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La rissa


Art. 588 c.p. “Chiunque partecipa a una rissa”
Solo nel codice del 1930 la rissa diviene fattispecie autonoma rispetto ai reati di lesioni o di omicidio, da un lato in quanto colpisce la mera partecipazione anche senza che si producano lesioni od omicidio, dall’altro perché protegge la vita e l’incolumità pubblica che tale comportamento mette comunque in pericolo.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: si ritiene, questo, un reato a condotta vincolata, cioè solo le condotte materialmente partecipative al fatto di rissa sono imputabili ex art. 588 c.p., le altre (istigatrici, agevolatrici, ecc…) casomai sono imputabili in concorso ex artt. 110 c.p. + 588 c.p.
Assume quindi notevole importanza la definizione di rissa, cioè: lo scambio, reciproco e contestuale, di molteplici atti di violenza fisica tra almeno tre persone, armate o non armate, tutti diretti, principalmente, ad arrecare offesa agli altri corrissanti e che deve comportare un concreto pericolo per la vita o l’incolumità individuale degli stessi corrissanti o di terzi estranei.
Gli elementi affinché sussista una rissa, quindi, sono:
- pluralità di soggetti, non meno di tre, in quanto non è rissa l’alterco violento tra due persone perché non mette in pericolo l’incolumità delle persone.
E’ un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, nel senso che ogni partecipante è punito;
- scambio di violenze, che devono essere fisiche (non verbali) e reciproche (altrimenti si ha un semplice reato di lesioni o percosse).
E’ irrilevante il luogo, privato o pubblico, ove si consuma il reato, essendo un delitto contro l’incolumità individuale e non pubblica;
- pericolo per la vita e l’incolumità dei corrissanti o di terzi, solitamente tale aspetto è insito nella rissa, ma qualora ne si accerti la mancanza allora tale reato non sussiste.
Sono sempre condotte tipiche sia quelle concomitanti (dall’inizio alla fine della rissa) che quelle iniziali o susseguenti (per parte della rissa); sia quelle necessarie (che fanno scoppiare la rissa o che ne fanno raggiungere il numero minimo di partecipanti) che quelle non necessarie (che fanno solo protrarre la rissa).
La legittima difesa scrimina solo la parte che è stata vittima di una iniziale aggressione ingiusta, ma sempre che la sua reazione non sia spropositata, nel qual caso l’aggressione ingiusta fungerà solo da attenuante e non più da scriminante.
Mentre non scrimina mai la legittima difesa susseguente, cioè sorta durante la rissa, per una incompatibilità logica con l’evento rissa stesso.

Bene giuridico: vita e incolumità individuale.
Il nuovo abbozzo di codice penale configura il reato tra quelli contro l’incolumità pubblica e quindi lasciando certi episodi “marginali” e “ristretti” di rissa alla normale disciplina delle lesioni e dell’omicidio.

Offesa: la messa in pericolo dei beni giuridici, reato di pericolo.

Soggetto passivo: persone titolari dei beni messi in pericolo, i cui corpi sono destinatari degli atti violenti.

Elemento soggettivo: dolo generico,
- rappresentazione mentale della rissa;
- coscienza e volontà di parteciparvi.
Solitamente le condotte rissose sono caratterizzate dal dolo d’impeto, ma può esserci anche premeditazione.

Perfezionamento: momento e luogo di partecipazione alla rissa del singolo partecipante di cui si discute l’imputazione.

Tentativo: è naturalisticamente possibile (arma inceppata, intervento polizia, ecc…), ma non giuridicamente configurabile perché si punirebbe un pericolo di pericolo, che risulta in contrasto col principio di inoffensività.

Circostanze aggravanti speciali: per la sola partecipazione alla rissa,
se durante o immediatamente dopo taluno rimanga ucciso o subisca lesioni personali.
Tale circostanza si applica:
- al soggetto che non ha realizzato con dolo o colpa la lesione o l’omicidio (a costui si applicherà il concorso materiale di reati tra rissa e omicidio/lesioni, senza tale aggravante in quanto si ha un concorso apparente di norme: ne bis in idem);
- se l’autore delle lesioni/omicidio è un corrissante e che, pertanto, vi sia un nesso causale tra lesioni/omicidio e rissa.

Rapporti con altri reati: la rissa assorbe solo le percosse, mentre concorre con tutti gli eventuali altri reati violenti commessi dal singolo soggetto attivo.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punito d’ufficio con multa fino a 309 €;
- aggravata, punito d’ufficio con la reclusione da 3 mesi a 5 anni.

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