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La cessione di materiale pornografico


Art. 600 ter4 c.p. “Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo [dell’art. 600 ter c.p.] consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto”
La ratio di questa norma è combattere le attività marginali che però contribuiscono a far muovere il mercato, o comunque la circolazione, la circolazione del materiale pedopornografico.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Presupposto condotta: non deve consistere in una di quelle rientranti nei tre precedenti comma dell’art. 600 ter c.p., quindi non produzione, commercio, distribuzione o divulgazione.

Condotta: consiste in,
- cessione del materiale pornografico, sia con trasferimento della proprietà (vendita, donazione, ecc…) che con trasferimento del solo possesso (comodato, ecc…);
- sia onerosa (vendita, noleggio, ecc…) che gratuita (donazione, ecc…);
- posta in essere fuori da un’organizzazione commerciale e avente carattere episodico (altrimenti si ha condotta di commercio rientrante nell’ art. 600 ter2 c.p.).
Aspetto molto importante è che l’art. 600 ter4 c.p. parla di “cessione di materiale pornografico”, ma non specificando “di cui all’art. 600 ter1 c.p., bensì definendolo “prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18”.
Il mancato richiamo al primo comma fa si che in questo reato sono considerate pornografiche le strumentalizzazioni sessuali sia a scopo di lucro (come da definizione giuridica ex art. 600 ter1 c.p.) che non a scopo di lucro (come ad esempio i filmati amatoriali).

Bene giuridico: prulioffensività del reato che lede plurimi beni giuridici (intangibilità sessuale, libertà sessuale, dignità umana, personalità individuale).

Soggetto passivo: qualsiasi minore di 18 anni.

Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di cedere, gratuitamente o dietro retribuzione, il materiale pornografico;
- consapevolezza che il materiale pornografico riguardi minori di 18 anni e che sia stato prodotto mediante il loro sfruttamento.
Il testo dell’articolo rimarca l’importanza di tale requisito col termine “consapevolmente”, e ciò comporta che il dubbio sull’età o sullo sfruttamento esclude la punibilità: cioè il dolo deve obbligatoriamente essere intenzionale, non essendo tale reato punibile anche a dolo eventuale.

Perfezionamento: momento e luogo della cessione.

Tentativo: configurabile.

Trattamento sanzionatorio: punita d’ufficio con reclusione fino a 3 anni o con la multa da 1549 € a 5164 €.

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