concorsuale ha rilievo soltanto se ha influenzato
in qualche modo la commissione di un reato, cosa che non avviene se tale condotta è stata soltanto tentata.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 14. L’integrazione della parte generale con la parte speciale del
diritto penale
La parte generale deve sempre essere letta alla luce della parte speciale.
Tale integrazione può avvenire in due modi:
1. Progressiva astrazione della parte speciale
La prima configurazione dei concetti di parte generale e, prima di tutto, di quelli che definiscono gli
elementi costitutivi generali del “modello di reato” (condotta, evento, nesso causale, soggetto attivo,
soggetto passivo, ecc…) si ricava attraverso un processo di astrazione dell’analisi delle fattispecie di parte
speciale, peraltro storicamente antecedenti a quelle di parte generale.
L’enucleazione di requisiti generali del reato nasce, insomma, dalla constatazione della loro più o meno
costante ricorrenza nelle singole incriminazioni.
Ma oltre ai concetti relativi agli elementi costitutivi generali del reato anche la distinzione tra reati che
tutelano beni giuridici e reati che tutelano funzioni, come pure l’emersione della categoria dei c.d. reati di
inosservanza, prendono spunto dalla sussistenza di una nutrita schiera di incriminazioni, contenute
principalmente in leggi speciali.
2. Contributo della parte speciale alla definizione di istituti di parte generale (i casi del delitto di calunnia e
del delitto di abuso d’ufficio)
Nei reati di calunnia e abuso d’ufficio la norma speciale incriminatrice sottolinea la situazione di dolo che
deve sussistere nel soggetto attivo con un richiamo espresso.
Ma tale richiamo appare del tutto superfluo data la presenza della norma generale che presume lo stato di
dolo in tutti i delitti.
Questa apparente ripetizione si spiega in quanto la norma vuole escludere la punibilità a livello di dolo
eventuale, perché i suddetti reati compiuti in tale situazione soggettiva soddisfano contro-interessi ritenuti
prevalenti a quello di tutela del bene giuridico.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 15. Il fenomeno della decodificazione nel diritto penale: cause,
inconvenienti e rimedi
Occorre prendere atto che la parte speciale del diritto penale è distribuita tra codice e leggi speciali, peraltro
moltissime leggi speciali che hanno portato ad una indeterminatezza delle fattispecie incriminatrici.
Analizziamo quali sono i fattori che hanno determinato questa inarrestabile e disorganica proliferazione di
leggi penali speciali:
- la vetustà del codice Rocco, dovuta a nuove esigenze di tutela di beni giuridici già protetti da norme penali
o all’emersione di nuovi beni giuridici;
- l’accrescimento di nuove esigenze di tutela, dovute dall’accavallarsi continuo di una serie impressionante
di emergenze (armi, terrorismo, mafia, ecc…), per soddisfare le quali sempre più spesso si è ricorsi allo
strumento del decreto legge;
- la tecnicità delle materie emergenti, implicanti una minuziosa disciplina extrapenale;
- l’eclisse delle altre forme di controllo sociale democratico (famiglia, scuola, ecc…) e delle altre forme di
controllo giuridico extrapenale, cosicché la sanzione penale ha finito per costituire non più l’extrema ratio,
ma la prima ed unica ratio.
Gli inconvenienti della grande massa di leggi speciali sono essenzialmente:
- possibilità di conoscenza della norma penale, il cittadino non è messo in grado nemmeno di potersi
informare, ma anche una volta che egli riesca miracolosamente a reperire il testo della disposizione, la
farraginosità della sua formulazione, spesso caratterizzata da una esasperante serie di rinvii a catena, rende
davvero arduo individuare il senso del precetto penalmente sanzionato;
- creazione di micro-sistemi di tutela, in quanto le norme della legislazione speciale sono costruite in
obbedienza di principi tendenzialmente non omogenei a quelli cui si ispirano le norme codicistiche.
Questa difformità risulta legittima grazie all’art. 16 c.p. che “autorizza” la possibilità per una legge speciale
di derogare alle norme generali stabilite dal codice.
Naturalmente il regime derogatorio non costituisce un male in sé, ma lo diventa allorché la differente
disciplina contrasti con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, o con altro principio costituzionale.
Tutto ciò fa si che non sia facile riordinare tutta la disciplina penalistica all’interno di un nuovo codice
penale, a meno che certe fattispecie non restino in leggi penali speciali “madre”.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 16. Il bene giuridico come criterio di classificazione dei reati nel
codice del 1930
I delitti sono contenuti nel Libro Secondo del codice che si articola in Titoli tutti etichettati come “Delitti
contro” qualcosa, rendendo evidente come, almeno formalmente, il metro è costituito dal bene giuridico
protetto.
Tuttavia ad un più approfondito esame dei raggruppamenti allestiti dal codice, ci si accorge che il parametro
utilizzato non sempre è quello del bene giuridico, ma spesso è il soggetto attivo, il tipo di condotta, l’oggetto
materiale della stessa, ecc…
Le contravvenzioni sono contenute nel Libro Terzo del codice, in cui i Titoli sono classificati in base ad un
criterio del tutto diverso da quello del bene giuridico.
Le contravvenzioni sembrano volte più alla tutela di funzioni che di beni giuridici veri e propri, proteggendo
essenzialmente la funzione amministrativa cui è demandata la soluzione di un conflitto tra gli interessi in
gioco.
La legislazione speciale, infine, è classificata in parte sulla base di modelli riconducibili allo schema classico
della tutela di un bene giuridico, ma la restante, e maggiore, parte sembra ricalcata sullo stampo, tipico delle
contravvenzioni, della tutela delle funzioni.
In conclusione, se analizziamo con gli occhi e in base ai termini moderni, anche il Libro Secondo sui delitti
può ritenersi classificato in base alla tutela delle funzioni.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 17. Il bene giuridico nella tradizione liberal-garantista e nel codice
del 1930
Vediamo come è cambiata la concezione di “bene giuridico” dal codice del 1930 a oggi.
La concezione liberal-garantista, che ci ha consegnato la tradizionale concezione di “bene giuridico”,
prevede due caratteristiche fondamentali:
- preesistenza del bene giuridico rispetto all’attività incriminatrice del legislatore,
- afferrabilità sicura del bene giuridico, ossia che sia concretamente percepibile e non impalpabile o
evanescente.
Ma molti Titoli del codice del 1930 non rispettano tali caratteristiche nella loro denominazione:
- il Titolo I è titolato “Dei delitti contro la Personalità dello Stato” dove la “Personalità dello Stato” non è
certamente preesistente alla legge, né tanto meno sicuramente afferrabile;
- il Titolo VII è titolato “Dei delitti contro la Fede Pubblica” dove la “Pubblica Fede” è sicuramente
evanescente;
- il Titolo IV tutela il “Sentimento Religioso”;
- il Titolo V tutela l’”Ordine Pubblico”, ecc…
Viene così il sospetto che il codice del 1930 abbia utilizzato il criterio classificatorio del bene giuridico
come classico “specchietto per le allodole”, abbia cioè mostrato di rimanere formalmente fedele ad un
pilastro del diritto penale liberal-garantista, tradendolo però nella intima sostanza, stravolgendone i
connotati.
In conclusione possiamo dire che il criterio classificatorio del codice del 1930 non è tanto il bene giuridico
quanto valori morali, identificando sovente la condotta criminosa come violazione di obblighi morali più che
con condotte socialmente lesive.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 18. La “progressione discendente” nel diritto penale
Il codice tutela prima i beni dello Stato, poi quelli della collettività e, solo infine, quelli della persone e del
patrimonio.
Questo ordina di classificazione non è casuale, ma denota come la cultura del tempo, ossia quella del regime
totalitario che ha redatto il codice, ha premesso la tutela degli enti pubblici o comunque collettivi, rispetto
alla tutela della persona singolarmente considerata.
Con questa “progressione discendente” si voleva attuare la c.d. prevenzione generale positiva, mentre la
prevenzione generale negativa era lasciata alle singole previsioni, o minacce, di pena.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 19. La “pubblicizzazione dell’oggetto della tutela”
Molti reati personali erano inseriti in Titoli che riferivano a interessi pubblici (aborto tra i delitti contro
l’integrità e sanità della stirpe, l’osceno tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, ecc…).
Ancora oggi, nonostante molti interventi del legislatore a rimediare a tale obsoleta situazione, alcune
fattispecie sono permase nella loro configurazione pubblicistica (strage tra i delitti contro l’incolumità
pubblica, attentato al Presidente della Repubblica tra i delitti contro la personalità interna dello Stato,
ecc…).
Emerge quindi in evidenza la caratteristica, del codice del 1930, della “pubblicizzazione dell’oggetto della
tutela”, che attribuisce allo Stato o alla collettività in maniera esclusiva la titolarità degli interessi tutelati; a
differenza della moderna sensibilità giuridico-sociale, sottolineata anche dalla tavola dei valori definita dalla
Costituzione, che attribuisce, invece, alla persona umana come tale la titolarità di quegli stessi beni giuridici
e oggetti della tutela penale.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 20. Le caratteristiche del codice del 1930, la sua vetustà, la sua
inadeguatezza
L’impianto del nostro attuale codice penale risulta condizionato non solo, com’è inevitabile, dall’ideologia
autoritaria e statalista del regime, ma anche dall’assetto economico, sociale e culturale dell’epoca.
Si pensi alla considerazione del “rapito”, nel reato di sequestro, come un pacco che se “riconsegnato”
comporta attenuante; o alle molteplici fattispecie che riferiscono a realtà agricole o mentalità tipicamente
ottocentesche.
Se è potuto sopravvivere fino ai nostri giorni, ciò è anche perché è stato sottoposto nel corso degli anni a
numerosi, ancorché disorganici, interventi di modifica e ristrutturazione per adeguarlo alla mutata realtà.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 21. Gli interventi legislativi sulla parte generale “surrogatori” della
riforma della parte speciale
Le forze politiche non hanno mai trovato una convergenza di idee per partorire un nuovo codice penale,
soprattutto riscontrando notevoli difficoltà di accordo nella parte speciale.
Tuttavia, su un punto almeno è stato possibile raccogliere un consenso pressoché unanime: l’eccessiva
severità delle pene contemplate dal codice del 1930.
Il legislatore pensò, così, di intervenire su alcuni istituti chiave della parte generale, tutti concernenti proprio
i meccanismi di commisurazione in senso ampio, in modo che al giudice fosse concessa la possibilità di
irrogare pene più adeguate alla mutata sensibilità dei consociati, senza bisogno di porre mano alla revisione
della parte speciale.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 22. Riforma parte generale (1974) del codice penale
Il legislatore modifica:
- Concorso eterogeneo di circostanze, si consente il giudizio di comparazione, ossia si conferisce al giudice
il potere discrezionale di “neutralizzare”, con le attenuanti, qualsiasi aggravante ed effettuare la conseguente
diminuzione fino ad un terzo, partendo dalla pena base e non quella contemplata dall’aggravante.
Prima della riforma invece si applicavano le aggravanti e, sulla pena così ottenuta, si applicavano le
attenuanti.
Dopo il 1974, è il giudice a decidere se applicare le aggravanti o le attenuanti, diventando, però, così
l’arbitro della politica criminale.
- Recidiva, viene resa facoltativa nel senso che il giudice può non tener conto della circostanza che il
colpevole sia già stato condannato in precedenza per altri reati.
- Continuazione del reato, si estende ricomprendendovi anche la violazione di diverse disposizioni di legge.
- Concorso formale di reati, si stabilisce il cumulo giuridico delle pene.
- Sospensione condizionale della pena, viene innalzato il tetto del quantum di pena sospendibile, portandolo
da 1 a 2 anni e si rende il beneficio della sospensione condizionale concedibile una seconda volta, purché la
pena da sospendere, sommata a quella già sospesa, non superi i 2 anni.
La ratio delle modifiche è quella di pervenire all’attenuazione dell’inattuale, retrograda, severità
sanzionatoria del codice Rocco, affidandone il compito alla discrezionalità giudiziale.
Ma, come se ciò non bastasse, il legislatore ha pervicacemente proseguito nella sua masochistica opera di
consegna delle chiavi della politica criminale alla magistratura con la riforma dell’ordinamento penitenziario
del 1975 e con la legge di “modifiche al sistema penale” 1981.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 23. Riforma dell’ordinamento penitenziario (1975)
Dominata dall’idea della rieducazione, si è particolarmente dedicata alla previsione di una articolata gamma
di misure alternative alla pena detentiva:
- Affidamento in prova al servizio sociale, per pene detentive fino a 3 anni.
- Semilibertà, sostitutiva di pene fino a 6 mesi, surrogatoria di pene fino a 3 anni, ordinaria per pene scontate
della loro metà.
- Liberazione anticipata, si sottraggono 45 giorni di detenzione ogni 6 mesi scontati in buona condotta.
- Detenzione domiciliare, per pene, anche residue, fino a 3 anni in alternativa all’affidamento in prova.
Tutte misure che vanno ad affiancarsi alla liberazione condizionale già prevista dal codice del 1930.
Tutte questi istituti alternativi alla pena costituiscono i passaggi di un ambizioso sistema di trattamento
progressivo individualizzato, dove i presupposti soggettivi per la loro fruizione sono costituiti spesso dalla
“partecipazione all’opera di rieducazione”, dai “progressi nel trattamento” o dal “sicuro ravvedimento”:
accertamenti assai approssimativi.
Col la l. 165/98 le misure alternative sono divenute ordinario regime di espiazione delle pene fino a 3 anni,
anche residue di pene maggiori.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 24. Riforma al sistema penale (1981)
Prevede le c.d. sanzioni sostitutive:
- Pena pecuniaria, per pene fino a 3 mesi.
- Libertà controllata, per pene fino a 6 mesi.
- Semidetenzione, per pene fino a 1 anno.
Queste vengono concesse dal giudice in base ad un giudizio discrezionale incentrato sull’art. 133 c.p. e
guidato, nella scelta del tipo di sanzione, dal criterio della maggiore “idoneità al reinserimento sociale del
condannato”.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 25. Legge sulla competenza penale del Giudice di Pace (2000)
Ha contribuito a arricchire e complicare il quadro normativo.
E’ fuori dubbio che l’irruzione del giudice istituzionalmente deputato a ricomporre la rottura dell’equilibrio
sociale provocata dal reato non attraverso l’applicazione della pena, ma attraverso la promozione della
riconciliazione tra colpevole e offeso, potrebbe portare ad una sconfessione della natura penale dei reati
attribuiti alla sua competenza.
Tutte queste modifiche sulla parte generale hanno fatto si che la sanzione penale, severissima nella
previsione edittale, divenga blanda e mite al momento della concreta applicazione.
Le conseguenze sono il crollo della funzione general-preventiva, e il quasi totale monopolio della politica
criminale alla magistratura.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 26. Adeguamenti del codice alla mutata realtà politico-istituzionale
(d. lgs. 288/44)
Cancella i reati di attentato, offesa alla libertà e offesa all’onore del Capo del Governo, e il riferimento al
Gran Consiglio de Fascismo.
Viene reintrodotta la scriminante della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale che rende
non punibili i reati di resistenza, violenza e oltraggio (ora abrogato del tutto), riconoscendo al cittadino una
sorta di diritto di resistenza di fronte al sopruso della pubblica autorità.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 27. Aggiornamento del codice alla moderna realtà socio-culturale: l.
442/81 causa d’onore
Le leggi che hanno assolto questo compito sono molto numerose, analizziamo tra le più significative:
L. 442/81 causa d’onore, assumeva rilievo come elemento costitutivo di ipotesi autonome “minori” di
omicidio, o come circostanza attenuante delle lesioni e dell’omicidio preterintenzionale, nonché come
esimente delle percosse.
La cause d’onore era individuata o nella scoperta di un’illegittima relazione carnale del coniuge, della figlia
o della sorella, o nel parto susseguente a relazione disonorevole.
Con la l. 442/81 si è provveduto ad abrogare le sopra ricordate fattispecie.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 28. Aggiornamento del codice alla moderna realtà socio-culturale: l.
75/58 disposizioni in materia di prostituzione
L’esercizio della prostituzione era consentito nel “chiuso” di appositi locali.
Il disvalore veniva individuato nella minore età o incapacità della vittima, o nella sua relazione di parentela
con il soggetto attivo, ma lo sfruttamento prostitutivo era consentito.
Per eliminare la vergogna di una sfruttamento consentito, la l. 75/58 abolisce il regime di regolamentazione
pur non vietando l’attività prostitutiva, ma incrimina tutte le condotte che in qualche modo la sfruttano o la
agevolano.
La legge ha, però, una contraddizione interna: si pone di tutelare i delitti contro la moralità pubblica e il
buon costume, ma non vieta la prostituzione, bensì solo lo sfruttamento o l’istigazione, sembrando più
corretta una configurazione di tali nuovi reati tra i delitti contro la persona e la dignità umana.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 29. Aggiornamento del codice alla moderna realtà socio-culturale: l.
194/78 reati di aborto
La disciplina nuova dettata dalla 194/78, ferma restando l’incriminazione dell’aborto provocato su donna
non consenziente, cerca di effettuare un difficile contemperamento tra l’interesse ad una maternità libera e
responsabile e il diritto del concepito a svilupparsi fino ad assumere capacità di vita autonoma.
Tale contemperamento viene graduato proprio in funzione del livello di sviluppo del feto:
- nei primi 90 giorni di gestazione, l’interruzione volontaria della gravidanza può essere lecitamente
praticata, l’aborto è sostanzialmente libero;
- dopo i primi 90 giorni di gestazione, i presupposti per l’interruzione volontaria della gravidanza si fanno
assai più stringenti, occorre che la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna
oppure se la nascita del feto comporti gravi pericoli alla salute fisica o psichica della donna;
- feto capace di vita autonoma, in questa situazione l’interruzione della gravidanza può effettuarsi solo in
caso di grave pericolo per la vita della donna ed il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura
idonea a salvaguardare la vita del feto.
In ogni caso per abortire è necessario rispettare tutta una serie di procedure amministrative a pena di reato,
tanto da configurare l’aborto come un reato contro la Pubblica Amministrazione.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 30. Aggiornamento del codice alla moderna realtà socio-culturale: l.
66/96 violenza sessuale
Tali reati erano configurati tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.
La l. 66/96 ha trasferito le ridisegnate figure di violenza sessuale all’interno dei delitti contro la persona e,
più precisamente, tra quelli contro la libertà personale.
Suscita ancora qualche perplessità la permanenza, tra i requisiti strutturali delle fattispecie, dell’estremo
della violenza o minaccia che deve avere la condotta criminosa.
Ciò deve essere inteso nel senso che sia sufficiente un approfittamento di circostanze tali da impedire alla
vittima di potersi efficacemente opporre.
Le innovazioni della l. 66/96, oltre alla suddetta ricollocazione delle fattispecie, sono:
- unificazione delle due fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenti nell’unica figura di
violenza sessuale;
- espressa previsione della configurabilità del reato ai danni di persone in stato di inferiorità fisica o psichica
solo se l’agente abusa di tali condizioni;
- previsione di una causa di non punibilità per minorenne che intrattenga rapporti sessuali consensuali con
altro minorenne, purché quest’ultimo abbia compiuto gli anni 13 e la differenza d’età non sia superiore a 3
anni;
- creazione della nuova figura della violenza sessuale di gruppo;
- configurazione della perseguibilità a querela irrevocabile e proponibile entro 6 mesi.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 31. Aggiornamento del codice alla moderna realtà socio-culturale: l.
269/98 sfruttamento sessuale dei minori
Con tale legge il legislatore ha inteso colpire l’odioso fenomeno della mercificazione professionalmente
organizzata del sesso minorile, sia con riguardo alle prestazioni sessuali a pagamento (prostituzione), sia con
riguardo alle prestazioni di contenuto erotico (pornografia).
Ciò in quanto tali condotte possono irrimediabilmente intaccare l’armonico sviluppo della personalità del
minore, lasciandovi tracce spesso indelebili.
Il quadro delle incriminazioni sui reati di prostituzione minorile è composto da:
- induzione, favoreggiamento e sfruttamento;
- organizzazione di viaggi finalizzati alla fruizione dell’attività prostitutiva minorile;
- tratta o commercio di minori finalizzati all’istradamento prostitutivo;
- fruizione delle prestazioni sessuali a pagamento del minore avente un’età compresa tra i 14 e i 16 anni.
Il quadro delle incriminazioni sui reati di pornografia minorile è composto da:
- confezionamento del prodotto;
- commercializzazione del prodotto;
- diffusione-pubblicazione, anche via internet, del prodotto;
- disponibilità da parte del consumatore finale.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 32. Aggiornamento del codice alla moderna realtà socio-culturale: l.
86/90 delitti di pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione
Con tale legge si riforma il quadro dei suddetti reati tutelando il buon andamento e l’imparzialità della P.A.
e non più il suo “prestigio”.
La legge riforma nei seguenti punti:
a. riformula le definizioni di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio”;
b. elimina le figure di reato nelle quali più alto era il rischio di controlli “paralizzanti” della magistratura sul
merito delle scelte dei pubblici amministratori;
c. ristruttura le fattispecie dell’istigazione alla corruzione, dell’abuso d’ufficio e dell’omissione di atti
d’ufficio:
- istigazione alla corruzione era lasciata alla regolamentazione del tentativo, ma per combattere il fenomeno
è stata introdotta esplicitamente tale fattispecie autonoma;
- abuso d’ufficio era originariamente previsto come clausola aperta posta a chiusura del sistema (“ogni fatto
compiuto abusando dei poteri” era reato); oggi è stato vincolato ai requisiti di violazione di legge o
regolamento e al conseguente vantaggio patrimoniale ingiusto o ingiusto danno arrecato;
- omissione di atti d’ufficio viene divisa in due casi: il ritardo e l’omissione di atti; e tali reati sussistono
soltanto in relazione ad atti riguardanti casi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene e sanità quando
non sussiste legittimo impedimento al loro compimento;
d. configura nuove figure di reato:
- malversazione a danno dello Stato, dove il soggetto attivo è un estraneo alla pubblica amministrazione e la
condotta consiste nel non destinare alle finalità per le quali sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o
finanziamenti dello Stato, di enti pubblici o della C.E. attribuiti per lo svolgimento di opere di pubblico
interesse;
- corruzione in atti giudiziari, è un’ipotesi particolare di corruzione per atto d’ufficio che si distingue per la
particolarità del patto corruttivo: favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o
amministrativo;
abroga i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e a pubblico impiegato (l. 205/99).
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 33. Aggiornamento del codice alla moderna realtà socio-culturale:
abrogazione delle ipotesi di duello
Cioè casi di illecita autoregolamentazione delle controversie individuali collocati tra i delitti contro
l’Amministrazione della Giustizia.
Il fenomeno apparteneva ad un altro mondo e costituisce l’ennesima manifestazione del già segnalato
fenomeno di “pubblicizzazione dell’oggetto della tutela”.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 34. Aggiornamento del codice alla moderna realtà socio-culturale:
d. lgs. 507/99 depenalizzazione della bestemmia e dell’osceno
Questa legge trasforma in illecito amministrativo la contravvenzione di bestemmia e del delitto di atti osceni
colposi.
Possono assurgere a reato solo se si esaspera la valorizzazione dell’immoralità della condotta.
Con tale modifica si accentuano i connotati di laicità del diritto penale.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 35. Aggiornamento del codice alla moderna realtà socio-culturale:
modifiche in materia di furto
a. l. 205/99, ha trasformato l’ipotesi di furto semplice da delitto perseguibile d’ufficio a delitto procedibile a
querela dell’offeso.
Con tale legge si nota come il legislatore abbia considerato il furto semplice delitto di modesta offensività.
Lo scopo della norma era quello di ottenere un effetto deflativo di drastica diminuzione del “carico” dei
relativi procedimenti penali.
b. l. 128/2001:
- aumenta il minimo edittale per il furto semplice, portando la reclusione da 15 giorni a 6 mesi,
configurando, quindi, il furto semplice non più come reato minore e contraddicendo sostanzialmente la l.
205/99;
- trasforma le ipotesi circostanziate di furto con violazione di domicilio e con strappo (scippo) in altrettante
fattispecie autonome di delitti molto gravemente puniti, cioè la reclusione da 2 a 6 anni, in virtù della lesione
alla libertà personale e alla incolumità personale che potenzialmente comportano;
- introduce un’attenuante ad effetto speciale comportante una diminuzione da alla metà per il colpevole che,
prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei complici o di coloro che hanno acquistato, ricevuto
od occultato la cosa sottratta.
Questa attenuante speciale ha lo scopo di favorire il fenomeno del pentimento e della collaborazione con la
giustizia, al fine di sgominare associazioni criminali più vaste.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 36. Contrastare il dilagare della criminalità organizzata
Contrastare il dilagare della criminalità organizzata, grazie ad una vivacissima legislazione speciale che ha
fatto fronte a varie emergenze di tutela:
- l. 497/74 sequestro a scopo di estorsione, in virtù dell’incremento del suddetto fenomeno criminale nel
corso degli anni settanta il legislatore ha introdotto una “super-attenuante” per il soggetto attivo o il
complice che fa riacquistare la libertà al sequestrato, senza che ciò sia conseguenza del pagamento del
riscatto.
Oltre a ciò si sono previste due aggravanti del reato in caso di morte non voluta e di morte voluta
dell’ostaggio.
- l. 191/78 sequestro a scopo di terrorismo o eversione, la cui disciplina è sostanzialmente identica a quella
del sequestro a scopo di estorsione.
L’unica differenza sta, ovviamente, nel peculiare dolo specifico che deve sorreggere la condotta, individuato
nelle alternative finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico.
- l. 646/82 associazione mafiosa, ha introdotto questa fattispecie autonoma perché la norma
sull’associazione per delinquere era insufficiente in quanto quest’ultima ruota tutta attorno alla finalità
delittuosa del consorzio, il disvalore del fatto, insomma, sta tutto nel fine.
Mentre il modello sociologico dell’associazione mafiosa presenta la caratteristica che gli affiliati
perseguono, per lo più, finalità in sé più che legittime, ma con modalità illecite.
Ovvio è che si sentì l’esigenza di creare una fattispecie associativa autonoma dove il disvalore è incentrato
non nel fine, ma nelle modalità organizzative e operative degli adepti.
- l. 356/92 scambio elettorale politico-mafioso, ha introdotto la suddetta fattispecie che colpisce chi ottiene,
in occasione di consultazioni elettorali, la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.
- l. 108/96 usura, fenomeno che è andato via via ad incrementare sempre più il “fatturato” della criminalità
organizzata.
Originariamente era richiesto, come requisito, lo stato di necessità della vittima, e anche la sua conoscenza
da parte del soggetto attivo, conoscenza che non era facilmente dimostrabile.
Il legislatore è intervenuto oggettivizzando la fattispecie, da un lato definendo legalmente il tasso usuraio,
dall’altro richiedendo lo stato di necessità della vittima come oggettivamente sussistente a prescindere dalla
sua conoscenza da parte del soggetto attivo.
- l. 328/93 riciclaggio e l. 55/90 impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, fattispecie che
colpiscono due tappe fondamentali dell’iter normalmente seguito dalle organizzazioni criminali per rendere
impunemente fruibili gli ingentissimi profitti illeciti realizzati.
Tali reati adempiono ad una funzione politico-criminale orientata non solo ad impedire che patrimoni illeciti
vengano reinseriti nel normale tessuto economico, ma anche a individuare, con un procedimento a ritroso,
fonti e responsabili.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 37. Appagare nuove esigenze di tutela dei beni nel diritto penale
Appagare nuove esigenze di tutela, a fronte dell’emergere di:
a. nuovi beni giuridici:
- l. 98/74 interferenze illecite nella vita privata, riguardanti la tutela della riservatezza nei luoghi di privata
dimora.
- l. 547/93 riservatezza informatica o telematica.
- l. 55/90 truffa per conseguire erogazioni pubbliche.
b. nuove forme di aggressione:
- l. 787/76 manovre speculative su merci, per poter sottoporre a sanzione penale emergenti tipologie di
condotte comportanti il rincaro sul mercato interno di materie prime, generi alimentari di largo consumo o
prodotti di prima necessità.
- l. 547/93 frode informatica, resa necessaria per l’incapacità strutturale della fattispecie di truffa a
ricomprendere al suo interno le frodi consistenti nel trarre in inganno uno strumento informatico.
l. 397/2000 false informazioni al difensore, per garantire una tutela paritaria all’attività di indagine ed una
pari dignità al materiale raccolto, senza distinguere a seconda che l’investigazione sia effettuata dal
difensore o dal p.m.
- l. 275/2000 incendio boschivo, introdotto nel tentativo di arginare l’emergenza, che ormai si ripresenta con
sconcertante ed allarmante puntualità ad ogni stagione estiva, comportata dalla devastazione di vastissime
aree boschive mediante incendi appiccati ad arte.
Il legislatore ha innanzi tutto voluto “simbolicamente” sottolineare che il fatto ivi contemplato presenta un
proprio peculiare significato di disvalore, e in secondo luogo ha preservato le elevate pene comminate dal
rischio di vanificazione ad opera di circostanze attenuanti eventualmente ricorrenti.
Ma, come è noto, nel caso di specie, come in altri dove si incontrano difficoltà pressoché insormontabili
nella individuazione dei responsabili, puntare sull’effetto general-preventivo non è sufficiente e serve quasi
sempre solo ad acquietare il bisogno di sicurezza della collettività.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 38. Intervento della Corte Costituzionale sul codice: sentenze di
accoglimento di integrale incostituzionalità
Sentenze di accoglimento, che hanno dichiarato:
Integrale incostituzionalità, perché incompatibili con:
a. libertà costituzionali
- 1960 contro il diritto di sciopero, è stata dichiarata l’incostituzionalità del reato di “serrata o sciopero per
fini contrattuali” dietro la motivazione che il nuovo sistema democratico è incentrato sul diritto di sciopero e
sulla libertà sindacale.
- 1966 contro libertà di manifestazione del pensiero, è stata dichiarata illegittima la fattispecie che
incriminava la propaganda fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale.
Secondo la Corte, la manifestazione del pensiero tendente a reprimere o distruggere il sentimento nazionale
non è volta a suscitare azioni violente o comunque illecite.
- 1985 contro la libertà di associazione, è stata dichiarata l’illegittimità delle fattispecie di “illecita
costituzione di associazioni di carattere internazionale” e di “illecita partecipazione alle suddette
associazioni”, sospette di strumentalizzazione politica anticomunista e antianarchica.
Questo tipo di associazioni richiedevano, per essere legittime, di una autorizzazione governativa, che
risultava incompatibile con l’art. 18 cost. che dichiara il diritto dei cittadini ad associarsi liberamente.
Su questo fronte si è notata una particolare, forse eccessiva, prudenza della Corte Costituzionale nel decidere
di liberare il codice dai retaggi del passato.
b. principio di determinatezza
- 1981 illegittimità del reato di plagio che ha portato alla sua abrogazione .
La norma in questione incriminava “chiunque sottoponeva una persona al proprio potere, in modo da ridurla
in totale stato di soggezione”.
La lesione del principio di determinatezza stava nella astrattezza e non accertabilità del “totale stato di
soggezione” e, conseguentemente, nelle condotte capaci di causarlo.
Contrastanti interpretazioni giurisprudenziali ne dimostrarono l’imprecisione e l’indeterminatezza.
c. principio di uguaglianza
- 1968 incostituzionalità del reato di adulterio della moglie che puniva anche l’amante correo, del reato di
relazione adulterina e del reato di concubinato.
L’infedeltà della moglie e quella del marito erano diversamente disciplinate dal codice del 1930 in quanto il
marito commetteva reato solo se avesse tenuto “una concubina nella casa coniugale, o notoriamente
altrove”, rendendo evidente il contrasto col principio di uguaglianza, in questo caso tra coniugi.
- 2000 cancellazione del reato di vilipendio della religione di Stato (cattolica) in base alla considerazione
che la norma offriva alla religione cattolica una tutela penale privilegiata rispetto agli altri culti religiosi
comunque esercitati in Italia, e, non potendo estendere l’ambito della norma anche alle altre religioni senza
ledere il principio di legalità e determinatezza, ha dovuto eliminare l’incompatibilità col principio di
uguaglianza dichiarando l’incostituzionalità della fattispecie.
d. principio di ragionevolezza
- 1995 dichiarazione d’incostituzionalità del reato di pura mendicità in quanto per la mendicità non invasiva
(semplice richiesta d’aiuto ai passanti) il ricorso alla sanzione penale non era affatto giustificato, sia perché
ciò significava, in sostanza, considerare pericolose o colpevoli le persone per il loro stato di povertà, sia
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la perché non si poteva affermare che la pura mendicità compromettesse la tutela della tranquillità pubblica o
dell’ordine pubblico.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 39. Intervento della Corte Costituzionale sul codice: sentenze di
accoglimento di incostituzionalità parziale
Incostituzionalità parziale, perché in contrasto con:
a. principio di ragionevolezza,
- 1994 incostituzionalità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale nella parte in cui prevedeva come minimo
edittale di pena la reclusione di 6 mesi.
Tale aspra pena era giustificata in virtù della preminente tutela del prestigio della P.A. offerta dal codice
Rocco, ma in contrasto col nuovo ordinamento moderno che è volto più a tutelare il buon andamento e
l’imparzialità della P.A., che non il prestigio, che nel reato di oltraggio sono scarsamente danneggiati.
b. principio di uguaglianza,
- 1995 incostituzionalità del reato di bestemmia nella parte in cui faceva riferimento, oltre alla Divinità, ai
“simboli o persone venerati nella religione dello Stato”.
Infatti la bestemmia contro Divinità era intesa in senso ampio, per ricomprendere qualunque Divinità,
mentre i simboli e le persone violavano il principio di uguaglianza essendo riferiti esclusivamente alla
religione cattolica.
- 1997 illegittimità del reato di offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose in quanto
risultava danneggiato ancora una volta il principio di uguaglianza tra culti religiosi dando un ingiusto
privilegio alla religione cattolica.
Nella norma incriminatrice in questione venivano sanzionate le offese alla religione cattolica con pena da 1
a 3 anni, mentre quelle contro gli altri culti ammessi dallo Stato con pena diminuita fino a .
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 40. Intervento della Corte Costituzionale sul codice: sentenze
interpretative di accoglimento
Sentenze interpretative di accoglimento, che hanno comportato:
- 1974 dichiarazione d’incostituzionalità del reato di istigazione a disubbidire alle leggi nella parte in cui
non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, e quindi
vincolando l’interpretazione della norma in tale senso.
Precedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale la norma consentiva di colpire anche la semplice
propaganda di ideologie politiche o filosofiche poggianti sulla lotta o sul contrasto fra classi sociali.
- 1999 illegittimità costituzionale del causa di giustificazione di ritrattazione di false dichiarazioni nella
parte in cui non prevede che tale condizione di non punibilità si estenda anche all’ipotesi delle dichiarazioni
false rese da persona informata sui fatti alla polizia giudiziaria che la senta su delega del p.m. trattandosi
all’evidenza di situazioni in tutto simili.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 41. Intervento della Corte Costituzionale sul codice: sentenze
interpretative di rigetto
Hanno implicato:
- 1970 sul reato di istigazione a delinquere sancisce che tale incriminazione non costituisce un illegittimo
limite alla libertà di manifestazione del pensiero, poiché l’apologia punibile non è la manifestazione di
pensiero pura e semplice, ma quella che integri un comportamento idoneo a provocare la commissione di
delitti.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 42. Interpretazione adeguadrice della giurisprudenza ordinaria:
reati sessuali
Reati sessuali, ritenendone la sussistenza anche in assenza di una condotta criminale connotata da violenza e
minaccia in senso stretto, ma valorizzando il semplice dissenso della vittima all’invasione della sua sfera
sessuale.
Operazione certo in armonia con le indicazioni costituzionali, ma certamente lesive del principio di
tassatività.
Anche in relazione alle nuove figure di violenza sessuale, la giurisprudenza ha tenuto a ribadire che ciò che
conta è la mancanza di consenso della vittima.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 43. Interpretazione adeguadrice della giurisprudenza ordinaria:
reati di attentato
Reati di attentato, che colpiscono condotte antecedenti all’evento lesivo in virtù della particolare importanza
dei beni giuridici messi in pericolo (ordine pubblico, incolumità pubblica, personalità dello Stato).
Ma nonostante tali reati costituiscano vere e proprie fattispecie di tentativo non vi è un richiamo, come
invece avviene all’art. 56 c.p. sul tentativo, alla univocità o alla idoneità della condotta a produrre l’evento.
La giurisprudenza si è così divisa tra chi ritiene sussista attentato solo quando siano poste in essere condotte
univoche rispetto all’evento finale, e chi ritiene sufficiente un orientamento soggettivo dell’agente verso
l’evento finale, senza, quindi, che sussista un concreto pericolo.
Tuttavia un’interpretazione alla luce del principio di offensività non può far prescindere la sussistenza del
reato dal realizzarsi di una concreta pericolosità.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 44. Interpretazione adeguadrice della giurisprudenza ordinaria:
reati in materia di osceno
Reati in materia di osceno, la collocazione di tali reati tra i “Delitti contro la moralità pubblica e il buon
costume” fa si che siano configurabili come reati di pericolo astratto, cioè sussistenti anche se sussiste mera
possibilità astratta di percezione fisica degli atti qualificabili come offensivi del comune sentimento di
pudore.
Anche se sembra che l’oggetto di tutela si stia pian piano spostando verso la riservatezza sessuale, in quanto
certe attività oscene, come la proiezione e la vendita di film pornografici, non sono vietate ma
semplicemente sottoposte a modalità che ne garantiscano la riservatezza.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 45. Interpretazione adeguadrice della giurisprudenza ordinaria:
reati di falso
Reati di falso, la collocazione di tali reati tra i “Delitti contro la fede pubblica” tende a sottolineare più il
profilo generale e astratto della veridicità e genuinità degli atti come tali, piuttosto che quello dell’efficacia
probatoria relativa al singolo, concreto rapporto sociale cui l’atto è destinato.
Tuttavia si sono sviluppati in materia anche orientamenti giurisprudenziali tendenti a escludere la punibilità
in assenza di lesione del bene della stessa fede pubblica o di lesione del concreto e specifico interesse che
l’atto è chiamato a tutelare.
Si sono, infatti, ormai consolidate le posizioni della Cassazione sulla non punibilità dei:
falsi grossolani, quando il falso è talmente evidente da non poter trarre in inganno nessuno, neutralizzando
così il suo pericolo e il suo contenuto di offensività;
falsi innocui, quando il falso si riveli in concreto inidoneo a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità del
documento e non sia, quindi, in grado di conseguire uno scopo antigiuridico apparendo del tutto irrilevante
ai fini della sua specifica destinazione probatoria.
Ad esempio è ritenuta innocua la falsificazione di una certificazione straniera attestante l’avvenuta
abilitazione al volo strumentale perché comunque priva di qualsiasi effetto nell’ordinamento giuridico
italiano.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 46. Interpretazione adeguadrice della giurisprudenza ordinaria:
delitto di peculato
Delitto di peculato, pur ribadendo che l’oggettività giuridica di fondo del reato è costituita dal dovere di
fedele e onesta amministrazione indispensabile, specie nel settore patrimoniale, per salvaguardare i principi
di legalità e buon andamento della P.A., essa va più specificatamente individuata nel patrimonio della P.A.
Conseguentemente la norma incriminatrice presuppone che le cose oggetto di peculato possiedano un valore
economico, per cui il reato non sussiste se le stesse ne siano prive o abbiano un valore talmente esiguo che
l’azione compiuta non configuri una lesione dell’integrità patrimoniale della P.A.
Si tratta non solo di una intelligente applicazione del principio di necessaria offensività, ma anche di una
moderna “rivisitazione” del bene protetto: non più visto nel prestigio della P.A. ma nell’interesse
all’integrità patrimoniale di questa, finalizzata al buon andamento.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 47. Interpretazione adeguadrice della giurisprudenza ordinaria:
inquinamento elettromagnetico
Inquinamento elettromagnetico, adottando un’interpretazione evolutiva si sono fatti rientrare nel generico
concetto di “cose”, di cui al reato di “Getto pericoloso di cose”, anche le energie aventi valore economico,
tra cui possono ben rientrare le onde elettromagnetiche.
Quindi può sussistere il reato di “Getto pericoloso di cose” qualora si provi l’idoneità a ledere o infastidire
altri individui da parte delle onde elettromagnetiche.
Gli adeguamenti il via interpretativa, certo auspicabili e meritori, presentano l’intrinseco e ovvio limite di
essere legati alla sensibilità del singolo giudicante e di essere messi costantemente a rischio dalla forza
trascinante del singolo caso concreto.
Così, le interpretazioni conformi allo “spirito originario” del codice Rocco, in molti settori decisamente
illiberale, sono sempre in agguato, pronte a riemergere senza preavviso.
La riforma organica della parte speciale, anche da questo angolo di visuale, appare ormai come non più
differibile.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 48. I delitti contro l’essere umano in generale
I delitti contro l’essere umano sono costanti del diritto penale, nel senso che fanno parte di quei c.d. delitti
naturali che caratterizzano ogni società organizzata.
Ammettere l’immutabilità dei delitti contro l’uomo significa rivendicare i sottostanti inalienabili diritti
dell’uomo.
Ma i delitti contro l’essere umano sono altresì variabili, nel senso che risentono delle condizioni storiche.
Sono variabili:
- il quantum della tutela, cioè la presenza di più o meno scriminanti, fermo restando l’an;
- le forme di tutela, in quanto lo sviluppo tecnologico fa sorgere sempre nuove esigenze di tutela
aumentando le tipologie di aggressione.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 49. La concezione “personalistica” e la concezione“utilitaristica”
dell’essere umano
L’ambito e i limiti della tutela dell’essere umano sono definiti dal tipo di concezione che un ordinamento ha
dell’uomo:
1. Concezione utilitaristica (uomo-cosa, uomo-massa, uomo-mezzo), l’uomo è “utilizzato” per raggiungere
finalità extrapersonali, quali:
- utilitarismo statuale-collettivistico, il fine ultimo è l’utilità pubblica;
- utilitarismo maggioritario, il fine ultimo è il bene dei più;
- utilitarismo individualistico-egocentrico, il limite unico alla disponibilità dell’uomo è il suo consenso.
L’utilitarismo porta alla disponibilità dell’essere umano.
2. Concezione personalistica (uomo-valore, uomo-persona, uomo-fine), la disponibilità dell’uomo incontra
due limiti:
- oggettivi, salvaguardia della vita, integrità della fisica, tutela della salute, centralità della dignità umana e
dell’eguaglianza;
- soggettivi, consenso del soggetto.
Il personalismo porta all’indisponibilità dell’essere umano.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 50. L’inizio dell’essere umano: il “concepito”
L’utilitarismo e il personalismo servono a definire meglio la nozione di uomo, a partire dal suo inizio, fino
alla sua fine e alla sua proiezione ultraesistenziale del cadavere.
Il primo problema che si pone è quello di individuare se nella definizione di uomo come individuo attuale
rientri anche il c.d. “concepito”.
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 51. Natura giuridica del concepito
Le soluzioni di questo aspetto possono essere:
a. Differenziazione totale tra nato e concepito, dove il primo è uomo mentre il secondo è cosa, con
conseguenti diverse discipline giuridiche.
b. Equiparazione totale tra nato e concepito, riconoscendo tutti i diritti personali (vita, salute, dignità, ecc…)
dal momento del concepimento, e non della nascita.
Ciò comporterebbe che i genitori avrebbero solo dei poteri-doveri nei confronti del concepito e che gli
eventuali interventi su di esso dovrebbero avere solo scopo strettamente terapeutico.
c. Differenziazione parziale tra nato e concepito, in quanto quest’ultimo è essere umano ma non ancora
persona.
La tutela dei diritti del concepito sarà inferiore sia per rango (ipotesi delittuose meno gravi: come ad
esempio l’aborto invece dell’omicidio) che per portata (spesso altri interessi di tutela sono preferiti: vita
della madre alla vita del concepito).
Tale soluzione concede la disponibilità del concepito in vari ambiti:
- fini abortivi, prima incriminati, poi regolamentati come eccezioni e infine liberalizzati (nei primi mesi di
gravidanza) preferendo il diritto di libertà della persona nata al diritto alla vita dell’essere umano concepito;
- fini di ricerca, sono molto meno concessi diritti di disponibilità a tali fini.
Si distinguono ordinamenti che concedono la disponibilità relativa (solo nei primi 14 giorni dalla
fecondazione dell’ovulo) e ordinamenti a indisponibilità assoluta (in virtù della individualità umana
dell’embrione);
- fini terapeutici, sono consentiti interventi mirati a risolvere patologie del concepito grazie alle nuove
tecniche di ingegneria genetica (si tutela il diritto alla salute del concepito).
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 52. Portata del concetto di concepito
Le moderne tecniche di fecondazione portano a dover ricomprendere nel concetto di concepito i feti
sviluppati con fecondazione:
- sessuata (in utero o in vitro);
- asessuata (clonazione);
- extraspecifica (ingegneria genetica ibrida uomo-animale).
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la 53. Inizio dell’umanità del concepito
a. anticipativa, il concepito è umano dal momento della fecondazione, nel rispetto delle tesi:
- razionalità biologica, l’embrione è un’autonoma individualità il cui procedimento di sviluppo è continuo e
ogni fase è necessaria per giungere alla successiva, non potendo segnarsi un limite prima del quale il
procedimento è “inutile” e sacrificabile;
- tutela della vita globale, fin dalle prime manifestazioni, consentendo interventi sul feto solo a fini
terapeutici;
- umanità a prescindere dalla vitalità, intesa come concreta capacità di divenire uomo, non consentendo
disponibilità neanche sul feto gravemente malato;
- garanzia giuridica, si sa in modo certo il momento in cui un soggetto acquisisce certi diritti, nel rispetto del
principio di legalità-tassatività;
b. posticipativa, il concepito diviene umano in fasi successive alla fecondazione vera e propria, e prima di
tale momento è considerabile oggetto, cioè privo di diritti e utilizzabile a fini scientifici e di ricerca.
Le tesi posticipative segnano il limite della disponibilità in:
annidamento dell’ovulo fecondato nell’utero, in quanto solo da questo momento l’ovulo avrà una concreta
possibilità di svilupparsi in feto e di nascere (circa 7ettimo giorno);
- comparsa della stria embrionale primitiva, in quanto è da questo momento che l’embrione inizia ad
assumere forme “umane” e sviluppa il primo abbozzo di sistema nervoso che gli consente la sensibilità
(15esimo giorno);
- cessazione della totipotenza, cioè la capacità della cellula embrionale di separarsi dando luogo al gemello
zigote.
Finche c’è tale capacità si ritiene che l’embrione non sia individuo unico (dal 7ettimo al 14esimo giorno);
- nascita cerebrale, momento della formazione del sistema nervoso centrale, in simmetria con la definizione
di morte legale, cioè la cessazione delle funzioni vitali dell’encefalo (8ava settimana);
- organogenesi, nascita degli organi più importanti cosicché il concepito assuma “sembianze umane”;
- conclusione, e non inizio come affermano gli anticipativisti, della fecondazione, cioè quando si ha la
fusione dei due patrimoni genetici in quello autonomo embrionali (25esima ora).
A livello filosofico i posticipativisi richiedono, più che un fattore biologico di umanità intrinseco al
concepito, la sussistenza di certi indicatori di umanità estrinsechi, quali:
- altrui riconoscimento di umanità, consistente nell’accettazione materna o genitoriale e nella volontà
procreativa (rischiando però di vedere l’embrione come proprietà dei genitori);
- insorgenza di determinate capacità o facoltà, quali capacità di relazionarsi con la madre, qualità della vita,
capacità di vita autonoma, autocoscienza o razionalità di distinguere tra vita e morte, idoneità ad essere
un’entità potenziale).
Stefano Civitelli Sezione Appunti
La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la