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La parte speciale come unico vero diritto penale


La parte speciale del diritto penale è costituita dalle norme che prevedono le singole fattispecie incriminatrici, i singoli reati.
La parte speciale “è, in un certo senso, l’unico vero e proprio diritto penale”, questa frase è tratta dall’Introduzione alla parte speciale del diritto penale del professor Gian Domenico Pisapia.
Diritto penale di sola parte generale?
Potrebbe immaginarsi un diritto penale costituito unicamente da disposizioni concernenti la legge penale e i principi fondamentali?
Se il nostro è un sistema saldamente incentrato sul principio di legalità formale per il quale, come si sa, costituisce reato solo ciò che è previsto come tale dalla legge, l’odierno diritto penale non può prescindere dalla indicazione per tipi ben delimitati, non estendibili per analogia, quali sono i fatti vietati dietro minaccia dell’inflizione di una sanzione penale: non può dunque prescindere dalla parte speciale.
Un diritto penale senza parte speciale si concilierebbe dunque unicamente con un sistema di libera creazione giudiziale del diritto.

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