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Il bene della libertà domiciliare e della riservatezza domiciliare


Il bene giuridico della inviolabilità del domicilio comprende due distinte categorie di reati che si differenziano dal bene tutelato:
- delitti contro la libertà domiciliare, costituiti dalle originarie figure della violazione di domicilio e della violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale;
- delitti contro la riservatezza domiciliare, costituiti da figure nuove, introdotte per fronteggiare nuove forme di aggressione, quali le interferenze illecite nella vita privata, l’accesso abusivo a sistema informatico, la detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi informatici, fino anche al reato di diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere sistemi informatici (che forse si collocherebbe meglio tra i delitti contro il patrimonio, essendo reato di danneggiamento).
Il diritto alla libertà domiciliare è il diritto alla esclusività della presenza umana nella sfera privata domiciliare, vista come la proiezione spaziale della persona umana.
La tutela di questo diritto salvaguardia quel bisogno di “pace interiore” e di “pace domestica”.
Il diritto alla riservatezza domiciliare, invece, è il diritto all’esclusività conoscitiva di ciò che attiene alla sfera privata domiciliare, nel senso che nessuno può prendere conoscenza o rivelare ciò che in tale spazio avviene.
E’ un aspetto del più ampio diritto alla riservatezza della vita privata, bene giuridico di moderna concezione rispetto all’”antico” bene della libertà domiciliare.
Centrale appare, quindi, il concetto di domicilio: ambito spaziale in cui tali diritti di esclusività sono esercitati.

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