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L’uccisione o il danneggiamento di animali altrui


Art. 638 c.p. “Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri”
Questa fattispecie tutela la proprietà mobiliare sugli animali e non il patrimonio zootecnico (art. 500 c.p. “diffusione di una malattia delle piante o degli animali”) o il sentimenti di pietà verso gli animali (art. 727 c.p. “abbandono di animali”).
Elementi diversi rispetto al danneggiamento comune sono:

Condotta: può consistere alternativamente nell’uccidere (che corrisponde al distruggere del danneggiamento comune), nel rendere inservibile o nel deteriorare.
Il disperdere, che sarebbe naturalisticamente possibile su animali, non è stato previsto nell’art. 638 c.p. e quindi tale condotta fa rientrare il fatto entro il danneggiamento comune.

Oggetto materiale: animali altrui con valore strumentale (sia economico che affettivo).
Se il fatto è commesso su animale già morto vige il danneggiamento comune, mentre se è commesso su animale proprio vige il reato ex art. 727 c.p.
Sui i fatti commessi su animali selvatici, apparentemente res nullius, vige tale reato in quanto la fauna selvatica è considerata appartenente allo Stato, salvo discipline speciali derogatorie all’art. 638 c.p. (come in tema di caccia o di pesca).

Presupposto condotta: è richiesto un requisito negativo, cioè che il fatto sia commesso senza necessità.
Ciò in quanto in alcune situazioni, non rientranti nella scriminante dello stato di necessità, il fatto è comunque giustificato dall’ordinamento (uccisione dell’animale pericoloso o sofferente).

Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di uccidere, rendere inservibile o deteriorare un animale;
- consapevolezza dell’altruità dell’animale;
- consapevolezza di agire senza necessità.

Circostanze aggravanti speciali:
- se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
- se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione.
Una particolare causa di non punibilità è prevista all’art. 6383 c.p., per il quale “non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno”.

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