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La corruzione di minorenne


Art. 609 quinquies c.p. “Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, al fine di farla assistere”
La riforma del 1996 ha spostato questo reato delle “offese al pudore e all’onore sessuale” e lo ha introdotto tra i “delitti contro la libertà sessuale”, anche se pure in questo caso la tutela è posta, più correttamente, sulla intangibilità sessuale.
La tutela del nuovo articolo è da un lato più ampia, in quanto prima del 1996 sussisteva solo se la vittima era una persona già moralmente corrotta, dall’altro lato più ristretta in quanto tutela solo i minori di 14 anni, mentre prima del 1996 erano tutelati anche i minori di 16.
Su questo reato non vige la deroga alla punibilità ex art. 609 quater2 c.p. se il fatto è commesso tra minorenni coetanei o quasi coetanei, con la duplice conseguenza:
o di vedere giustificati gli atti sessuali tra minorenni consenzienti e non gli atti sessuali tra minorenni in presenza di altro minorenne consenziente (certo meno gravi);
o adeguare la norma con una operazione analogica non praticabilissima, ma comunque riguardante una norma favorevole non eccezionale, pur di risolvere la contraddizione.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: consiste in,
- atti sessuali posti in essere dal soggetto attivo su se stesso o su un terzo diverso dal soggetto passivo;
- presenza del minore di 14 anni, che deve solo assistere e non anche compiere atti sessuali né su altri, né su se stesso (altrimenti si avrà il reato ex art. 609 quater c.p.).
Prima della riforma del 1996 era sufficiente la mera presenza del minore, senza che egli dovesse essere cosciente, oggi è insufficiente la sola presenza fisica e non necessaria la percezione cosciente, in quanto è difficilmente dimostrabile, ma è necessaria e sufficiente la presenza psichica, cioè la presenza fisica e la percezione sensoriale degli atti sessuali da parte del minore (per la quale basta la percettibilità psichica, non essendo facile provare che egli ha effettivamente percepito, cioè la capacità anche solo potenziale della condotta a provocare danni alla sua maturazione).

Bene giuridico: intangibilità sessuale, ma in questo caso rileva solo il lato psichico del danno, e non anche quello fisico (come invece rileva nell’art. 609 quater c.p.).

Offesa: messa in pericolo del bene giuridico, è reato di pericolo astratto in quanto non è possibile accertare il pericolo concreto e non è escludibile a priori la possibilità del prodursi del danno.

Elemento soggettivo: dolo generico, anche se leggendo il testo dell’articolo, laddove dice “al fine di far assistere il minore”, si potrebbe pensare che sia reato a dolo specifico.
Infatti il soggetto attivo non deve compiere gli atti sessuali col preciso scopo di farvi assistere un minore, bensì il fine ultimo può ben essere l’appagamento di un desiderio sessuale, che però viene soddisfatto alla presenza di un minore.
Il dolo consiste quindi in,
- coscienza e volontà di compiere atti sessuali;
- consapevolezza della presenza non solo fisica, ma anche psichica di un minore, cioè l’assenza di cause impedienti la percezione sensoriale o la percettibilità psichica.
E’ configurabile anche a dolo eventuale.
Gli errori sulla presenza fisica o sulla percettibilità psichica da parte del soggetto passivo escludono il dolo.
L’errore sull’età del soggetto passivo non scusa, in quanto anche alla corruzione di minorenne è applicabile l’art. 609 sexies c.p.

Perfezionamento: momento e luogo del compimento degli atti sessuali alla presenza fisico-psichica del minore.

Tentativo: nonostante sia reato di pericolo è configurabile in virtù di un precedente della Corte di Cassazione del 2001.

Trattamento sanzionatorio: punita d’ufficio con reclusione da 6 mesi a 3 anni.

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