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L’omicidio in generale


L’omicidio è il delitto naturale per eccellenza.
Il nostro codice ne prevede tre tipi, a seconda dell’elemento soggettivo del reato: doloso, colposo e preterintenzionale.
Tutte e tre queste fattispecie di omicidio sono accomunate dalla condotta: cagionare la morte di un uomo.
Gli elementi comuni sono:

Soggetto attivo:
- omicidio commissivo: reato comune, “chiunque”;
- omicidio omissivo: reato proprio, soggetto in posizione di garanzia.

Condotta: consiste nel cagionare la morte di un uomo, è reato a forma libera e quindi la condotta può essere realizzata con:
a. azione,
- modalità violente, fisiche o psichiche;
- modalità fraudolente, cioè modalità particolarmente insidiose (avvelenamento);
- modalità indirette;
b. omissione, quando sussistono i requisiti imposti alle condotte omissive per farle equivalere a quelle attive:
- obbligo di garanzia;
- situazione di pericolo per la vita della vittima;
- astensione dell’azione impeditiva, che deve essere stata possibile e idonea.

Soggetto passivo:
a. uomo, cioè essere umano:
- venuto ad esistenza tramite fecondazione sessuata, asessuata o extraspecifica;
- capace di vita autonoma, anche se non ancora nato;
Senza questi requisiti non si ha “uomo” ma “concepito”, con differenze di tutela penale rispetto all’omicidio;
b. uomo vivente, in quanto non è possibile cagionare la morte di un uomo morto.
Non è necessaria la vitalità, perché altrimenti si vedrebbero esclusi dalla tutela della vita dalle aggressioni da parte di terzi tutti i soggetti gravemente malati che versano in uno stato di non-vitalità (comatosi, vegetali, ecc…);
c. qualsiasi uomo, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, ecc…, anche i c.d. “mostri” partoriti da donna umana che in tempi remoti non erano considerati uomini.
Alcuni uomini sono tutelati da specifiche norme penali che proteggono, oltre la vita di tali soggetti, anche l’interesse pubblico affinché questi restino in vita, in virtù della loro carica svolta (Capi di Stato, Pontefice, ecc…)
d. uomo diverso dal soggetto attivo, altrimenti non si ha omicidio ma suicidio.

Evento: morte clinica o legale dell’uomo, cioè la diagnosi di morte encefalica, reato d’evento.
L’omicidio può essere reato sia differito che a distanza, in quanto spesso l’evento morte si verifica in tempo e luogo diversi da quelli della condotta.

Nesso causale tra condotta ed evento: è un nesso naturalistico per le condotte attive, mentre è un nesso normativistico per le condotte omissive.

Bene giuridico: vita, innanzi tutto come bene giuridico individuale, poi dell’intera comunità.

Offesa: distruzione del bene giuridico vita, che trasformi l’uomo in cadavere.
L’omicidio è il reato di danno per eccellenza.
Offesa sufficiente a far sussistere il reato è anche l’anticipazione della morte già incombente.

Perfezionamento: momento e luogo dell’evento morte.
L’omicidio è reato istantaneo in quanto la morte legale o clinica è istantanea (momento del primo accertamento della morte encefalica), mentre la morte biologica è un processo lungo e graduale.

Tentativo: configurabile in quanto reato di danno e d’evento.
Col tentativo sono applicabili tutti gli istituti ad esso relativi, cioè il recesso attivo e la desistenza volontaria.
L’elemento soggettivo nel tentato omicidio deve essere il dolo, ma non c’è unanimità sulla tipologia di dolo: solo intenzionale o anche eventuale.

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