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Mediazione usuraria


Art. 644(2) c.p. “Chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal primo comma [usura], procura a taluno una somma di denaro o altra utilità, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario”
La ratio dell’incriminazione è la tutela del patrimonio del soggetto in condizione di inferiorità economica anche contro l’avida azione di quei mediatori, che, intromettendosi tra chi presta e chi riceve denaro, si assicurano esorbitanti guadagni.
Elementi diversi dall’usura sono:

Soggetto attivo: reato proprio, “mediatore”, cioè colui che mette in relazione le parti per la conclusione di un negozio.
Presupposto condotta: che non costituisca concorso nel reato d’usura.

Condotta: consiste nel procurare, mediante opera di mediazione, ad una persona una somma di denaro o di altra utilità e nel far dare o promettere, a sé o ad altri, un compenso usurario per tale opera mediatrice da parte della vittima.
L’usura deve essere insita nel contratto di mediazione e non in quello mediato, nel qual caso si avrà usura tra le parti e, qualora il mediatore fosse complice dell’usuraio, e solo in questo caso, egli sarebbe imputabile di concorso nel reato d’usura.

Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di procurare ad una persona denaro o altra utilità e di far dare o promettere a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario;
- consapevolezza che la vittima si trovi in stato di inferiorità economica, nel caso di compenso usurario ex lege, o in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, nel caso di compenso usurario in concreto.

Circostanze aggravanti speciali
- se il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare.
Ratio dell’aggravante sta nella maggior facilità, frequenza e disvalore dei fatti usurari commessi in questi ambiti e approfittando di certe attività professionali o intermediarie;
- se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni a quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari.
Ratio dell’aggravante è impedire che attraverso tali garanzie l’usuraio, e specificatamente la criminalità organizzata, ottenga il controllo di attività economiche e patrimoni immobiliari;
- se il fatto è commesso ai danni di chi si trova in stato di bisogno.
Lo stato di bisogno è caratterizzato da:
- effetto limitativo della volontà;
- non soddisfattibilità del bisogno se non con mezzi patrimoniali;
- varietà di tipi e specie di bisogni, ma comunque essenziali;
- indifferenza dell’origine de bisogno;
- se il fatto è commesso ai danni di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale.
Ratio dell’aggravante è offrire tutela privilegiata a soggetti che, ricorrendo più frequentemente al credito, hanno più possibilità di subire tali reati;
- se il fatto è commesso da persona sottoposta alla misura definitiva di prevenzione della sorveglianza speciale.

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